Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15271 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 27/05/2010, dep. 24/06/2010), n.15271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Nardo Giulio Nicola e

Gennaro Celentano, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv.

Andrea Vecchio Verderame in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

– ricorrente –

contro

L.P.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Panepinto Francesco,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Antonio Ielo in

Roma, via Ugo De Carolis, n. 87;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta depositata

il 15 gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che il consigliere designato ha depositato, in data 16 novembre 2009, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 22 aprile 2005, il Tribunale di Caltanissetta, nella causa promossa da C.S. e M.G. contro L.P.G., così provvedeva:

dichiarava che il confine tra i fondi oggetto di causa è quello coincidente con quello catastale delle rispettive particelle di proprietà; condannava il convenuto a rilasciare agli attori il terreno occupato dalla particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del catasto terreni del Comune di Caltanissetta; ordinava l’apposizione dei termini tra i fondi per cui è causa sulla linea di confine catastale degli stessi, a spese comuni tra le parti in causa;

condannava gli attori al ripristino della stradella, con fondo interrato e larghezza di m. 2,5 per il tratto dei punti “E” e “D” indicato graficamente nell’allegato C della relazione del c.t.u. ing. S.G.; compensava integralmente le spese di lite;

poneva definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in causa per una metà ciascuna”.

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza in data 15 gennaio 2009, ha rigettato il gravame del C. e della M..

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il C. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, il L.P..

L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

L’appello è stato rigettato in base ad una duplice e concorrente ratio decidendi: per la tardiva proposizione dell’eccezione di estinzione della servitù e per infondatezza della eccezione stessa per mancanza di prova.

Il motivo di ricorso denuncia insufficiente, incongruente e carente motivazione, che la rende inidonea a giustificare la decisione circa un punto risolutivo della controversia, ed omesso esame di fatti decisivi.

Il quesito che lo conclude censura l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, ma non enuncia in alcun modo – con riferimento alla ratio decidendi, relativa alla tardiva proposizione dell’eccezione di servitù, da sola idonea a sostenere la pronuncia impugnata – alcun principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, limitandosi a chiedere che la Corte preliminarmente si pronunci “sulla tempestività della formulata eccezione di prescrizione, in primo grado, del diritto di servitù per non uso”.

Anche l’accoglimento della proposta censura con riferimento al vizio di motivazione non travolgerebbe in alcun modo la sentenza impugnata.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta, la memoria del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che, del resto, la memoria illustrativa del ricorrente, pur ribadendo le censure articolate con l’atto di impugnazione, non si confronta affatto con la ragione di inammissibilità del ricorso (per mancata censura della ratio decidendi concernente la tardiva proposizione della eccezione di prescrizione per non uso della servitù) rilevata nella proposta di definizione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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