Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15266 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4413-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO DEL RINASCIMENTO 11,

presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La società P.R.S. s.r.l impugnava con separati ricorsi sia l’avviso di accertamento notificato il 4.11.2011 che l’atto di contestazione con il quale l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione l’Iva ritenuta indebitamente detratta per l’anno 2006 relativa a fattura emessa dalla società Aegis per diritti di negoziazione (cd. premi impegnativa), sul rilievo che il contratto atipico tra centri media e concessionaria presenta caratteristiche sia del contratto di mandato che della mediazione, dove i primi quali mandatari dell’inserzionista conclude direttamente con il concessionario, il contratto pubblicitario i cui effetti si riverberano direttamente o indirettamente nella sfera giuridica dell’inserzionista.

La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la CTR della Lombardia lo respingeva evidenziando che i compensi recati dalla fattura costituivano il corrispettivo versato in una unica soluzione per i servizi resi per il procacciamento della clientela, qualificabili come provvigioni e non cessione di denaro, ricadendo quindi nell’ambito delle operazioni imponibili previste dalla normativa Iva.

2. Avverso la sentenza n. 120/2013 depositata l’11 luglio 2013, dalla CTR della Lombardia, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ente contribuente resiste con controricorso.

3. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del a 2018, art. 6, comma 13, nè è intervenuto diniego della definizione; che, alla luce di tale richiesta dell’Agenzia delle entrate, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente; che, benchè, ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi la compensazione delle spese di lite.

PQM

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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