Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15263 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/06/2017), n. 15263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 934-2013 proposto da:
R.D., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA FERNANDA BOZZOLA;
– ricorrente –
contro
M.G. O G.B., (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABRIZIO TOMASELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 09/01/2012;
preliminarmente il Consigliere relatore chiede a parte
controricorrente di specificare la natura del controricorso,
l’Avvocato Manca Bitti dichiara trattasi di controricorso e non già
di controricorso incidentale;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI, difensore del Sig. M., che
ha chiesto l’accoglimento delle difese in atti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
R.D., premesso di essere proprietario e possessore di un immobile in (OMISSIS), confinante ad est per m. 36,20 con proprietà di M.G.B. e che l’art. 18 del R.E. permetteva l’edificazione a confine purchè non si occupi più di 1/3 della lunghezza del confine, lamentava che quest’ultimo nel 2003, nel 2004 e nel 2005 aveva costruito varie autorimesse violando la norma invocata, tanto che aveva ottenuto ex art. 1171 c.c. e art. 688 c.p.c. la sospensione dei lavori, e conveniva il M. per la rimessione in pristino ed in subordine con riferimento alla edificazione per metri 12,06.
Il M. resisteva con vari argomenti ed il tribunale ordinava la rimozione delle opere per la seconda autorimessa, rigettava la domanda di danni e condannava il convenuto alle spese.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza 9.1.2012, rigettava le domande dell’attore col favore delle spese rilevando in punto di fatto che il confine tra i fondi, che doveva essere tenuto libero per 2/3, andava misurato sottraendo la porzione occupata dalla rimessa già costruita in prevenzione, esercitando un diritto che non era contestato e concludendo che, anche considerando il confine di metri 36,20, sottraendo metri 10,45 della rimessa realizzata e rimanendo liberi metri 25,75, era evidente che la costruzione che il M. intendeva costruire per metri sette non si estendeva oltre un terzo (25,75:3= 8,58).
Ricorre R. con due motivi, resiste M. con controricorso e deduzioni incidentali subordinate.
A richiesta del relatore il difensore ha dichiarato trattarsi di semplice controricorso senza ricorso incidentale.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 18.6 e 24 del R.E, art. 12 preleggi e art. 873 c.c. rimproverando alla Corte bresciana una errata interpretazione e col secondo si lamentano vizi di motivazione in relazione al concetto di confine.
Ciò premesso, si osserva:
Come dedotto la sentenza ha statuito che in punto di fatto il confine tra i fondi, che doveva essere tenuto libero per 2/3, andava misurato sottraendo la porzione occupata dalla rimessa già costruita in prevenzione, esercitando un diritto che non era contestato e concludendo che, anche considerando il confine di metri 36,20, sottraendo metri 10,45 della rimessa realizzata e rimanendo liberi metri 25,75, era evidente che la costruzione che il M. intendeva costruire per metri sette non si estendeva oltre un temo (25,75:3= 8,58).
Va valutato se le odierne censure siano idonee svolgendo la critica del convincimento, cui il giudice è pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che richiedono un riesame del merito (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381. 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Non appare censurato il presupposto di fatto, definito incontestato in sentenza, della precedente costruzione della rimessa la cui lunghezza andava sottratta dal computo e le doglianze si svolgono mediante considerazioni astratte che, se da un lato criticano l’attività ermeneutica riservata al giudice del merito, non forniscono in concreto elementi sotto il profilo logico, cronologico e temporale, per privilegiare una diversa interpretazione che conduca alla riforma della sentenza.
In astratto poteva prospettarsi l’ipotesi che la condizione che il confine non venga occupato da costruzioni per un terzo della sua estensione introduca un limite assoluto inderogabile ed invalicabile senza riferimenti ad eventuali scomputi di costruzioni preesistenti ma una censura in tali termini non è proposta e la sentenza impugnata non appare irragionevole in relazione ai principi in tema di prevenzione espressi da S.U. n. 10318/2016.
Donde il rigetto del primo motivo.
Il secondo motivo è infondato perchè parte da una interpretazione della norma che non condivide e si traduce in una mera manifestazione di dissenso.
In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese ed assorbimento delle deduzioni incidentali subordinate del controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3700, di cui 200 per spese vive, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017