Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15272 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24293-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE DEVOTI MADRE TERESA PER I BAMBINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA LAZZARETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1610/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 18/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 26 ottobre 2011 funzionari della Direzione provinciale II di Milano eseguivano una verifica fiscale presso la sede legale dell’associazione Devoti Madre Teresa per i Bambini ai fini delle imposte dirette relativamente all’esercizio 2008. A seguito della verifica dalla quale era emerso l’assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, per l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale, previo parere dell’Agenzia per il terzo settore, l’Ufficio procedeva alla cancellazione dell’associazione dalla Anagrafe delle Onlus.

L’ente proponeva ricorso lamentando tra l’altro la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’atto era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni decorrenti dal rilascio del pvc; nonchè la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, che condiziona l’utilizzabilità della documentazione raccolta all’autorizzazione della Procura competente solo in caso di gravi indizi di violazioni fiscali.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso.

Proposto appello dall’amministrazione finanziaria, a conferma della prima decisione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia affermava l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio del pvc, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

Avverso detta sentenza propone ricorso che articola in due motivi, l’amministrazione finanziaria per ottenerne la cassazione, al quale replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni previsto dalla norma citata per notificare l’avviso di accertamento determinasse la illegittimità del provvedimento di cancellazione dell’ente dall’Anagrafe delle Onlus, norma che invece trova applicazione solo per gli atti impositivi relativi alle imposte dirette e non per il provvedimento impugnato regolato invece dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 5.

3. Con la seconda censura, si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR affermato la nullità dell’atto opposto assumendo che, nel merito, il perseguimento della finalità solidaristica risultava ampiamente confermata dalla documentazione in atti, senza esplicare l’iter logico della decisione apparente, mancando della esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della convinzione.

4. Il primo motivo è fondato.

Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali da ritenersi non surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di una norma di stretta interpretazione.

Il D.P.C.M. n. 266 del 2003, art. 4, comma 3, così recita “Decorsi trenta giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 2, le amministrazioni interessate procedono autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l’Agenzia può concordare un termine maggiore”. Il tenore della norma evidenzia intanto che il parere non è vincolante (sul punto cfr. Cass., sent. n. 20038/2015) e, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, l’Amministrazione statale procede autonomamente. Nella ipotesi in cui l’Agenzia delle Onlus richieda una proroga del termine per una più approfondita istruttoria, questo termine può essere diversamente “concordato”(Cass. n. 1305/2019; n. 10300/2019).

Inoltre, in tema di verifiche tributarie, la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, nè l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (cfr. Cass.,n. 1778/2019; ord., 27 aprile 2017, n. 10481; Cass. 27 gennaio 2017, n. 2055; Cass. 15 aprile 2015, n. 7584).

Pertanto il provvedimento di cancellazione è stato emanato nel pieno rispetto delle regole, ossia successivamente all’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dalla disciplina.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria non era tenuta ad osservare i termini di cui all’art. 12 cit.

5. Parimenti fondato è il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione.

Come emerge da quanto riportato nella sentenza impugnata, la CTR ha inteso assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad enunciare che il rispetto della finalità solidaristica emergeva dalla documentazione.

Il decidente opera un imprecisato riferimento alla ” documentazione” senza indicare gli atti che rivelerebbero il perseguimento della finalità solidaristica. Ebbene, nella descritta situazione manca qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale che ha determinato il rigetto del gravame (14762/2019; Cass. n. 7402/2017), sicchè la sentenza, là dove ha adottato questa generica tecnica motivazionale, risulta pure sostanzialmente inesistente; non bastando l’allusione del tutto astratta alla documentazione, limitandosi ad una apodittica affermazione ed omettendo di indicare le fonti probatorie dalle quali origina il convincimento e di svolgere il dovuto apprezzamento in ordine alla inidoneità degli elementi probatori offerti a superare i criteri astratti posti a base della rettifica. Con ciò confermando l’apoditticità della motivazione che non ha dato conto nè delle evidenze documentali presenti in atti, nè del possibile utilizzo delle presunzioni che potevano indurre a superare o meno la valutazione indicata dall’ufficio. Dimenticando i giudici di rinvio che “in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti.” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; n. 26538 del 2017; Cass. n. N. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018). 6.La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia, rinnovando o motivando il giudizio di legittimità o meno del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe tributaria.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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