Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1527 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25206-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUTEZIA

8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CAMPAGNOLA, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato GASPERINI ZACCO per delega

dell’Avvocato CAMPAGNOLA che si riporta e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 230/1/12 del 25 settembre 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata dal concessionario Gerit spa, l’8 febbraio 2008, alla contribuente B.A.T.; a seguito di sentenza della corte di cassazione n. 26697/05 del 6 dicembre 2005, confermativa di avviso di rettifica e liquidazione Invim.

In particolare, ha rilevato la commissione tributaria regionale che la notificazione della cartella in oggetto era intervenuta oltre il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, (31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo), qui applicabile in luogo del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78.

Resiste con controricorso la B., mentre nessuna attività difensiva è stata svolta dal concessionario.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 78 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Per avere la commissione tributaria regionale rilevato la decadenza dalla riscossione, nonostante che il termine di riferimento dovesse essere individuato, stante l’applicazione all’Invim della disciplina sull’imposta di registro, nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b) (tre anni dalla definitività della sentenza resa nel giudizio avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione), ovvero nel D.P.R. cit. art. 78, (termine di prescrizione decennale).

p. 3. Il ricorso è fondato.

Va infatti considerato che la cartella in oggetto si riferisce ad una pretesa impositiva divenuta definitiva non già per effetto dell’acquiescenza prestata dal contribuente in fase amministrativa – ipotesi alla quale si riferisce il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, applicabile anche ai tributi indiretti bensì a seguito di sentenza inoppugnabile resa a definizione del giudizio di opposizione all’avviso di accertamento; con conseguente inapplicabilità del termine erroneamente individuato, appunto ex art. 25 cit., nella sentenza qui impugnata.

Va detto che parimenti inapplicabile deve ritenersi il diverso termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b); non perchè quest’ultima disposizione non sia astrattamente applicabile anche all’Invim (al contrario, vale in proposit il richiamo operato dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31), ma perchè l’art. 76 cit. si riferisse alla decadenza dell’amministrazione finanziaria nella fase di imposizione ed accertamento della pretesa tributaria, non già in quella di riscossione in forza di giudicato.

Ne consegue che il termine di perenzione – non di decadenza, ma dì prescrizione doveva essere qui individuato in quello decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78; trattandosi di realizzazione – mediante riscossione esattoriale – di un credito che, in forza dell’accertamento giudiziale definitivo, era divenuto ormai certo, liquido ed esigibile.

Va dunque riaffermato l’orientamento di legittimità secondo cui: “in tema di imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato a seguito di contenzioso e, come tale, avente titolo nella sentenza, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78; non trovando applicazione, nell’ipotesi, nè il termine triennale di decadenza di cui al medesimo D.P.R., art. 76, che concerne, invece, l’esercizio del potere di imposizione, nè il termine annuale di decadenza sancito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c), (rilevante “pro tempore”), che attiene alle somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio divenuti definitivi per mancata impugnazione dell’atto impositivo che li contiene” (Cass. n. 8380/13; in termini, più di recente, Cass. 9597/16).

Vale, in particolare, anche nella fattispecie qui in esame l’osservazione posta a base di tale orientamento giurisprudenziale, secondo cui – in tal caso – il titolo della pretesa tributaria non è più l’atto impositivo, ma la sentenza che ne ha confermato la legittimità pronunciando sul rapporto; sicchè è la sentenza, non l’atto, che viene ad avere successiva esecuzione.

Posto che tale termine è stato qui pacificamente osservato (notificazione della cartella 8 febbraio 2008, a seguito di definitività 6 dicembre 2005 della sentenza Cass. 26697/05), l’affermata perenzione va esclusa.

La sentenza della commissione tributaria regionale va dunque cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della contribuente; spese di legittimità e merito compensate, in ragione del consolidamento soltanto in corso di causa del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente;

– compensa le spese di legittimità e merito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non – sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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