Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15272 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.L., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raviele Enrico,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Antonio Sandulli in

Roma, via della Frezza, n. 50;

– ricorrente –

contro

N.C., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Forgione Salvatore,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Nicolò

Tartaglia, n. 21;

– controricorrente –

e contro

R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4043

depositata il 24 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 16 novembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 9 febbraio 1993, N.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino R.S. e N.C., sostenendo che i predetti avevano fornito il materiale e la manodopera per la realizzazione di un impianto antifurto al complesso alberghiero sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) per un importo di L. 8.000.000, che i convenuti avevano ricevuto mediante assegno; che l’impianto di antifurto non montato a regola d’arte era risultato inefficiente, per cui i fornitori furono sollecitati a renderlo funzionante, ma invano;

tanto premesso, chiese che i convenuti fossero condannati in solido al pagamento della somma di L. 8.000.000, con accessori di legge, oltre al risarcimento dei danni.

Nella resistenza del N., il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 28 giugno 2004, rigettò la domanda dell’attore per carenza di legittimazione passiva nei confronti del N. e dichiarò la nullità dell’atto di citazione nei confronti del R..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 24 novembre 2008, ha rigettato l’impugnazione del N..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha interposto ricorso il N., sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il N..

Con i due motivi di ricorso si deduce, rispettivamente, nullità della sentenza e violazione, erronea e falsa valutazione di prove documentali.

I due motivi si concludono con i seguenti quesiti di diritto.

“La sentenza impugnata va cassata per i motivi di cui alla normativa:

1) per intervenuta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perchè il Tribunale di Avellino e la Corte d’appello di Napoli non hanno posto a fondamento della propria decisione la prova proposta dall’attore e con documenti e con quella orale, con i testi N.P. e D.N.E. (quest’ultimo indicato anche quale teste dei convenuti), senza evidenziare, tra l’altro, la conformità delle deposizioni rese da questi;

2) violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., perchè in relazione alla indicazione dei fatti di cui all’atto introduttivo del giudizio, e in relazione alle testimonianze ineccepibili rese dal teste N. e D.N., profondamente concordanti, la motivazione di cui alla sentenza impugnata è chiaramente contraddittoria, per cui anche su quest’elemento si invoca la risposta della Corte di Cassazione;

3) violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.: la motivazione, per quanto indicato al n. 2, è chiaramente contraddittoria, per cui non risulta assolutamente giustificata la decisione appellata;

4) violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., per inesistenza della violazione dell’art. 163 cod. proc. civ., allorchè erroneamente il Tribunale e la Corte d’appello ritengono inesistente la prova del contratto e l’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio ad esso R. che risulta dichiarato notificato nel verbale di udienza del 22 settembre 1993 con il successivo rinnovo dell’atto di appello allo stesso, regolarmente autorizzato dalla Corte d’appello e notificato il 25 febbraio 2005 per l’udienza del 7 giugno 2005; 5) violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., perchè la Corte non tiene conto che dalla sentenza del Tribunale di Avellino il R. risulta regolarmente rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Parente, per mandato rilasciato e quindi non privo di difensore, investito il detto legale di rappresentanza nel giudizio”.

I quesiti con cui si concludono i motivi di ricorso non rispettano la prescrizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Difatti, i quesiti di diritto non enunciano in alcun modo un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, limitandosi ad apodittiche asserzioni di erroneità (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682).

Inoltre, i quesiti con cui si denuncia, al di là del richiamo a violazioni di legge, vizio di motivazione, non contengono un momento di sintesi con la chiara indicazione del fatto controverso (cfr.

Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che, pertanto, i motivi che denunciano vizi di violazione e falsa applicazione di legge sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che la deduzione del vizio di motivazione è inammissibile, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che, in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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