Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15274 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17211-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/06/2006 r.g.n. 70/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato COLUCCI ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata i 5 giugno 2006, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società Poste italiane avverso la sentenza del Tribunale di Camerino con cui era stata accolta la domanda della G. diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato instaurato con la società Poste il 28 maggio 1999, con condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni maturate dall’offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria.

Resiste la G. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente denuncia violazione degli artt. 285, 170, 326, 327 e 434 c.p.c., lamentando che nonostante la notifica della sentenza fosse pacificamente avvenuta in forma esecutiva alla parte personalmente, la corte territoriale ritenne tale atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all’art. 285 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis, Cass. 25 settembre 2009 n. 20684; Cass. 2 aprile 2009 n. 8071; Cass. 12 gennaio 2007 n. 437) che la notificazione della sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia per il notificante, che per il notificato.

Nelle medesime sentenze si è anche enunciato il principio per cui la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore, anzichè al procuratore quale destinatario della notificazione, è idonea a far decorrere i termini per l’impugnazione, dal momento che anch’essa soddisfa l’esigenza che la sentenza venga portata a conoscenza di persone particolarmente qualificate ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza ed utilità di proporre gravame.

Nella specie, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, la notifica di quest’ultima fu eseguita non nei confronti della parte personalmente presso la sua sede, ma nei confronti del procuratore costituito, presso il domicilio ritualmente eletto (l’Ufficio postale di (OMISSIS)). La notifica era pertanto idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

Il ricorso va pertanto respinto.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va evidenziato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sta in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 14,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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