Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15266 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15266 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25417-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DE NILE NINO;

– intimato avverso la sentenza n. 51/44/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 18/03/2013,
depositata il 22/03/2013;

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto.
De Nile Nino acquistava con l’agevolazione fiscale IVA cd. prima casa un
immobile sito in Cantù, assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza
nel detto comune entro il termine di diciotto mesi.
L’Agenzia delle entrate notificava al detto contribuente due avvisi di
liquidazione, ritenendo non soddisfatte le condizioni per l’applicazione
dell’agevolazione in relazione al mancato trasferimento della residenza nel
comune di Cantù, avendo questi la residenza nel comune di San Fermo della
Battaglia.
Il contribuente impugnava gli atti di accertamento, sostenendo che nel termine
di 18 mesi dalla data di acquisto dell’immobile sito in Cantù aveva ceduto alla
madre l’immobile originariamente acquistato, ottenendo contestualmente in
permuta la quota di una metà in piena proprietà e la quota di un quarto in
usufrutto su un immobile con annessa autorimessa ubicati nel comune di San
Fermo della Battaglia, ove già aveva la propria residenza.
Il ricorso veniva accolto dalla CTP di Como con sentenza impugnata
dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Lombardia. Il giudice di
appello, con la sentenza n.51/44/13, depositata il 22.3.2013, confermava la
decisione impugnata.
Secondo la CTR l’alienazione dell’immobile originario e l’acquisto, entro il
termine di 18 mesi decorrente dal primo acquisto, di una quota di altro
immobile ubicato nel luogo in cui il contribuente aveva fissato la propria
residenza anagrafica escludeva l’operatività della decadenza del beneficio per il
mancato trasferimento della residenza nel comune ove si trovava il primo
immobile. Verso tale opzione ermeneutica orientava, secondo la CTR, la
possibilità riconosciuta ex lege di evitare la decadenza dal beneficio in caso di
alienazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione entro il quinquennio e
il successivo acquisto di altro immobile entro l’anno.
L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art.1 c.1 della Tariffa I, parte
prima, nota II bis allegata al dPR n.131/1986. Il mancato trasferimento della
residenza nel comune ove si trovava l’immobile acquistato con l’agevolazione
prima casa, costituente requisito costitutivo del beneficio, aveva eliso il diritto
all’agevolazione. La possibilità di riacquisto entro un anno di una casa di
abitazione principale in caso di alienazione nel quinquennio impediva
sicuramente la revoca dell’agevolazione in caso di alienazione nel quinquennio,
ma non poteva giustificare l’agevolazione nel caso in cui i presupposti della
stessa non erano mai venuti ad esistenza. L’interpretazione offerta dalla CTR
era contraria alla natura eccezionale dei benefici fiscali.
Nessuna difesa ha spiegato la parte intimata.
Il motivo di ricorso è fondato.
La nota II lett. a) all’art. 1 della Tariffa parte I allegata al dF’R n_131/86, fra le
condizioni che giustificano l’aliquota ridotta dell’imposta di registro per gli atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di case non di lusso si prevede
espressamente ” che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui
Ric. 2013 n. 25417 sez. MT – ud. 10-06-2015
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CONTI.

Ric. 2013 n. 25417 sez. MT ud. 10-06-2015
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l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria
residenza”.
La ricordata agevolazione viene meno, alla stregua del comma 4 ultperiodo
della nota II bis surricordata in caso di “trasferimento per atto a titolo oneroso o
gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto” a meno che
il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile proceda
all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Con precipuo riferimento al requisito di cui alla ricordata letta) si tratta, di una
condizione prevista espressamente dal secondo periodo della lettera a) alla nota
Il-bis. Per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che
il trasferimento della residenza nel termine di legge costituisce requisito
costitutivo del diritto all’agevolazione, per cui il mancato adempimento
dell’obbligo di trasferimento fa venir meno il diritto all’agevolazione- v.Cass. n.
4321/2009 ;Cass.n. 14399/2013-.
Proprio con specifico riguardo al caso di specie, questa Corte —
sent.n.3749/2013- ha ritenuto che “…la previsione di cui al citato comma 4,
ultimo periodo, della nota 2 bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986, secondo la quale la decadenza dalle agevolazioni è
evitata se, pur avendo il contribuente trasferito l’immobile acquistato con i detti
benefici prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto stesso, entro
un anno dall’alienazione ne acquista un altro da adibire ad abitazione principale,
si riferisce, in base alla lettera ed alla ratio della disposizione, al solo caso in cui
il primo acquisto sia stato effettuato in presenza dei requisiti per la fruizione (e
il mantenimento) del beneficio e non anche quando per tale primo acquisto
l’agevolazione non spettasse a causa di dichiarazione mendace, originariamente
o per fatti sopravvenuti, quale la mancata, definitiva, realizzazione dell’intento
di stabilire la propria residenza nel comune di ubicazione
Orbene, ritenendo di dovere dare continuità al superiore indirizzo, nel caso di
specie la conclamata circostanza che all’atto dell’acquisto del primo immobile
in Cantù il contribuente non vi trasferì la residenza entro il termine di legge
impedisce la possibilità di valorizzare, a fini del beneficio fiscale in esame, le
vicende collegate al successivo acquisto di altro immobile ove il contribuente
aveva la propria residenza.
Ciò consente agevolmente di evidenziare l’errore nel quale è incorsa la CTR
che ha ritenuto idoneo ad eliminare la decadenza dal beneficio l’acquisto, entro
l’anno dall’alienazione del primo immobile nel cui comune il contribuente non
aveva mai trasferito la propria residenza- dato pacifico- di altro immobile
adibito ad abitazione principale.
La CTR ha dunque fatto scorretta applicazione dei principi sopra esposti e
merita pertanto di essere, in accoglimento del ricorso, cassata.
Non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa
può essere decisa ex art.384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente formarsi di una stabile
giurisprudenza sul punto, per compensare le spese del giudizio di merito,
dichiarando irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

..y

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito dichiarando irripetibili quella del
giudizio di cassazione.
Cosi deciso il 10.6.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in
Roma.
Il Presidente

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