Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15262 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15262 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16519-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

STC GROUP SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
delfavv-ocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO FALDELLA giusta delega in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali –

c4.3929

Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso la sentenza n. 35/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA deò 18/02/2013, depositata il
15/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato Alessandro Bozza difensore della controricorrente e
ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 16519 sez. MT – ud. 10-06-2015
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l’appello della “STC Group srl” -appello proposto
contro la sentenza n.113/01/2009 della CTP di Forlì che aveva respinto il ricorso
della anzidetta società- ed ha così annullato l’avviso di accertamento, relativo ad
IVA-IRAP per il periodo di imposta anno 2004, con cui erano stati disconosciuti
costi portati in deduzione, oltre che : l’IVA portata in detrazione, in relazione a fatture
per il complessivo importo di E 71.204,00 relative ad operazioni che l’Agenzia aveva
ritenuto “oggettivamente inesistenti” e che avevano ad oggetto (secondo la descrittiva
contenuta nelle fatture) “prestazioni di consulenza in materia amministrativa e
assistenza nella scelta di programmi informatici” materialmente espletate da tale
Attilio Schieppati per conto della CoProSer, prestazioni circa le quali nell’avviso di
accertamento si diceva essere risultato l’esistenza di una sola lettera di accettazione
della prestazione.
La predetta CTR ha ritenuto che “l’accertamento dell’ufficio non è motivato”. Le
fatture qui in argomento concernevano, infatti, il “regolamento contabile di
consulenza, resa dalla ditta, tramite il collaboratore Attilio Schieppati, sulle materie
amministrative, organizzative e finanziarie. La sentenza della Commissione tributaria
regionale Emilia-Romagna in data 24.9.2012 riguardante la ditta COPROSER, ha
riconosciuto la ditta come soggetto prestatore di servizi al contribuente”. La sentenza
di primo grado era perciò meritevole di riforma.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3

letti gli atti depositati,

La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale affidato a due
motivi.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.132

ricorrente principale si duole del fatto che il giudice del merito abbia adottato una
pronuncia nulla perché dotata di una motivazione del tutto apparente, e cioè
argomentata con assunti apodittici, senza che emergano le ragioni per le quali il
giudicante ha ritenuto che fossero’ da ritenersi genuine le operazioni sottese alle
fatture di cui si tratta.
Il motivo appare fondato e da condividersi, con assorbimento dei residui.
Il giudicante si è infatti limitato ad affermazioni puramente assertive e prive di
argomentazione alcuna, sicchè non si intendono le ragioni per le quali esso è
pervenuto al proprio convincimento, ed in specie da dove abbia desunto che le
prestazioni rese dalla COPROSER e portate in deduzione fossero reali e
corrispondessero effettivamente ad attività di consulenza materialmente svolte dallo
Schieppati. Della richiamata sentenza della CTR Emilia-Romagna (peraltro con la
mera data) si dice nella sentenza qui impugnata che essa abbia accertato che la
COPROSER è prestatrice di servizi “al contribuente”: a parte la questione della
!
opponibilità di tale pronuncia nei riguardi delle parti del presente procedimento,
neppure da qui emerge però a quali annualità e per quali servizi e per quali ragioni
l’accertamento abbia riguardato.
Non resta che concludere che occorre fare qui applicazione della pregressa e costante
giurisprudenza di codesta Corte secondo cui:”In materia di contenuto della sentenza,
affinché sia integrato il vizio di ‘mancanza della motivazione’ agli effetti di cui
all’art. 132 n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione manchi del tutto -nel senso che alla
premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue
l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione- ovvero che essa
i

4

comma 2 n.4 cpc, da esaminarsi preliminarmente per la sua priorità logica) la parte

formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte
in modo talmente contraddittorié da non permettere di individuarla, cioè di
riconoscerla come giustificazione del “decisum” (Cassazione civile , sez. III, 18
settembre 2009, n. 20112).
Poiché il principio si attaglia esattamente al caso di specie, basta ribadire che la

secondo grado, affinché rinnovi l’esame delle censure di appello, fornendo adeguata
giustificazione delle ragioni del proprio convincimento.
Quanto ai motivi del ricorso incidentale, il primo (centrato sulla violazione dell’art.7
della legge n.212/2000) ed il secondo (centrato sulla violazione dell’art.7 comma 13
della legge n.358/1991 oltre che su omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia) appaiono entrambi inammissibilmente formulati siccome rivolti contro
violazioni che il giudicante non ha mai commesso, non essendosi affatto pronunciato
sulle ulteriori questioni (evidentemente ritenendole assorbite) svolte dalla parte
contribuente nell’atto di appello. Ne consegue che le questioni medesime non
possono essere oggetto di ricorso in questa sede (e semmai avrebbero potuto esserlo
come difetto di pronuncia, ove si fosse dato la prova della necessaria priorità di
esame rispetto alle questioni effettivamente considerate), sebbene saranno
i
riproponibili nel giudizio di rinvio appunto perché riproposte dalla parte contro
i
ricorrente e perciò stesso non rinunciate.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 10 marzo 2015

ritenuto inoltre:
-che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
-che tuttavia non può essere condivisa la proposta di soluzione della lite contenuta
nella relazione per i seguenti argomenti:
A riguardo del terzo motivo di : impugnazione —sull’accoglimento del quale si
5

pronuncia impugnata merita cassazione, con conseguente rimessione al giudice del

impernia la proposta della relazione- occorre porre in evidenza che la ratio decidendi
che caratterizza la pronuncia impugnata è quella del difetto di motivazione
dell’avviso di accertamento qui oggetto di impugnazione, ratio che si pone in diretta
coerenza con la censura proposta in appello dalla parte contribuente e di cui è fatto
autosufficiente dettaglio nel controricorso, nel mentre la parte qui ricorrente nulla

evidenza che l’assunto secondo cui le fatture in contestazione, emesse dalla ditta
COPROSER, sottenderebbero operazioni commerciali oggettivamente inesistenti
collide con l’evidenza del fatto che le fatture costituivano il regolamento contabile
della “attività di consulenza resa dalla ditta, tramite il collaboratore Attilio
Schieppati” e ulteriormente collide con l’accertamento contenuto nella sentenza di
data 24.9.2012 della medesima CTR (in causa in cui l’Agenzia è contrapposta alla
COPROSER anzidetta) secondo cui quest’ultima è stata riconosciuta “come soggetto
portatore di servizi al contribuente”.

!
Per quanto succintamente argomentato, e per quanto privo di specifico riferimento
alle fonti di prova versate in causa, il dettaglio degli argomenti dai quali la CTR
f

desume il proprio convincimento appare adeguatamente nitido e comunque
sufficiente a consentire di intendere quali siano le ragioni per le quali la Commissione
di appello si è indotta ad accogliere il gravame. Non vi è dunque ragione di
r
accogliere il mezzo di impugnazione centrato sulla nullità per violazione dell’art.132
cpc, perché non emerge il presupposto della carenza di motivazione e neppure il
succedaneo della intima contraddittorietà, che può essere considerato in luogo di
quello del difetto assoluto, e non potendo valere siffatto genere di motivo di
impugnazione come sostitutivo di quello (insufficiente o contraddittoria motivazione)
che dalla norma di rito è stato esptinto e sostituito con altro che non consente più di
censurare la semplice inadeguatezza del percorso motivazionale.
Venendo poi all’esame del primo Mezzo (centrato sulla violazione dell’art.324 cpc,
dell’art.124 disp att. cpc e dell’art.2909 cod civ), con esso la parte ricorrente si duole
che la CTR abbia fondato il proprio convincimento su una pronuncia (peraltro non
6

dettaglia in proposito. A sostegno di tale ratio la Commissione di appello ha posto in

passata in cosa giudicata) resa nei confronti di altro soggetto che non è mai stato parte
del presente giudizio.
La violazione delle regole sull’opponibilità del giudicato nei confronti di terzi non
pare verificatasi nella specie di Causa, perché il giudicante non assume affatto
l’accertamento contenuto nella pronuncia richiamata come una statuizione

bensì invece come una fonte (ulteriore) di convincimento in ordine alla ritenuta
genuinità delle operazioni commerciali contestate.
Trattandosi —nella sostanza- di due giudizi aventi riferimento ad uno stesso rapporto
giuridico (sia pure come fatto storico sul quale si innestano poi le differenti
obbligazioni tributarie che incombono sui protagonisti di detto rapporto)
L
l’accertamento contenuto nella prima delle pronunce che concerne una delle parti di
detto rapporto —se non ha certamente idoneità di diretta o riflessa efficacia cogente
nei confronti dell’accertamento che riguarda l’altra parte- nondimeno può costituire
(nei limiti della forza suggestiva che può essere riconosciuta ad una pronuncia non
ancora passata in giudicato) elemento indiziario orientativo del convincimento
giudiziale.

L
Tale limitata efficacia indiziaria può essere invocata da chiunque vi abbia interesse
(e perciò senza limite di identità delle parti dei distinti processi) , spettando al giudice
di merito trarre dalle risultanze della decisione invocata le ulteriori fonti di supporto
per il proprio convincimento già aliunde desunto.
Il mezzo di impugnazione appare pertanto non condivisibile ed infondato.
Venendo infine al secondo mezzo di impugnazione (centrato sulla nullità della
sentenza per violazione dell’art.112 cpc) la parte ricorrente si duole che la CTR abbia
omesso di pronunciarsi sulla questione, riproposta in appello a mezzo della memoria
i
di costituzione, concernente la natura non effettiva delle prestazioni fatte oggetto
delle fatture.
Anche detto mezzo appare privo di pregio e da disattendersi.
Il giudicante si è —in realtà- pronunciato sulla questione che attiene alla contestata
7

irretrattabile la cui efficacia rende ‘vana l’indagine implicita nella censura proposta

esistenza delle prestazioni, affermando —sia pure in termini apodittici e non meglio
giustificati- che le fatture in quelstione hanno come causa reale sottostante “la
consulenza resa dalla ditta, tramitd il collaboratore Affilio Schieppati, sulle materie
amministrative, organizzative e finanziarie”. D’altronde, nel riproporre in appello le
questioni che erano state oggetto dèl thema decidendum in primo grado, l’Agenzia
i
aveva evidenziato più propriamente un difetto di prova in ordine al “requisito
contrattuale sottostante” e alla concreta realizzazione della prestazione stessa.
Ciò consente di ribadire che —nella realtà- ciò che la odierna ricorrente intende
sottoporre a censura è la inadeguata motivazione del convincimento raggiunto dal
giudice dell’appello in ordine ai fatti di causa ed —in specie- in relazione al profilo
della esistenza delle prestazioni contestate, censura che non può trovare idoneo
surrogato alla tipicità del vizio (come si è detto, eliso dal vigente elenco delle censure
proponibili in Cassazione) nelle diverso archetipo valorizzato in questa sede.
-che la pronuncia impugnata non merita cassazione e pertanto il ricorso principale
deve essere complessivamente disatteso, con conseguente frustraneità dell’esame di
quello incidentale, appunto perché Condizionato;
-che le spese di lite posso essere regolate in applicazione del principio della
soccombenza.
P.Q.M.
I
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna la

parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in C 3.500,00
oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.
Cosi deciso in Roma il 10 giugno 2015

.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA