Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15267 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3278-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO, 2, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE RUSSO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUGLIELMO FRANSONI e
FRANCESCO PADOVANI;
– controricorrente –
e contro
COLDEREISER SRL GMBH;
– intimata –
avverso la sentenza n. 52/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di
BOLZANO, depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
17/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
Fatto
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. La società Centro Leasing s.p.a concedeva in leasing un immobile abitativo alla società Colderiser Gmbh con atto del 27.11.2002, con il quale l’utilizzatore acquistava un diritto esclusivo di utilizzare l’immobile nell’ambito della propria attività di ricezione alberghiera, i cui canoni di locazione veniva assoggettata ad iva fino all’entrata in vigore del D.L. n. 233 del 2006 e successivamente sottoposti ad imposta di registro D.P.R. n. 131 del 1986 ex art. 40, nella misura del 2%.
Allo scadere del contatto di locazione finanziaria, la società utilizzatrice esercitava l’opzione di acquisto versando l’importo di Euro 19.746,00. Le parti dichiaravano nell’atto di trasferimento, ai fini dell’imposta di registro, un imponibile pari a 526.633,52 – somma pari al prezzo di riscatto maggiorato dei canoni di leasing depurati dalla componente finanziaria non assoggettati ad iva -, mentre ai fini delle imposte ipotecarie e catastali dichiaravano l’imponibile di 1.707.304,77 (pari al prezzo di riscatto maggiorato di tutti i canoni di leasing depurati dalla componente finanziaria, assoggettati sia ad iva che ad imposta di registro).
L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro assumendo quale base imponibile anche per detta imposta il prezzo finale maggiorato di tutti i canoni depurati dalla componente finanziaria, anche di quelli assoggettati ad Iva.
Le contribuenti impugnavano l’avviso sul rilievo che la determinazione della base imponibile ai fini della imposta di registro non poteva comprendere anche i canoni che avevano già scontato l’iva.
La CTP di Bolzano riuniti i ricorsi, li accoglieva.
Proposto appello dall’ufficio, la CTR di secondo grado respingeva il gravame, sul rilievo che si versava in ipotesi di leasing traslativo dove una parte dei canoni che rappresentava il pagamento parziale del prezzo aveva scontato l’IVA al 20% sino alla modifica disciplina legislativa(decreto Bersani), con la conseguente esclusione dalla base imponibile di dette somme attratte ne campo di applicazione dell’IVA, ciò in applicazione del principio dell’alternatività IVA-registro, alla luce del quale la base imponibile doveva essere determinata sulla somma del prezzo di riscatto aumentato dei soli canoni fatturati in regime di esenzione Iva e depurati dalla componente finanziaria.
Avverso la sentenza della CTR di secondo grado, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione svolgendo un solo motivo.
Le società contribuenti resistono con controricorso.
In data 3 giugno 2019 le società depositavano istanza di sospensione ex lege del processo fino al 31 dicembre 2020.
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 6 cit., commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
che, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, deve essere dichiarata l’estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
PQM
La Corte dispone l’estinzione del giudizio D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 13, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021