Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1527 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 26/01/2010), n.1527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61 SC. D, presso lo studio dell’avvocato

MAZZOCCO ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FAILLACE GIUSEPPE con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MUTUELLES DU MANS ITALIA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni

contro i Danni S.p.A. gia’ CAB ASSICURAZIONI SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio

dell’avvocato BALDI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende con delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 768/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Seconda Sezione Civile, emessa il 27 febbraio 2004; depositata il

18/05/2004; R.G.N. 1203/99;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO (per delega Avvocato ENNIO

MAZZOCCO);

udito l’Avvocato GIUSEPPE BALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M.R. ed altri convenivano davanti al Tribunale di Bologna per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale gli eredi di C.G. e della sua assicuratrice per la r.c.a., La Fiduciaria s.p.a..

Interveniva C.A. per venir risarcito dei propri danni.

Le parti originarie ottenevano la chiamata in causa di T. P. e della sua assicuratrice La Fiduciaria sostenendone la corresponsabilita’.

T. agiva in riconvenzionale nei confronti degli eredi C. e di La Fondiaria per i danni alla persona e all’autovettura.

Interveniva l’INAIL che si surrogava per la somma di L. 41.368.254 erogata al T. in conseguenza delle lesioni sofferte.

Il Tribunale perveniva alla liquidazione delle quote spettanti a ciascun danneggiato e riconosceva al T., sul presupposto della responsabilita’ esclusiva del C.G., il credito di L. 28.212.000, oltre interessi legali.

Il credito dell’INAIL non veniva riconosciuto perche’ il massimale era stato completamente assorbito dai danni alle persone.

Proponeva appello il T. lamentando che la sentenza aveva omesso di tener conto:

1) del comportamento negligente e colpevole della societa’ assicuratrice;

2) dell’inopponibilita’ del pagamento in via transattiva agli altri danneggiati;

3) della rivalutazione del massimale. L’appellata resisteva su ogni punto del gravame.

La Corte d’appello in accoglimento parziale dell’appello proposto da T.P. contro la sentenza del Tribunale di Bologna, condannava la s.p.a. C.A.B. Assicurazioni a pagare all’appellato, oltre a quanto gia’ dovuto per effetto della sentenza impugnata, l’ulteriore somma, pari al 5% del danno riconosciuto di L. 28.212.000.

Proponeva ricorso per Cassazione T.P. con quattro motivi.

Resisteva la CAB assicurazioni gia’ La Fiduciaria ed ora Navale Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso T.P. denuncia “Violazione della L. n. 990 del 1969, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il motivo si riferisce all’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale il massimale di polizza doveva essere ripartito virtualmente fra le parti danneggiate. In particolare si duole parte ricorrente del fatto che agli altri danneggiati e’ stata attribuita una somma notevole, senza ridurre tempestivamente quanto a questi spettante.

Secondo il T., avendo gli altri danneggiati ottenuto soddisfazione in via transattiva, a lui spettava l’intero importo del risarcimento e gli accessori.

Il motivo e’ infondato perche’ dalla sentenza impugnata non risulta che l’incapienza del massimale (e la necessita’ di ridurre quanto spettante al T.) era determinata da precedenti liquidazioni agli altri danneggiati. Ha affermato in proposito questa Corte che ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 27, comma 2 nel caso l’assicuratore della responsabilita’ civile ignori incolpevolmente che nel sinistro stradale sono rimaste danneggiate piu’ persone ed abbia integralmente risarcito taluno di loro, il rischio di incapienza del massimale per il risarcimento spettante agli altri non ricade su di lui, ma sui danneggiati insoddisfatti i quali possono agire nei confronti di coloro che sono stati soddisfatti per il recupero della somma risarcitoria proporzionalmente dovuta. (Cass., 19 luglio 2004, n. 13335).

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione degli artt. 2043, 2059 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ violazione dell’art. 1916 c.c., sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5�.

Con tale motivo, relativo al danno biologico, parte ricorrente si duole del fatto che nella liquidazione non si e’ tenuto conto dell’invalidita’ permanente del 25%, della temporanea totale e di quella parziale.

Il motivo da un lato riguarda profili di merito che come tali non possono essere presi in considerazione in sede di legittimita’;

dall’altro non distingue adeguatamente tra danno biologico e danno patrimoniale e non tiene conto che il primo non ha alcun rapporto con la capacita’ reddituale del soggetto. Anche alla luce della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte deve percio’ essere ritenuto infondato (Cass., Sez. U., 11.11.2008, n. 26972).

3) Con il terzo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 1224 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Il motivo si riferisce alla liquidazione del maggior danno e sostiene che il debito dell’assicuratore doveva essere rivalutato.

Il motivo e’ in effetti infondato perche’ tale debito e’ stato invece rivalutato, seppure nei limiti del massimale e la Corte d’Appello ha riconosciuto un maggior danno in misura pari al 5%.

Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., del D.M. Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ dell’art. 1 delle nuove tariffe per avvocati � Tabella A e Tabella B, per onorari e competenze di avvocato in cause avanti al Tribunale (31, 34, 35, 36, 37, 38) e cause innanzi alla Corte d’Appello (11, 12, 14, 15, 16, 17, 18), con i corrispettivi coefficienti lett. f e i, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3�.

Sostiene parte ricorrente che per l’art. 10 c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda e che in particolare le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale.

Il motivo e’ anzitutto non autosufficiente perche’ non riporta le singole voci della notula.

Si deve comunque osservare che secondo l’art. 6 della tariffa forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (Cass., 11 marzo 2006, n. 5381; Cass., 15 luglio 2004, n. 13113).

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato mentre si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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