Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15269 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15269 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25184-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MIZZI CORRADO, BAGLIERI ANGELA;

– intimati avverso la sentenza n. 48/05/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
In fatto e in diritto.
Lt1Q,3
A5 –

Data pubblicazione: 21/07/2015

Ric. 2013 n. 25184 sez. MT – ud. 24-06-2015
-2-

%

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte n.48/06/I3, depositata
il 19.4.2013. La CTR ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la
sentenza che aveva annullato l’avviso di liquidazione per imposta registro e
accessori emesso a carico di Corrado Mizzi e Baglieri Angela in relazione alla
revoca dell’agevolazione prima casa concessa per l’acquisto di un immobile
successivamente alienato entro il quinquennio.
Secondo la CTR la circostanza che nell’anno successivo all’alienazione
dell’abitazione acquistata con il beneficio fiscale il Mizzi avesse manifestato la
volontà di acquistare altro immobile, divenendo socio di una cooperativa avente
lo scopo di realizzare il fabbricato da destinare ad abitazione dei coniugi,
costituiva elemento sufficiente per ritenere che i medesimi avessero proceduto
all’acquisto del cespite immobiliare, mancando nei predetti l’intento elusivo che
il legislatore aveva inteso sanzionare prevedendo la decadenza del beneficio.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art.1 c.4 della nota II bis della
Tariffa parte prima allegata al dPR n.131/86, anche in combinato disposto con
l’art.2645 bis c.c. Lamenta che ai fini dell’esclusione della decadenza il
legislatore aveva fatto esclusivo riferimento al riacquisto di un diritto reale in
capo all’originario acquirente del bene comprato con il beneficio fiscale, non
potendosi valorizzare l’atto di partecipazione del contribuente ad una
cooperativa prima che vi fosse stata l’assegnazione in proprietà dell’immobile
al socio.
Nessuna difesa hanno depositato le parti intimate.
La censura è manifestamente fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di agevolazioni tributarie per
l’acquisto della prima casa il contribuente che ha venduto l’immobile entro
cinque anni dall’acquisto, per evitare la decadenza dal beneficio, é tenuto a
comprare, entro un anno dall’alienazione, altro immobile da adibire a propria
abitazione principale, non potendosi considerare sufficiente la stipula di un
contratto preliminare, che ha effetti solo obbligatori, atteso che per “acquisto”,
ai sensi dell’art. 1, nota II bis, quarto comma, della Tariffa allegata al d.P.R. 26
aprile 1986, n. 131, si deve intendere l’acquisizione del diritto di proprietà e non
la mera insorgenza del diritto di concludere un contratto di compravenditaCass.n. 17151/2014-.
Secondo tale indirizzo, già inaugurato da Cass.n.12749/2000,
«…I1
significato letterale dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”, quale elemento previsto ai fini della
conservazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta, rimanda univocamente
alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di
un immobile. Questa Corte ha chiarito che l’acquisto rilevante ai fini dell’ultima
parte del quarto comma della nota II bis all’art. 1 della Parte Prima della Tariffa
allegata al T.U. Registro può anche essere a titolo gratuito (sent. n. 16077/13) o
può anche riguardare una quota indivisa di un immobile (purché di entità tale da
garantire la concreta possibilità di disporre del medesimo per adibirlo a propria
abitazione, sent n. 13291/11); ma non è dubitabile che per “acquisto” si deve
intendere l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del
diritto di concludere un contratto di compravendita-Cass.n.17151/2014 cit.-.
Con specifico riferimento alla vicenda concreta va peraltro ricordato che
l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 66 del 3 maggio 2004,

esaminando l’ipotesi del contratto preliminare di assegnazione di alloggio
stipulato dal socio di cooperativa entro l’anno dall’alienazione della prima casa
al fine di non incorrere nella decadenza di cui alla nota l della
tariffa, parte prima, allegata al richiamato dPR n.131/1986 ha ritenuto,
specificamente richiamando Cass.n.12749/2000, che “Il contratto preliminare
stipulato dall’assegnatario di un alloggio costruito da una cooperativa edilizia
(..), con il quale si obbliga a concludere il contratto con il quale il promissario
acquirente ne acquisterà la proprietà (..)non ha efficacia reale, ma meramente
obbligatoria”.
Orbene, applicando il superiore indirizzo giurisprudenziale alla vicenda per cui
è causa, si deve ritenere che la mancata acquisizione entro l’anno della
proprietà dell’immobile che uno dei contribuenti aveva l’aspettativa di ottenere
in proprietà per effetto della sua partecipazione, in qualità di socio, alla
cooperativa costituita per la costruzione del fabbricato non poteva essere
surrogata dalàsera qualità di associato o dall’inizio dei lavori di costruzione
del fabbricegiri assenza di un atto di assegnazione in proprietà dell’immobile
medesimo(arg. Cass. n.6150/2003).
La CTR, propendendo per un’interpretazione del dato normativo contenuto
nell’art. i c.4 della nota H bis della Tariffa, Parte prima, allegata al dPR
n.131/1986, è dunque incorsa in una palese violazione di legge.
In accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia, la sentenza impugnata va
cassata.
Potendosi la causa decidere senza ulteriori accertamenti in punto di fatto ai
sensi dell’art.384 c.p.c., il ricorso introduttivo della parte contribuente va
rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito. Le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico degli intimati.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito, condannando gli intimati in solido al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 24.6.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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