Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15265 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26329-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MONDO GREEN ENERGY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURORA
39, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GIORDANO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 277/2018 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,
depositata il 05/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Mondo Green Energy s.r.l. impugnava l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) notificato il 23 novembre 2015 con cui l’agenzia delle entrate aveva proceduto alla registrazione d’ufficio della scrittura privata datata (OMISSIS), acquisita nel corso di una verifica fiscale a carico di Solesa s.r.l., con cui Mondo Green Energy s.r.l., intendendo acquisire la partecipazione del 35% in Solesa s.r.l., si era accollata, nei confronti di quest’ultima, il pagamento dell’imposta di registro e del canone relativo all’acquisizione del diritto di supeficie relativo a due parchi fotovoltaici.
La commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale del Piemonte lo accoglieva.
2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.
Nelle more del giudizio di cassazione, la società si è avvalsa delle disposizioni sulla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2011, art. 11, ed ha pagato gli importi dovuti. Di poi ha chiesto l’estinzione del giudizio e conforme richiesta è pervenuta dall’Avvocatura dello Stato giusta la comunicazione della Direzione provinciale dell’agenzia delle entrate di Perugia che ha comunicato la regolarità del procedimento definitorio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Osserva la Corte che la regolarità del procedimento definitorio e la concorde richiesta delle parti affinchè il giudizio sia dichiarato estinto inducono alla conforme declaratoria con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021