Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15273 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4886-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE DEVOTI MADRE TERESA PER I BAMBINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA LAZZARETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4042/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 11/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 26 ottobre 2011 funzionari della Direzione provinciale II di Milano eseguivano una verifica fiscale presso la sede legale dell’associazione Devoti Madre Teresa per i bambini Onlus ai fini delle imposte dirette relativamente all’esercizio 2010. A seguito della verifica dalla quale era emerso l’assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, per l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale, previo parere dell’Agenzia per il terzo settore, l’Ufficio emetteva provvedimento di esclusione dagli elenchi del cinque per mille per l’anno 2010 quale diretta conseguenza del provvedimento di cancellazione dall’ente dall’anagrafe delle Onlus emesso il 7 febbraio 2012. L’ente proponeva ricorso avverso il provvedimento di esclusione dagli elenchi del cinque per mille lamentando tra l’altro la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’atto era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni decorrenti dal rilascio del pvc; nonchè i motivi posti a fondamento del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso.

Proposto appello dall’amministrazione finanziaria, a conferma della prima decisione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia affermava che la correttezza della decisione di prime cure cui rinviava e affermava la giurisdizione del giudice adito, asserendo, infine, che la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, aveva dato luogo all’invalidità dell’atto.

Avverso detta sentenza propone ricorso che articola in tre motivi, l’amministrazione finanziaria per ottenerne la cassazione, al quale replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

2. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 2 ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR affermato la sua giurisdizione in materia, reputando che la sentenza non esplica in modo convincente la ragione per la quale dovrebbe ritenersi la natura tributaria del provvedimento opposto; concludendo peraltro per l’erroneità della decisione nella parte in cui ha riconosciuto natura tributaria al provvedimento impugnato, il quale rientrerebbe invece nell’ambito di cognizione del g.o. come affermato dalla Corte Costituzionale.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione dell’art. 295 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa che si formasse il giudicato concernente l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe (Ricorso pendente in cassazione con il n. 1610/2016).

4. Con l’ultimo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni previsto dalla norma citata per notificare l’avviso di accertamento determinasse la illegittimità del provvedimento di cancellazione dell’ente dall’Anagrafe delle Onlus, norma che invece trova applicazione solo per gli atti impositivi relativi alle imposte dirette e non per il provvedimento impugnato regolato invece dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 5.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente del secondo e del terzo. La sentenza del Giudice delle Leggi n. 202/2007 resa in occasione dei ricorsi proposti in via principale dalle Regioni Campania, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale – unitamente ad altre disposizioni di legge – della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 337, 339 e 340 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), ha difatti escluso la natura tributaria del c.d. “beneficio del 5 per mille”.

Secondo la Corte il titolo di acquisto della quota del 5 per mille dell’Irpef incassata dall’erario subisce una “trasformazione” nel caso in cui il contribuente, con apposita dichiarazione di volontà, si sia avvalso della facoltà prevista dalla legge di finanziare specifici soggetti operanti nei settori socialmente meritevoli ed inclusi in apposite liste.

Per effetto di tale dichiarazione, la pretesa tributaria statale si riduce della quota del 5 per mille e il relativo importo viene trattenuto dallo Stato non più a titolo di tributo erariale ma come somma che lo Stato medesimo è obbligato, quale mandatario necessario ex lege, a corrispondere ai soggetti indicati dal contribuente stesso. Pertanto, in ragione e per effetto della determinazione del contribuente, la quota del 5 per mille dell’Irpef perde la natura di entrata tributaria ed assume quella di “provvista” versata obbligatoriamente all’erario per tale finanziamento; la controversia non ha, quindi, ad oggetto un rapporto giuridico di imposizione e neppure una agevolazione fiscale volta a ridurre le imposte sugli enti beneficiari, bensì un finanziamento pubblico di enti ritenuti meritevoli di sostegno economico(S.U. n. 24964/2017).

Stante dunque la natura non fiscale della quota del 5 per mille, in riferimento alla quale lo Stato abdica alla propria pretesa acquisitiva a titolo impositivo-contributivo, è certamente da escludere la sussistenza della competenza ratione materiae del giudice tributario, restando assorbiti gli ulteriori profili di ricorso dedotti dall’Agenzia.

Si evidenzia, altresì, che la controversia de qua non ricade nemmeno nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. Difatti, il potere esercitato dall’Amministrazione finanziaria presenta natura vincolata essendo gli aspetti applicativi, quali le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, i criteri di riparto delle somme, disciplinati da un decreto non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006. La disciplina di attuazione predetermina dunque sia i requisiti di accesso al beneficio del 5 per mille sia i criteri di determinazione dello stesso configurando un potere vincolato dell’Amministrazione, a fronte del quale si deve riconoscere in capo al soggetto istante un diritto soggettivo perfetto (cfr. Cass., Sez. Un., ord. n. 8115 del 29/03/2017; Sez. Un., sent. n. 15867 del 20/07/2011; Sez. Un., ord. n. 21062 del 13/10/2011 secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora un finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla P.A. sia demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa ran”, il “quid” ed il “quomodo” dell’erogazione).

Alla luce del criterio fondamentale di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi ex art. 103 Cost., comma 1, e delle considerazioni suesposte va conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario consegue la decisione in punto spese, atteso il principio affermato nelle pronunce Sez.U. del 20/2/2007, n. 3841 e del 6/7/2016, n. 13725, secondo cui la Corte di cassazione provvede sulle spese anche del giudizio di merito pendente dinanzi al giudice ordinario – in applicazione analogica dell’art. 385 c.p.c., comma 2, ed al fine di agevolare la celere definizione della controversia, giusta il principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. – quando questo sia destinato a non più proseguire per il rilevato difetto di giurisdizione di detto giudice, essendo a tali limitati effetti la situazione equiparabile a quella prevista dalla citata norma del codice di rito, di cassazione senza rinvio (S.U.n. 14649/2017; S.U. n. 23143/2018).

Nella specie, in considerazione della sopravvenuto arresto delle S.U. del 2017 rispetto all’introduzione del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità, sussistono i presupposti per la declaratoria della compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA