Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15269 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 16/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12758-2013 proposto da:

Z.G., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso la CORTE

di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO ROCCA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO

20-C, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO ZORZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 736/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 29.3.2012 ha respinto il gravame proposto dal condomino Z.G. contro la pronuncia (3.4.2008) del Tribunale di Verona che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione da lui proposta contro una serie di delibere adottate dal Condominio (OMISSIS) (quelle comprese tra il 14.11.2003 e il 23.11.2004 e quella del 17.6.2006);

che contro tale decisione Z. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi a cui resiste con controricorso il Condominio;

rilevato che è pervenuto atto di rinunzia debitamente sottoscritto ed accettati dalle parti e rispettivi difensori, sicchè va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 c.p.c.);

rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 c.p.c.).

PQM

 

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA