Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15271 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8664-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAFILE

5, presso lo studio dell’avvocato LUCA FIORMONTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NUNZIO VENINATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1708/2015 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.E. impugnava l’atto di contestazione relativo all’annualità 2007 per sanzioni amministrative conseguenti alla violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 5, commi 4, 5 e 6, fondato sul presupposto che il contribuente risiedesse in Italia e fosse soggetto alle citate disposizioni; l’Agenzia rilevava che il predetto svolgeva attività finanziarie in Brasile ed aveva effettuato investimenti per l’importo complessivo di Euro 460.000 nell’anno 2007.

Il contribuente ribadiva di risiedere già dall’anno 2006, in Brasile, dove gli era stato attribuito un codice fiscale e dove aveva costituito la società Elisabetta de Italia Incorporaco e Construcoes Ltda, sebbene avesse nel nostro Paese ancora la partita iva, cessata nel 2011, ed avesse conservato la residenza a Grosseto. La CTP di Grosseto respingeva il ricorso.

Proposto appello dal contribuente, la CTR della Toscana lo accoglieva evidenziando che il contribuente risedeva in brasile dove aveva collocato il centro vitale dei propri interessi.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del a 2018, art. 6, comma 13, nè è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, benchè, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA