Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1527 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 25/01/2021), n.1527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18695-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5775/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.M., socia unitamente a C.G., della società IN. C.A.L. srl in liquidazione, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia spa-Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, avente ad oggetto l’accertamento Irpeg ed Ilor per l’anno di imposta 1993 reso esecutivo dalla sentenza di inammissibilità del ricorso proposto dalla società pronunciata dal Commissione Tributaria di Palermo in data 18/9/2013 e divenuta definitiva.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia rigettava l’appello ritenendo che il socio non aveva fornito la prova della mancata assegnazione di denaro o di altri beni sociali nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione della società così come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36.

5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso mentre Riscossione Sicilia spa è rimasta contumace.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 e 1306 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere l’impugnata sentenza rilevato il passaggio in giudicato della sentenza favorevole n. 2625/12/17 pronunciata dalla CTR della Sicilia nei confronti dell’altro socio della società e coobbligato in solido, C.G..

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, dell’art. 2495 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR non ha rilevato che la responsabilità dei soci di una società di capitali, nel caso di cancellazione della società, avrebbe dovuto essere fatta valere con un avviso di accertamento che doveva dar conto delle ragioni del trasferimento di responsabilità e che, in ogni caso, l’Ufficio avrebbe dovuto allegare e provare uno dei presupposti dell’obbligo dei soci costituito dalla riscossione nella fase della liquidazione di somme di denaro o dall’assegnazione di beni.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo motivo.

2.1 In materia di obbligazioni solidali l’art. 1306 c.c., comma 1, stabilisce che: “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori”. Tale norma riflette i principi della efficacia della sentenza solo tra le parti del processo e non ultra partes e della incomunicabilità a tutti i coobbligati delle situazioni giuridiche sfavorevoli Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati.

2.2 In deroga a tale principio, l’art. 1306 c.c., comma 2, prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo, possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali) essendo rimessa alla facoltà di ciascun coobbligato di avvalersi delle situazioni favorevoli concernenti un condebitori.

2.3 II principio dell’estensione del giudicato favorevole anche al condebitore che non abbia partecipato al giudizio trova applicazione anche in ambito di solidarietà tributaria.

2.4 Questa Corte, infatti, con consolidato orientamento (tra le altre: Cass. 1589/06, 11499/09, 26008/13, 5725/16 e 1650/2017),ha affermato il principio secondo il quale ” fermo restando il principio generale di cui all’art. 1306 cit., comma 1, secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio opera tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dal norma in esame, comma 2; in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (ma si tratta di ipotesi qui non ricorrente) solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l’estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l’avvenuta definitività della sua specifica posizione”.

2.5 Nella fattispecie è pacifico che l’Agente di Riscossione abbia notificato la cartella esattoriale a M.M. e C.G. in qualità di soci solidalmente responsabili della società IN. C.A.L. srl in liquidazione; risulta, inoltre, che entrambi gli obbligati in solido abbiano, con separati ricorsi, per le stesse ragioni, impugnato l’atto esattivo e che i due giudizi siano stati decisi separatamente; in particolare, con sentenza della n. 2625/12/17 del 12/6/2017, trascritta nel ricorso e passata in giudicato, come risulta dalla certificazione di cancelleria prodotta nel presente giudizio, la CTR della Sicilia, in accoglimento dell’appello proposto dal condebitore in solido C.G. ha annullato la cartella esattoriale.

2.6 Nella parte motiva dello svolgimento del processo dell’impugnata sentenza si dà atto che M.M., con nota del 16.11.2018, aveva provveduto a versare in atti copia della sentenza n. 2625/12/17 del 12.6.2017 con la quale nel separato giudizio era stato accolto l’appello proposto dal condebitore in solido al quale era stato notificato la cartella esattoriale. Come si evince dalla motivazione trascritta nel ricorso i giudici di seconde cure avevano fondato il proprio convincimento sull’accertamento in punto di fatto della mancata dimostrazione da parte della pubblica Amministrazione del riparto dei beni e dell’assegnazione ai soci in sede di liquidazione.

2.7 La CTR, preso atto del giudicato intervenuto tra l’Agenzia delle Entrate e il condebitore in solido avente ad oggetto il medesimo rapporto giuridico sostanziale, avrebbe dovuto quindi annullare la cartella di pagamento anche nei confronti dell’odierna ricorrente.

3.Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto da M.M..

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative ai giudizi di merito vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte:

– accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso proposto da M.M.;

– Condanna l’Agenzia delle Entrate e la Riscossione Sicilia spa al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– Compensa interamente tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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