Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15268 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 24/06/2010), n.15268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Federico Claudio, presso lo studio

del quale in Roma, via degli Scipioni n. 132, è elettivamente

domiciliato;

Avv. F.C., rappresentato e difeso da se medesimo,

elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 132, presso

il proprio studio;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19916/2008, depositata

in data 27 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale il quale nulla ha osservato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che G.M. e il suo difensore Avv. F.C. hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 19916 del 2008, depositata il 27 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Roma, accogliendo il gravame dal medesimo G. proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, depositata in data 18 marzo 2008 – che aveva rigettato il ricorso contro la cartella esattoriale notificata a mezzo posta, con la quale si ingiungeva al G. il pagamento della somma di Euro 226,31, conseguente al mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada -, ha annullato l’indicata cartella esattoriale e ha condannato il Comune al pagamento di Euro 200,00, per onorari, oltre IVA e CPA;

che i ricorrenti propongono tre motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, riferibile al solo G., il ricorrente denuncia violazione dell’art. 336 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che il Tribunale di Roma, pur riformando la sentenza del Giudice di pace, ha completamente omesso di considerare caducato anche il capo della sentenza appellata concernente le spese di lite ed ha conseguentemente omesso di statuire sulle spese del primo grado di giudizio;

che, in proposito, viene formulato il seguente quesito: “Dica la Corte se il giudice d’appello, malgrado l’accoglimento integrale del gravame, come avvenuto nel caso quivi dibattuto, possa limitarsi a regolare le spese del giudizio di secondo grado, omettendo la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, o non debba invece, in ossequio alla norma contenuta nell’art. 336 cod. proc. civ., necessariamente procedere alla loro rideterminazione, al lume dell’esito complessivo della lite”;

che, con il secondo motivo, il difensore, ricorrente in proprio, deduce violazione del disposto dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 93 c.p.c.;

che, dopo aver ricordato che, con l’atto di appello, aveva richiesto la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte se l’omessa pronuncia, da parte del giudice a quo, sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal ricorrente difensore, impinga in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile di doglianza da far valere mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore, cui compete, per effetto dell’omessa pronuncia, la qualità di parte dello specifico rapporto processuale”;

che, con il terzo motivo, il G. denuncia violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. , in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censurando la sentenza impugnata per il caso che possa ritenersi che la stessa, liquidando Euro 200,00 per onorari, abbia inteso liquidare gli onorari di entrambi i gradi di giudizio;

che il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, in presenza, come nel caso di specie, di una richiesta di condanna dell’appellata amministrazione municipale al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, il giudice d’appello possa, senza impingere in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., liquidarle cumulativamente, anzichè determinarle separatamente ed analiticamente, in relazione ai due distinti gradi di giudizio”;

che l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata in data 11 gennaio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, perchè il ricorso è manifestamente fondato.

Il Tribunale di Roma ha integralmente riformato la sentenza del Giudice di pace e, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il Comune di Roma al pagamento di Euro 200,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Tale liquidazione deve necessariamente riferirsi alle spese del grado, non essendovi nella sentenza impugnata alcun elemento che possa indurre a ritenere che il Tribunale abbia inteso liquidare in tale modo le spese del doppio grado. Del resto, ove ciò il Tribunale avesse fatto, sarebbe incorso nella denunciata violazione di legge.

Il Tribunale ha inoltre omesso di statuire in ordine alla richiesta distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario”;

che il Collegio condivide la proposta del consigliere delegato, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, accolti i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perchè proceda a nuova determinazione delle spese del giudizio di merito, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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