Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15264 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15264 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 16516-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

RIVA CLAUDIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 16/06/2011,
depositata il 19/07/2011;

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

In fatto e in diritto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.124/22/11, depositata il 19
luglio 2011. Il giudice di appello ha confermato la sentenza di prime cure che
aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato a Riva Claudio, relativo alla
ripresa a tassazione di imposte di registro inizialmente pretesa dall’ufficio per
l’assenta decadenza dal beneficio c.d. prima casa in quanto titolare di altra
abitazione.
Secondo la CTR il contribuente,
alla data dell’acquisto del nuovo
appartamento, non era più titolare del diritto di proprietà del precedente
immobile in modo pieno ed esclusivo, avendo ricevuto il prezzo dagli
acquisenti ai quali aveva già trasmesso il godimento del cespite immobiliare.
Aggiungeva che non poteva nemmeno ritenersi applicabile alla fattispecie
disciplinata dal comma 1 bis la proroga prevista dal comma 1 dell’art. 11
1.n.289/2002, atteso il silenzio del legislatore, dovendosi applicare il termine di
decadenza previsto dall’art.76 dpr n.131/86.
Il Collegio disponeva con ordinanza la rinnovazione della notifica del ricorso
alla parte intimata, alla quale l’Agenzia ha ritualmente provveduto. Il Riva non
ha depositato difese scritte.
Con il primo motivo si deduce a violazione dell’art.1, nota II bis della Tariffa
parte prima allegata al DPR n.131/1986 e la violazione dell’art.832 c.c.Secondo
l’Agenzia aveva errato la CTR nel ritenere applicabile l’agevolazione per
acquisto prima casa in favore dell’acquirente che era ancora titolare di diritto
di proprietà, a nulla rilevando il trasferimento del possesso di tale ultimo
cespite.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’ar176 dPR n.131/1986 e
dell’art.11 commi 1 e 1 bis l.n.289/20002.Aveva errato il giudice di appello
nell’escludere l’applicazione, alla materia in esame, della proroga dei termini
per l’azione accertativa, applicandosi in via generale la sospensione prevista
dall’ art.11 c.1 I. ult. cit.
Entrambi i motivi proposti dall’Agenzia sono fondati.
Quanto al primo, che contesta la decisione in ordine alla rilevanza attribuita
dalla CTR ad elementi fattuali che giustificherebbero la perdita di possesso
dell’immobile già adibito a prima casa dal contribuente e per il quale lo stesso
aveva ricevuto il prezzo, la decisione della CTR contrasta con l’inequivoca
previsione normativa, secondo la quale- nota. II bis lett.b) in nota all’art.1
Tariffa Parte I —per fruire dell’agevolazione in tema di registro è necessario
” …che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto,
uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l’immobile da acquistare.” L’art.4 delle medesime note aggiunge che
“In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso
o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data de/loro acquisto, sono
Ric. 2013 n. 16516 sez. MT – ud. 10-06-2015
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CONTI.

Ric. 2013 n. 16516 sez. MT – ud. 10-06-2015
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dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.”
Ora, appare evidente che la CTR, nel valorizzare, ai fini del riconoscimento
della detta agevolazione- e della ritenuta illegittimità della decadenza dal
beneficio disposta dall’ufficio-, una situazione di fatto nella quale il
beneficiario dell’acquisto con l’agevolazione fiscale abbia, pur essendo
formalmente proprietario di altro immobile, dichiarato di non esserlo solo per il
fatto di avere trasferito il godimento dell’immobile e di avere ricevuto il prezzo
dai danti causa, si pone in stridente contrasto con la lettera e con la ratio della
disposizione anzidetta. Ratio da ravvisare nella circostanza che il soggetto
fruitore delle c.d. agevolazioni “prima casa” in occasione di un acquisto a titolo
oneroso ancora titolare dell’immobile acquistato, non può invocare la medesima
agevolazione in occasione dell’acquisto di altro immobile per il quale si
pretende il beneficio fiscale. Del resto, in ipotesi diversa da quella per cui è
causa ma speculare, questa Corte-Cass.n.17151/2014- ha ritenuto che il
significato letterale dell’espressione “acquisto di altro immobile da adibire a
propria abitazione principale”, quale elemento previsto ai fini della
conservazione dell’agevolazione fiscale di cui si discute, rimanda univocamente
alla necessità di porre in essere un negozio traslativo del diritto di proprietà di
un immobile, non potendosi dubitare che per “acquisto” si deve intendere
l’acquisizione del diritto di proprietà, e non la mera insorgenza del diritto di
concludere un contratto di compravendita.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’escludere la rilevanza
giuridica di realtà di fatto che contrastano con le prescrizioni fissate con
riguardo alla detta agevolazione a proposito del trasferimento nella nuova
residenza anagrafica(cfr.Cass.n.6834/13), dovendo il presupposto per la
concessione del beneficio risultare esistente alla data dell’acquistoCass .n. 14399/2010-.
A tali principi non si è quindi attenuto il giudice di appello.
Parimenti fondata è la dedotta illegittimità della sentenza impugnata per non
avere fatto applicazione della proroga biennale prevista dall’art.11 commi 1 e 1
bis 1.n.289/2002.
La posizione espressa dalla CTR non si è conformata al principio secondo il
quale “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della
maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. 27 dicembre 2002,
n. 289, art. 11, Gomma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia
dell’istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore
assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di
cui al comma I bis, riguardante la definizione delle violazioni relative
all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto,
nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza
di definizione cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua
l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini
per la rettifica e la liquidazione del dovuto.” (Cass. sez. trib. al2069/2010).
Ha quindi errato il giudice di appello nel ritenere decaduta la pretesa
dell’ufficio una volta che l’atto era stato registrato il 6.8.2003 e l’accertamento
era stato notificato il 6.8.2008- v.pag.3, 4 A periodo sentimpugnata- perciò
entro il termine di cui all’ar176 dPR n.131186 divenuto, per effetto della

proroga, quinquennale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la sentenza
cassata.
Non ricorrendo ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere
decisa nel merito ex art.384 bis c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, in
relazione alla peculiarità della vicenda non esaminata, per alcuni degli aspetti
esaminati, da precedenti in termini di questa Corte.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta
il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 10 giugno 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione
civile in Roma.

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