Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15265 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19984/2014 proposto da:

G.G., N.F., D.L.C., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO RICCARDI, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAIA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2420/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

18/03/2014, depositata il 17/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Sergio Longhi (delega verbale avvocato Francesco

Caia) difensore del controricorrente cghe si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, vigili urbani dipendenti del Comune di san Giorgio a Cremano, ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale; i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate; il risarcimento del danno biologico subito in conseguenza della mancata fruizione del riposo compensativo.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i lavoratori che articolano tre motivi cui resiste il Comune di San Giorgio a Cremano con tempestivo controricorso.

Tutto ciò premesso e sulle censure formulate va rilevato che non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2087 e 2109 c.c. e dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e neppure la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, sul lavoro turnista e degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. del 14.9.2000 in relazione al pagamento dello straordinario svolto nel giorno domenicale.

Va premesso che sulla base della contrattazione collettiva applicabile (artt. 22 e 24 del c.c.n.l. 14.9.2000:

1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2.- L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3.- L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.

4.- La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

5.- Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

Con le sentenze n. 2088 del 24.2.2012 e n. 8458 del 9.4.2010 è stato osservato che “le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione)”. “Resta perciò escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro”. “I primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicchè, proprio perchè individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”. “La clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando così come t’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni”. Ne segue che “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2”.

L’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i normale orario di lavoro (cfr. Cass. n. 8458 del 2010 e 2088 del 2012 cit. ed anche n. 23646 del 2012 e recentemente ord. 6 L. n. 14038 del 2014).

Solo quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale, 1′ indennità richiesta, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, si cumula con il compenso di cui all’art. 22 c.c.n.l..

Come rilevato dal giudice di merito, con accertamento in fatto in questa sede non censurabile, i compensi risultano effettivamente erogati nel caso in cui se ne siano verificate le condizioni e non è stato nè allegato nè provato che altre e diverse giornate lavorative festive eccedenti il normale orario non siano state correttamente compensate. Nè è ravvisabile la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1 (di attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

La disposizione, peraltro ratione temporis non applicabile nel caso in esame trattandosi di compensi relativi ad attività prestata negli anni 1997-2001, contiene la definizione del lavoro per turni da intendersi “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane” e di lavoratore a turni (qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni). Tuttavia nel caso in esame non è in discussione la qualificazione dell’attività prestata come lavoro a turni ma, piuttosto, l’interpretazione della normativa collettiva che ne regola i compensi.

Diversa considerazione merita la domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alle modalità di svolgimento della prestazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di ribadire che la fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo compensativo non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa è la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retribuiva che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona, altra il semplice ritardo della pausa di riposo. In questa seconda ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di lavoro), il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126 c.c., comma 2, che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro diritto di natura personale (cfr. Cass., 26 novembre 2013, n. 26398, che richiama Cass., 3 luglio 2001, n. 9009).

Nello stesso solco, si è poi affermato che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psicofisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali.

Nella prima ipotesi, il danno sull’ an deve ritenersi presunto e il risarcimento può essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci retributive.

Nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale (Cass., 20 agosto 2004, n. 16398; Cass., 16 gennaio 2004, n. 615; Cass., 3 aprile 2003, n. 5207; Cass., 4 marzo 2000, n. 2455; 3 luglio 2001, n. 9009; Cass., 12 marzo 1996, n. 2004 ed anche recentemente Cass. n. 21225 del 2015).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di questi principi ed ha escluso il risarcimento avendo verificato da un canto che erano state corrisposte le maggiorazioni contrattualmente spettanti in relazione all’articolazione dei turni su giorni festivi ed al protrarsi del lavoro al settimo giorno con slittamento del riposo compensativo e, dall’altro, avendo constatato che nessuna allegazione era contenuta nel ricorso (di primo grado e di appello) sul danno alla salute riportato.

Non è qui in discussione il fatto che il riposo dopo sei giorni di lavoro consecutivo costituisce un diritto irrinunciabile del dipendente, garantito dall’art. 36 Cost. e dall’art. 2109 c.c..

Neppure si dubita del fatto, rispondente ad una nozione di comune esperienza, che l’attività lavorativa, come qualsiasi impegno delle energie psicofisiche, se protratta senza interruzioni, risulta via via più onerosa con il trascorrere delle giornate e il riposo che sopraggiunge dopo un arco di tempo più ampio rispetto alla normale cadenza settimanale non può, di per sè, compensare tale crescente disagio (in tal senso Cass., 30 maggio 2001, n. 7359).

Ciò che rileva nel caso in esame è che la normativa collettiva si fa carico di compensare il disagio conseguente allo svolgimento dell’attività in turni retribuendo specificatamente l’ulteriore usura connessa al differimento del riposo compensativo e la Corte di merito ha in concreto verificato, con accertamento in fatto in questa sede incensurabile, che nelle buste paga dei lavoratori erano riportate le maggiorazioni previste dal contratto collettivo sia per il lavoro in turno che in relazione alla mancata fruizione del riposo settimanale.

Quanto al risarcimento del danno biologico va ugualmente confermata la sentenza che, in mancanza di in mancanza di allegazioni e prove del danno, ha rigettato la domanda.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 c.p.c., n. 5,che il ricorso, manifestamente infondato, sia rigettato e si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.

Nè le osservazioni formulate con la memoria convincono il Collegio a pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle su riportate.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, La previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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