Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15262 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3226-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TRASTEVERE

244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato DUCCIO CAMPANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2361/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Con scrittura privata del 5 febbraio 2004 S.R. vendeva a M.M. la quota di proprietà di 315/1000 di un terreno sito in (OMISSIS). Con successiva scrittura privata del (OMISSIS) M.M. vendeva a N.V. la quota pari a 630/1000 del medesimo terreno, di cui 315/1000 già di sua proprietà ed altri 315/1000 acquistati da S.R.. In data (OMISSIS), con atto stipulato per ministero di notaio, S.R. e M.M. vendevano a N.V., ciascuno per la propria quota di 315/1000, la quota complessiva di 630/1000 del terreno di che trattasi. A seguito di accesso effettuato dall’agenzia delle entrate presso la sede dell’impresa di N.V. il (OMISSIS), veniva rinvenuta la scrittura privata datata 5 febbraio 2004 con cui S.R. aveva venduto a M.M. la quota di 315/1000 del terreno. L’ufficio riteneva trattarsi di vero e proprio atto di compravendita che non era stato sottoposto a registrazione e notificava a S.R. l’avviso di liquidazione con cui liquidava le imposte di registro e catastali con relative sanzioni. Proponeva ricorso il contribuente affermando che la scrittura privata del 5 febbraio 2004 costituiva un preliminare di compravendita, tanto è vero che le parti erano addivenute alla stipula dell’atto traslativo della proprietà il successivo (OMISSIS). Sosteneva, poi, il contribuente che l’imposta di registro avrebbe dovuto essere liquidata nella misura dell’1% e quella catastale in misura fissa ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, poichè si trattava di area soggetta a piano urbanistico particolareggiato. La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva sul rilievo che dalle espressioni usate dalle parti nella stipula dell’atto del 5 febbraio 2004 si evinceva inequivocabilmente che si trattava di atto traslativo della proprietà e non di preliminare di compravendita. Rilevava poi la CTR che l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, non spettava poichè non era stata realizzata la utilizzazione edificatoria del terreno entro il termine di cinque anni.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente N.V. affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., instando per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1418,1325 e 1346 c.c.. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto considerare che il contratto stipulato tra le parti il 5 febbraio 2004 era nullo per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la porzione di terreno oggetto della cessione non risultava individuata dalle parti, le quali avevano fatto riferimento alla planimetria complessiva. Conseguentemente l’atto impositivo era illegittimo in quanto basato su un contratto privo di oggetto.

2. Osserva la Corte che il motivo di ricorso è inammissibile per due ragioni. In primis esso è privo del requisito della specificità in quanto il ricorrente non ha trascritto nel ricorso la scrittura privata del (OMISSIS) e neppure l’ha prodotta, per il che questa Corte non è stata posta nella condizione di decidere sulla base del ricorso proposto. In secundis il ricorrente, con il motivo formulato, ha introdotto per la prima volta in questo giudizio di legittimità la questione deila indeterminatezza dell’oggetto del contratto che non risulta essere stata proposta nei giudizi di merito.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese data la mancanza di attività difensiva svolta dall’agenzia delle entrate. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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