Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15269 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10371-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JUSTINE CAPITAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato VANESSA SOLIMENO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9179/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società Justine Capital s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, concernente l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sulle somme portate da decreto ingiuntivo, emesso dal tribunale di Napoli in favore della società e nei confronti dell’Asl di Napoli 1 e dell’azienda ospedaliera Universitaria Federico II, relativo a crediti dalla stessa acquistati pro soluto dalla società di leasing e factoring “Commercio e Finanza s.p.a.” che a sua volta lo cedeva al predetto ente, contestandone la legittimità sul rilievo che, svolgendo essa attività di finanziamento e non di recupero crediti, l’atto giudiziario doveva essere sottoposto all’imposta in misura fissa, sulla base del disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e della tariffa allegata, art. 8, nota II; ciò, in quanto, proprio per la natura finanziaria delle operazioni in questione, esse rientravano nel campo di applicazione dell’IVA, sebbene tra le operazioni esenti, D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 10, comma 1.

La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della società contribuente, riconoscendo la natura finanziaria alle operazioni negoziali poste in essere dalla società Justine Capital, con conseguente applicazione dell’imposta in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dei primi giudici dinanzi alla C.T.R. della Campania, che veniva gravata in via incidentale anche dalla contribuente. La CTR della Campania respingeva entrambi gli appelli, affermava la natura finanziaria della cessione dei crediti pro soluto, nonchè l’appello incidentale proposto con riferimento alal domanda ex art. 96 c.p.c.

2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 9179/2015, depositata il 20 ottobre 2015 svolgendo tre motivi, cui resiste con controricorso la società Justine Capital, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, nè è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, benchè, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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