Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15270 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30056/2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, difesa e rappresentata dall’Avvocato FILIPPO

PAGANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 726/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

06/05/2014, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, seppur con diversa motivazione, ed ha ritenuto che in relazione alla domanda di pensione di inabilità non esaminata dal primo giudice l’invalida non avesse dato la prova di essere in possesso del requisito reddituale necessario, al pari di quello sanitario, per il riconoscimento della prestazione.

Per la cassazione della sentenza ricorre R.A. ed articola due motivi ulteriormente illustrati con memoria.

Sia l’Inps che il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono rimasti intimati.

Tanto premesso e sulle censure formulate che investono la sentenza sotto il profilo dell’omesso esame della domanda di pensione in violazione dell’art. 112 c.p.c. e della violazione dell’art. 342 c.p.c., si osserva quanto segue.

1.- non sussiste il denunciato omesso esame della domanda di pensione di inabilità. La Corte territoriale pur dubitando che la domanda formulata in primo grado fosse inequivocabilmente diretta ad ottenere oltre all’indennità di accompagnamento anche la pensione di inabilità ha poi verificato che, con specifico riferimento alla pensione, pur sussistendo i requisiti sanitari della prestazione non era stata offerta la prova dell’esistenza delle condizioni economiche avendo rilevato che non era stata prodotta la certificazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate che avrebbe consentito tale verifica.

2.- neppure risulta violato l’art. 342 c.p.c., atteso che la Corte territoriale procedendo all’esame della domanda di pensione ex L. n. 118 del 1971, pretermessa dal giudice di primo grado ne ha doverosamente verificato tutti i presupposti, verificando se la ricorrente aveva allegato e dimostrato di percepire redditi compatibili con la prestazione chiesta. In proposito il giudice di appello ha quindi verificato che la documentazione depositata (n.d.r. il CUD del 2009) non era idonea a dare la prova dell’esistenza in capo all’odierna ricorrente del requisito reddituale affermando, condivisibilmente, la necessità di una attestazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate.

Benvero che il modello Cud nella specie prodotto può costituire un indizio (Cass. 4464 del 2015) ma ove, come nella specie, la sussistenza dei requisiti per beneficiare della prestazione sia stata contestata dall’istituto costituito sia in primo che in secondo grado, era onere del ricorrente dimostrarne la sussistenza. Inoltre il giudice di appello ha espressamente preso in considerazione la documentazione depositata rilevandone proprio l’inadeguatezza probatoria. Quanto al mancato esercizio da parte della Corte di appello dei poteri officiosi di indagine conferiti dagli artt. 421 e 437 c.p.c. va rammentato che, se è da ritenere ormai principio acquisito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., essi non hanno più carattere discrezionale, ma si presentano come un potere – dovere, del cui esercizio o mancato esercizio il giudice deve dar conto (Cass. S.U. 17 giugno 2004, n. 11353), è però anche vero che al fine di poter censurare con il ricorso per Cassazione l’inesistenza di alcuna motivazione circa la mancata attivazione di tali poteri occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, poichè diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema totalmente nuovo rispetto a quelli dibattuti nelle fasi di merito (Cass. n. 6023/2009; Cass. n. 383/2014) mentre nel caso in esame non è stato neppure dedotto che sia mai stata richiesta l’attivazione dei poteri ex artt. 421 e 437 c.p.c..

In conclusione, e per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Inps e del MEF. Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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