Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15273 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15273 Anno 2015
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 4251-2014 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO
VITTORIO EMANUELE DI CATANIA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la COR .1. h DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
NICOLA SEMINARA, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

1.E.CNOTRE SRL in proprio e nella qualità di mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese da essa costituito con le
imprese Edil Multimpianti Sri e Coimel Impianti Sas;
– intimata –

Alci ii

1s

Data pubblicazione: 21/07/2015

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
avverso l’ordinanza R.G. 12525/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 05/12/2013;

24/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Nicola Seminala.
PREMESSO
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Vittorio
Emanuele” di Catania, convenuta in giudizio davanti al Tribunale di
Napoli dalla Tecnotre s.r.1., in proprio e nella qualità di mandataria del
raggruppamento temporaneo di imprese costituito con la Edil
Multimpianti s.r.l. e la Coimel Impianti s.a.s., per il pagamento di
somme varie in relazione all’appalto dei lavori di costruzione di un
complesso ospedaliero, eccepì l’incompetenza territoriale del Tribunale
adito, per essere competente il Tribunale di Catania, quale foro
convenzionale previsto dall’art. 60 del capitolato speciale di appalto,
nonché, comunque, quale foro competente ai sensi degli artt. 19 e 20
c.p.c.
Il Tribunale ha dichiarato “la propria incompetenza per materia
per essere competente la sezione specializzata per le imprese” in sede,
assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del
processo davanti al giudice dichiarato competente.
L’Azienda catanese ha pertanto proposto ricorso per
regolamento di competenza, ribadendo le ragioni già accennate per cui
è competente, a suo avviso, il Tribunale di Catania, presso il quale —
precisa — esiste anche una sezione specializzata per le imprese.

Ric. 2014 n. 04251 sez M1 – ud. 24-02-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per
l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo tra sezioni ordinarie e
sezione specializzata per le imprese un rapporto di competenza,
essendo tali sezioni mere articolazioni interne dello stesso tribunale.
CONSIDERATO

sulla natura del rapporto tra sezioni ordinarie e specializzate di un
medesimo tribunale, come correttamente osservato dal P.M., ha
comunque disatteso l’eccezione d’incompetenza territoriale
tempestivamente formulata dall’Azienda convenuta, che chiedeva
dichiararsi invece la competenza del Tribunale di Catania. La sua
pronuncia deve dunque ritenersi, per questo verso, pronuncia sulla
competenza, come tale soggetta al rimedio del regolamento davanti a
questa Corte.
Il ricorso è altresì fondato, avendo la ricorrente
tempestivamente dedotto, senza puntuale smentita dell’attrice, che
l’art. 60 del capitolato speciale dell’appalto stipulato tra le parti prevede
che “foro competente sarà quello di Catania”. La pattuizione di un
foro convenzionale è assorbente e dispensa dalla considerazione dei
criteri di competenza di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania, che
provvederà anche sulle spese della presente fase processuale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio
2015

Il ricorso è ammissibile poiché il giudice a quo, pur equivocando

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