Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15270 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12538-2013 proposto da:

C.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ASIAGO 2, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MONGELLI;

– ricorrente –

contro

D.M.A.L., D.M.A.C.,

D.M.F.P., D.M.A.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, studio dell’avvocato difesi dall’avvocato, V.

RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ALTIERI, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO DI MURO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 85/2012 del TRIBUNALE DI BARI sezione

distaccata di PUTIGNANO, depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bari sez. dist. Putignano, con sentenza 27.3.2012, accogliendo l’appello proposto da G., L., C. e D.M.A.F.P. in riforma della sentenza di primo grado (n. 75/04 emessa dal locale Giudice di Pace), ha rigettato la domanda di pagamento avanzata da C.N. e L.V. a titolo di rimborso spese per lavori urgenti alla facciata dell’edificio di (OMISSIS) e in accoglimento della riconvenzionale spiegata dai convenuti-appellanti D.M. – A. ha condannato il C. e il L., al pagamento della somma di Euro 2.200,00 per danni in relazione a vizi negli interventi edilizi da essi fatti eseguire.

Per giungere a tale soluzione il Tribunale, rigettata l’eccezione di acquiescenza sollevata dagli appellati, ha ritenuto che nel caso di specie mancava l’urgenza delle spese, richiesta dall’art. 1134 c.c., norma applicabile al caso di specie, trattandosi comunque di condominio, pur in assenza di amministratore.

Contro tale decisione il C. ricorre per cassazione con cinque motivi a cui resistono con controricorso i D.M.A., mentre il L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

I controricorrenti hanno depositato una memoria, ma in data 9.5.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’eccezione di acquiescenza: il giudice di appello, con una motivazione meramente apparente ha ritenuto che il pagamento delle somme era giustificato dall’intento di evitare spese di esecuzione senza soffermarsi sul tenore della missiva di accompagnamento dell’assegno di Euro 3.758,43, missiva redatta dall’avvocato dei convenuti e caratterizzata da due espressioni concettuali, l’esecuzione della sentenza “e la tacitazione della controversia” senza riserve, sintomo inequivoco della volontà di non impugnare.

1.2 Con una seconda censura si deduce l’omesso esame di circa un elemento probatorio decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti la relazione di servizio del Comandante della Polizia Municipale idonea a dimostrare l’urgenza degli interventi di riparazione della facciata dell’edificio.

1.3 Con una terza censura si deduce ancora l’omesso esame di un fatto decisivo riferendosi al contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, completamente ignorata dal Tribunale.

1.4 Col quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un elemento probatorio decisivo, rimproverandosi al Tribunale una motivazione illogica sul contenuto della relazione svolta dal CTU, da cui emergeva l’urgenza dei lavori.

1.5 Col quinto ed ultimo motivo si deduce, infine, violazione dell’art. 1134 c.c. in ordine alla condanna al pagamento della somma di Euro 2.200,00 a titolo di danni, rilevandosi che il condomino esecutore di interventi a tutela della proprietà comune non può essere chiamato a rispondere da solo dell’intero, comprensive dell’intero danno ad una parte comune dello stabile di cui i D.M.A. non erano unici proprietari.

2 E’ fondato il primo motivo di ricorso, che in sostanza denunzia un vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e illogicità (a prescindere dall’erroneo richiamo in rubrica al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile, non al caso di specie, ma solo alle sentenze pubblicate a partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. n. 83 del 2012).

L’art. 329 c.p.c. esclude la proponibilità dell’impugnazione in caso di acquiescenza, che può risultare sia da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni.

Come più volte affermato da questa Corte, l’acquiescenza, prevista dall’art. 329 c.p.c., comma 1, quale comportamento idoneo ad escludere la proponibilità dell’impugnazione, configura un negozio giuridico processuale – che presuppone una univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva – in relazione al quale l’operato del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dei criteri legali di ermeneutica negoziale ovvero con riguardo alla congruità della motivazione, alla stregua delle valutazioni interpretative integranti apprezzamenti di fatto riservate, in quanto tali, al sindacato del giudice di merito (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 11803 del 21/11/1998; Sez. L, Sentenza n. 8137 del 19/04/2005; Sez. 1, Sentenza n. 26156 del 06/12/2006 Rv. 593540). Nel caso di specie, il Tribunale per superare l’eccezione, formulata dagli appellati, di acquiescenza alla sentenza da parte dei convenuti appellanti D.M.A., ha considerato del tutto ininfluente il dato letterale contenuto nella missiva dell’avvocato D.M.A. (ed in particolare la formula “tacitazione della controversia di cui all’oggetto”), affermando che il pagamento di quanto statuito dal giudice era invece avvenuto “al palese fine di evitare eventuali procedimenti esecutivi”.

Ebbene, un tale passaggio argomentativo si rivela monco e illogico perchè – se è vero che la spontanea esecuzione della decisione di primo non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (v. tra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13293 del 11/06/2014 Rv. 631114; Sez. 5, Ordinanza n. 21385 del 30/11/2012 Rv. 624486) – nel caso di specie, il Tribunale, in presenza di una precisa formula utilizzata in una missiva redatta dal difensore (quindi da persona tecnicamente qualificata), nonchè parte del giudizio, avrebbe dovuto spiegare da quali elementi aveva tratto il diverso convincimento che quel pagamento fosse stato eseguito al solo fine di evitare procedure esecutive e quindi con piena salvezza di impugnazione, stante l’assoluto silenzio della missiva in proposito.

Si rende pertanto necessario un nuovo esame dell’eccezione di acquiescenza.

In conclusione, accolto il primo motivo, la sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, restando logicamente assorbito l’esame di tutte le altre censure.

Il giudice di rinvio provvederà all’esito anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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