Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15273 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30080/2014 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80, presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del rappresentante legale pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati EMILIA FAVATA e LUCIANA ROMEO, che

lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3697/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

11/04/2014 depositata i109/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma, per quanto qui interessa, ha condannato l’odierno ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di appello avendo rilevato che la dichiarazione in calce al ricorso di primo grado non era stata sottoscritta dall’interessato e che quella allegata al ricorso non conteneva l’impegno a comunicare le variazioni del reddito come prescritto dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

Per la cassazione della sentenza ricorre L.G. sulla base di un unico articolato motivo cui resiste l’Inail con controricorso.

Tanto premesso il ricorso è manifestamente fondato.

Come affermato nella sentenza n. 13367 del 17.6.2011 “il beneficio dell’esonero dalle spese giudiziali, previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in favore del lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, è applicabile in favore di qualunque ricorrente e non solo in favore di chi possa vantare l’effettiva esistenza del rapporto assicurativo o abbia comunque diritto all’assistenza pubblica, atteso che la ratio della norma, desumibile anche dalle sentenze n. 85 del 1979 e n. 207 del 1994 della Corte Costituzionale, è quella di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l’esercizio di diritti garantiti dalla Costituzione, fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (Cass. 6 agosto 2003, n. 11880; Cass. 12 novembre 2003, n. 17061).

La ratio della disposizione è rimasta inalterata anche in seguito alla sostituzione – applicabile ai procedimenti incardinati successivamente al 2 ottobre 2003 (Cass. 1 marzo 2004, n. 4165) – introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè in seguito all’aggiunta dell’ultimo periodo disposta – con decorrenza dal 4 luglio 2009 (e, quindi, non applicabile nella specie) – dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52.

In particolare, per effetto della suddetta sostituzione, è stato posto a carico della parte ricorrente nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali l’onere di effettuare – fin dalle conclusioni dell’atto introduttivo – un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma stessa per ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese processuali.

E’ stato, anche, previsto che la parte stessa si impegni a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, operandosi, al riguardo, un rinvio al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, commi 2 e 3, e art. 88 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). L’interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell’ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l’impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti.

Di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove – ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è specificamente indicato il contenuto dell’istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente anche l’impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti (peraltro, per una interpretazione non formalistica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, vedi, mutatis mutandis: Corte costituzionale, ordinanza n. 144 del 2004).

E’ questo un ulteriore sintomo della permanenza della originaria ratio di favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali): la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all’interessalo di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere l’onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875; Cass. 21 luglio 2010. n. 17197).

Resta, ovviamente, salva l’applicabilità delle sanzioni penali indicate nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, ma va anche tenuto presente che – diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello di Roma nella sentenza impugnata – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3, il giudice procedente può sempre richiedere all’interessato a pena della inammissibilità dell’istanza – di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato.

Ciò vale, ovviamente, anche rispetto al silenzio tenuto sulle sopravvenute variazioni reddituali rilevanti, visto che l’impegno a darne comunicazione è comunque sussistente, perchè prescritto per legge, anche se non è necessario farne esplicita menzione nella autocertificazione iniziale”.

Poichè al ricorso di primo grado è stata allegata dichiarazione sottoscritta dal ricorrente di aver percepito nell’anno precedente l’introduzione del giudizio un reddito compatibile con l’esonero dal pagamento delle spese ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, è errata la decisione della Corte di appello che ha ritenuto insussistenti le condizioni per tenere il ricorrente soccombente indenne dall’obbligo di rifonderle.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio di appello e condanna dell’Inps al pagamento delle spese di consulenza tecnica nella misura già liquidata.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico dell’Inps e sono liquidate in dispositivo e vanno distratte in favore dell’avvocato Alberto Prosperini che se ne dichiara antistatario.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non ripetibili le spese del giudizio di appello ponendo le spese di ctu definitivamente a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato Alberto Prosperini che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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