Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1527 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1527 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SPIRITO ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso 3645-2013 per regolamento di giurisdizione
d’ufficio proposto da:
TRIBUNALE DI ROMA con ordinanza depositata il 28/01/2013
(r.g. n. 39705/2011) nella causa tra:
2014
27

TURI MARCO;
– ricorrente non costituitosi in questa fase contro

COMUNE DI ROMA;
– resistente non costituitosi in questa fase

Data pubblicazione: 27/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Rosario Giovanni Russo, il quale chiede

inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

che le Sezioni Unite della Corte dichiarino

R.G. 3645/13

e
La Corte,

rilevato che:
il Turi chiese al TAR per il Lazio l’annullamento del decreto di rilascio di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica emesso dal Comune di Roma per
mezzo dell’ATER, deducendo che l’atto impugnato era viziato da violazione
di legge ed eccesso di potere in quanto “la situazione si inquadra in una

dal Comune di Roma”;
il TAR dichiarò il difetto di giurisdizione in quanto il provvedimento impugnato, privo di potere autoritativo, ineriva ad una fase successiva alla procedura di ordinaria assegnazione;
riassunta la causa innanzi al Tribunale di Roma, questo ha sollevato il conflitto innanzi alle SU, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del G.A.;

osserva che:
il ricorso è inammissibile per intempestività;
a norma dell’art. 59, terzo comma, della legge n. 69 del 2009, il Tribunale
poteva legittimamente sollevare il conflitto soltanto “fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito”;
sul punto deve essere ribadito il principio in ragione del quale, ai fini del
regolamento di giurisdizione d’ufficio, l’art. 59, comma terzo, della
legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale
la causa è riassunta può sollevare d’ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite “fino alla prima udienza fissata per
la trattazione del merito”, dev’essere interpretato nel senso che il

limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto
di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è
costituito dal compimento della prima udienza, se nell’udienza prevista dall’art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice
adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal
fatto che il giudice non si sia limitato all’adozione di provvedimenti
ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di
ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione;
in tal caso, quel limite si sposta all’udienza che il giudice fissa in

Cons. S

est.

1

semplice occupazione senza titolo e che può e deve essere regolarizzata

RG. 3645/13

base al secondo comma del medesimo articolo

(Cass. SU n.

5873/12);
nella specie, risulta che il Tribunale ha fissato alla data del 30 marzo 2012
la prima udienza di discussione, nella quale il giudice autorizzò il ricorrente
a chiamare in causa l’ATER ex art. 106 c.p.c., rinviando all’udienza del 5
luglio 2012 (seconda udienza di discussione); in questa udienza il difensore del ricorrente dichiarò di aderire alla proclamata astensione degli avvo-

sione), nella quale pronunciò l’udienza di rimessione alle SU, ora in trattazione;
pertanto, senza tener conto dell’udienza del 5 luglio 2012, il conflitto risulta intempestivamente sollevato alla seconda udienza, posto che nella prima udienza il giudice non s’era limitato all’adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione, bensì aveva autorizzato, su istanza del ricorrente, la chiamata in causa dell’ATER,
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

cati ed il giudice rinviò all’udienza del 24.1.2013 (terza udienza di discus-

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