Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15273 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A.M. e M.A., eredi dell’Avv.

M.P., rappresentate e difese, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Porfidia Domenico, elettivamente

domiciliate nello studio dell’Avv. Vincenzo Porfidia in Roma,

piazzale Clodio, n. 13;

– ricorrenti –

contro

P.F. e P.C., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Tartaglione Giacomo, elettivamente domiciliati nello studio

dell’Avv. Alfredo Bruno in Roma, via Giosuè Borsi, n. 4;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data

20 marzo 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 16 novembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con ricorso ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 724, art. 29 P.M.A. e M.A. hanno adito il Tribunale di S. Maria Capua Vetere al fine di ottenere la condanna di R.L. al pagamento della somma di Euro 15.404,68 a titolo di competenze professionali dovute, e non corrisposte, all’avv. M.P., di cui esse sono le uniche e legittime eredi.

Si sono costituiti P.F. e P.C., nella qualità di eredi di R.L., sollevando una serie di eccezioni, tra cui la carenza di legittimazione attiva e passiva, l’avvenuto pagamento parziale, l’illegittima parcellizzazione del credito, l’eccessiva onerosità della pretesa, la prescrizione del credito, ed in via riconvenzionale proponendo domanda di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà dell’azione.

Il Tribunale, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha rigettato il ricorso sul presupposto dell’avvenuta prescrizione per decorso del termine di cui all’art. 2956 cod. civ..

Per la cassazione di questa ordinanza hanno proposto ricorso la P. e la M., sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con controricorso, i P..

Il ricorso appare inammissibile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento instaurato, in tema di liquidazione dei compensi spettante ad un avvocato, ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 29, il rito camerale e la conseguente decisione del tribunale, resa con ordinanza non impugnabile (e, perciò, ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.), costituiscono istituti processuali di ius singulare (attesi la non appellabilità del provvedimento terminale del giudizio e l’eccezionale deroga al principio del doppio grado di giurisdizione), applicabili, per l’effetto, sol che l’oggetto della controversia rimanga rigorosamente limitato alla determinazione (alla stregua delle tariffe) della misura del compenso spettante al legale, con la conseguenza che l’introduzione, come nella specie, da parte del cliente, di altro e parzialmente diverso thema decidendum, quale quello conseguente ad una eccezione di prescrizione o di non spettanza del compenso per difetto di legittimazione attiva e illegittima parcellizzazione del credito, o ad una domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni per temerarietà dell’azione, impedisce la prosecuzione del procedimento con il detto rito semplificato, mentre la eventuale pronuncia (ciononostante) resa dal tribunale riveste, a tutti gli effetti, carattere di sentenza, impugnabile con i mezzi di gravame ordinari, e non più con il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 3 settembre 1997, n. 8446).

Nella specie, pertanto, la pronuncia del Tribunale era impugnabile con l’appello e non, omisso medio, con il ricorso straordinario per cassazione.

Sussistono, quindi, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria di parte ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che non vi sono gli estremi per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della L. n. 794 del 1942, art. 30, in riferimento all’art. 24 Cost., atteso che essa muove da un presupposto – la presenza di un “gravissimo vuoto legislativo” e di una “inaccettabile lacuna normativa” – che è smentito dall’indirizzo giurisprudenziale formatosi in relazione ai rimedi esperibili avverso la decisione del giudice che abbia esteso il proprio sindacato ad aspetti che esulano dalla stretta determinazione delle competenze dell’avvocato (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 11 ottobre 2001, n. 12409; Cass., Sez. 2^, 17 maggio 2002, n. 7259);

che le stesse ricorrenti con la memoria illustrativa non si sono opposte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (v. pag. 3 della memoria, in fine);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che non vi sono motivi per disporre la compensazione delle spese, giacchè l’orientamento giurisprudenziale alla base della statuizione di inammissibilità è da tempo costante nella giurisprudenza di questa Corte; e, d’altra parte, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti nella memoria illustrativa, nessun ricorso incidentale è stato proposto dai controricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti in solido, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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