Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1527 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, (ud. 25/10/2017, dep.22/01/2018),  n. 1527

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.C.M. ha convenuto C.N. innanzi al tribunale di Mantova con atto di citazione notificato in data 19.3.2007, con il quale, premesso di essere comproprietario pro indiviso in ragione di 1/3 del fondo rustico (OMISSIS), dell’estensione di ha. 12.40.51 circa, con fabbricati colonici e rustici, ha chiesto disporsi lo scioglimento della comunione sul bene, la cui residua quota di 2/3 del fondo appartiene alla convenuta; tanto con assegnazione in favore dell’attore dell’intero immobile, ove non fosse stata possibile la divisione in natura.

2. Si è costituita in giudizio C.N., la quale ha sostenuto che dalla primavera del 1986 abitasse stabilmente nella casa colonica insistente sul fondo (OMISSIS), conducendo l’intero fondo con il proprio lavoro manuale e operando in modo esclusivo; che, nel corso degli anni, avesse apportato importanti migliorie, sopportando integralmente le relative spese e ponendo in atto interventi manutentivi e di ristrutturazione inerenti sia ai fabbricati rustici, sia all’abitazione; che avesse apportato numerosi interventi di miglioria ai terreni; che, dal 1986 all’attualità, avesse posseduto uti dominus l’intero fondo (OMISSIS), esercitando sullo stesso una signoria di fatto mai contestata nè inibita dall’attore, che si era sempre disinteressato della conservazione e conduzione dell’immobile in questione; che ella avesse promosso davanti al tribunale di Mantova azione giudiziale nei confronti del fratello per accertare l’intervenuto acquisto per usucapione della quota (1/3) formalmente a lui intestata.

Alla stregua di tali considerazioni la convenuta ha chiesto preliminarmente disporsi la sospensione del giudizio in attesa che venisse definito quello di usucapione e, in via subordinata, lo scioglimento della comunione con attribuzione in suo favore, in caso di non comoda divisibilità, dell’intero immobile, essendo titolare della quota maggiore.

3. Disposta c.t.u., il tribunale di Mantova con sentenza non definitiva depositata il 15.11.2011 ha dichiarato il fondo “(OMISSIS)” con insistenti fabbricati colonici e rustici comodamente divisibile, ha sciolto la comunione tra le parti e approvato il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. e, per l’effetto, ha assegnato ai condividenti i beni individuati nella relazione peritale.

4. Con sentenza definitiva depositata il 15.11.2013 il tribunale ha confermato l’assegnazione dei lotti e ha disposto il conguaglio.

5. Avverso la sentenza non definitiva ha proposto appello C.N., chiedendo la revisione del progetto divisionale sotto il profilo delle stime e dei valori attribuiti all’immobile oggetto di divisione, nonchè la rinnovazione della c.t.u..

6. Si è costituito in giudizio C.C.M., eccependo preliminarmente che con sentenza del 26.7.2011 il tribunale di Mantova aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dalla sorella e contestando integralmente le avverse deduzioni.

7. La corte d’appello di Brescia, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., del 17.12.2013, ha dichiarato inammissibile l’appello.

8. Avverso la sentenza definitiva del tribunale ha proposto appello C.N., deducendo di avere reperito nell’aprile 2014 un contratto da cui risulta la sua qualità di affittuario coltivatore diretto della quota del fondo di proprietà del fratello ed eccependo l’incompetenza del tribunale, per essere competente la sezione specializzata agraria.

9. Sulla resistenza di C.C.M., con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., del 17.9.2014 la corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello.

10. Per la cassazione della sentenza non definitiva del tribunale ha proposto ricorso C.N., sulla base di un unico motivo, nel procedimento n.r.g. 4772 del 2014 (primo procedimento). C.C.M. si è difeso con controricorso.

11. C.N. ha altresì proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva del tribunale, sulla base di un unico motivo, nell’ambito del procedimento n.r.g. 1071 del 2015 (secondo procedimento). Anche in tale procedimento C.C.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I procedimenti, e i ricorsi che li hanno avviati, vanno preliminarmente riuniti – anche in accoglimento di istanza della parte ricorrente – per essere essi relativi a sentenze emesse nello stesso procedimento di primo grado.

2. Con l’unico motivo la ricorrente nel primo procedimento denuncia la nullità della sentenza non definitiva e dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., emessa dalla Corte d’appello di Brescia, perchè pronunciate dalla sezione civile ordinaria, anzichè dalla sezione specializzata agraria, che avrebbe, a suo dire, competenza funzionale inderogabile, alla luce della conduzione ultra-ventennale di fatto in affitto, da parte sua, della quota di terreno agricolo del fratello.

3. La ricorrente, poi, con l’unico motivo nell’ambito del secondo procedimento denuncia la nullità della sentenza non definitiva e dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.emessa dalla Corte d’appello di Brescia, sempre perchè pronunciate dalla sezione civile ordinaria, anzichè dalla sezione specializzata agraria, che avrebbe per quanto sopra competenza funzionale inderogabile; richiama all’uopo la L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 26.

4. Il motivo, sostanzialmente identico, è inammissibile per ragioni diverse nel primo e nel secondo procedimento.

4.1. Quanto al primo procedimento, va richiamato che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (v. ad es. Cass. n. 18429 del 01/08/2013). In quest’ottica, non risultando la questione dalla sentenza impugnata di primo grado nè dall’ordinanza emessa in appello (cfr. infra per il rilievo della deduzione in appello nel ricorso ex art. 348 – ter c.p.c.), il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione stessa come posta in primo e secondo grado.

4.2. Nel caso di specie, quanto al ricorso nel primo procedimento la ricorrente ha omesso del tutto di indicare con quale atto e in quale fase processuale, in primo e in secondo grado, avesse sollevato l’eccezione d’incompetenza funzionale della sezione civile ordinaria adita per essere competente la sezione specializzata agraria, neppure deducendo specificamente – come sarebbe stato suo onere – la ragione per la quale la questione di competenza non sia preclusa ex art. 38 c.p.c.(v. infra).

4.3. Quanto al secondo procedimento, la questione della competenza della sezione specializzata agraria risulta sollevata in appello con apposito motivo, nonchè trattata nell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., che richiama che tale “presunta competenza… non trova riscontro nella legge in tema di controversie agrarie e… appare in contrasto con la costante e univoca giurisprudenza di legittimità” secondo la quale, anche ove la ricorrente avesse proposto riconvenzionale tempestiva devoluta alla sezione agraria, non avrebbe operato alcuna vis attractiva in riferimento alla domanda principale di scioglimento della comunione.

4.4. Al riguardo, fermo quanto innanzi considerato dalla corte d’appello, va tenuto conto che, mentre l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 – bis c.p.c., è impugnabile per vizi propri con ricorso straordinario (v. Cass. sez. U. 2/2/2016, n. 1914), il ricorso per cassazione va formulato ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, avverso il provvedimento di primo grado (ferma l’esigenza che sulle questioni rese oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno, essendo esse state prospettate adeguatamente al giudice di appello).

4.5. Trattandosi di valutare dunque la sentenza di primo grado, dall’esame del provvedimento emerge che esso non tratta la questione della competenza. Sarebbe stato dunque onere della parte ricorrente indicare con quale atto la questione stessa sia stata ritualmente sollevata innanzi al tribunale, e ciò tempestivamente prima del verificarsi della preclusione dell’art. 38 c.p.c.. Sul punto, va data continuità al principio per cui nei giudizi promossi successivamente al 1 maggio 1995 trova applicazione il disposto normativo di cui all’art. 38 c.p.c., come risultante per effetto della L. n. 353 del 1990, art. 4, (e prima della sostituzione la L. n. 69 del 2009, ex art. 45), con la conseguenza che l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., sono rilevate anche d’ufficio non oltre la prima udienza di trattazione; qualora, dunque, non sia stata sollevata entro il predetto termine l’eccezione di incompetenza per materia del tribunale in composizione ordinaria a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria, risulta preclusa ogni successiva indagine sul punto (così Cass. n. 3251 del 2/3/2012; v. anche n. 5829 del 13/03/2007 e n. 12630 del 15/11/1999, nonchè, a contrario, per il regime previgente, n. 6823 del 20/03/2010).

4.6. Non avendo la parte indicato in ricorso il luogo ove l’eccezione sia stata sollevata in primo grado, dovendosi ritenere che la questione sia stata sollevata in appello per la prima volta, essa deve ritenersi preclusa (e tale avrebbe potuto ritenerla – con ulteriore argomentazione – anche il giudice d’appello), per cui l’inammissibilità del ricorso discende da tale preclusione, circa il cui mancato operare la parte non ha fornito elementi.

5. Solo per completezza, dunque, può richiamarsi che la ricorrente, in entrambi i procedimenti, avrebbe dovuto altresì specificare a che titolo avrebbe sollevato la questione, atteso che la giurisprudenza attesta, come affermato dalla corte d’appello, il permanere della competenza del tribunale ordinario sull’azione di scioglimento della comunione. Così, ove in un giudizio di divisione concernente un fondo uno dei condividenti, al fine di ottenere l’assegnazione dell’intero fondo, deduca anche la sua qualità di coltivatore diretto del medesimo e le altre parti contestino tale qualità, la questione che si configura al riguardo non è idonea a mutare la natura dell’azione, che rimane quella di divisione giudiziale di un immobile, e, pertanto, non è devoluta alla cognizione della sezione specializzata agraria, bensì deve essere esaminata incidenter tantum dal giudice competente per il giudizio di divisione (Cass. n. 6401 del 12/12/1980). Analogamente, ove sia stata proposta al tribunale una domanda di divisione ereditaria relativa a un fondo e il convenuto abbia avanzato, fra l’altro, domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza sul fondo stesso di un contratto di affitto agrario, la sola domanda riconvenzionale va rimessa alla sezione specializzata agraria e tale rimessione non giustifica, di per sè, l’automatica sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio di divisione; infatti, un problema di pregiudizialità dell’accertamento del rapporto agrario si può porre soltanto con riferimento al momento in cui dovessero essere adottate disposizioni conseguenti all’accertamento del modo della divisione, tali da comportare l’estromissione del condividente risultato affittuario dal lotto a lui assegnato in sede di divisione (Cass. n. 18673 del 13/08/2010). In definitiva, ove venga proposta una domanda di divisione ereditaria relativa ad un bene immobile ed il convenuto condividente abbia avanzato in via riconvenzionale una domanda devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, la vis attractiva di tale competenza non opera in riferimento alla domanda principale di scioglimento della comunione ereditaria (Cass. n. 26796 del 13/12/2011).

6. I ricorsi non sono dunque meritevoli di accoglimento. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano globalmente per i procedimenti riuniti come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per ciascun ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 – bis.

PQM

La corte riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna la ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 5.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per ciascun ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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