Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15271 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7541/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’Avvocato DARIO

NARINUZZI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

SALVATORE PAOLO GUARINO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

26/06/2014, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO, difensore della parte ricorrente,

il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell’11.9.2014 la Corte di Appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto dall’Inps – gestione ex INPDAP -confermando la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di P.I. e condannato l’Istituto a restituirle la somma di Euro 2.960,38 illegittimamente trattenutale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso P.I. che, preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di intervenuta notifica della sentenza di appello intervenuta il 22 settembre 2014.

Tanto premesso in via del tutto preliminare il ricorso è improcedibile in quanto parte ricorrente ha omesso di depositare in allegato al ricorso per cassazione la copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica.

Nel fascicolo del ricorrente è infatti depositata la copia autentica della sentenza priva della relata mentre quella notificata è stata allegata dalla controricorrente a supporto dell’eccezione di inammissibilità formulata.

Orbene, per quanto effettivamente il ricorso risulti notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza al procuratore costituito nel domicilio eletto (notifica della sentenza del 22.9.2014 – notifica del ricorso del 10 marzo 2015) risulta altresì dagli atti che il ricorrente non ha depositato, nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la copia della sentenza completa della relata di notifica.

Al riguardo questa Corte, in un caso sovrapponibile a quello in esame ha ricordato che “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d’impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità.” (cfr. recentemente Cass. 31.3.2014 n. 6479 e già S.U. 16.4.2009 n. 9005).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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