Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15261 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15261 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Alberti Maria Cristina, elett.te dom.to in Roma, alla via Simon Boccanegra n. 8, presso lo
studio dell’avv. Fabio Giuliani, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
Ministero Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro
tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende per legge Controricorrenti
per la revocazione cassazione dell’Ordinanza di questa Corte n. 4302/09

depositata il

23/2/2009;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/6/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Giuliani per la ricorrente;
Svolgimento del processo
Alberti Maria Cristina ha proposto ricorso per la revocazione della decisione in epigrafe
assumendo che la stessa sarebbe affetta da errore di fatto laddove la Corte, nel decidere la

Corte Suprema di Cassazione — VT Sez. Civ. – T– R.G. n. 2640/12

Ordinanza pag.

Data pubblicazione: 21/07/2015

causa nel merito, avrebbe ” implicitamente ritenuto la regolarità della notificazione del
relativo ricorso per cassazione “‘ cd

avrebbe ” (implicitamente) ritenuto pervenuto alla

attuale ricorrente copia del ricorso per cassazione inoltrata per via postale alla Alberti
presso il difensore dorniciliatario”. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 10/6/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale

Motivi della decisione
Va preliminarmente affermata la tempestività del ricorso stante la inesistenza della notifica
a mezzo posta del ricorso per cassazione in assenza di produzione dell’avviso di ricevimento
( Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008) e la mancata prova da parte dell’Agenzia
che la contribuente abbia avuto comunque contezza del processo ( Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008) .
Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio conclusosi
con la ordinanza impugnata.
11 ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate è comunque inammissibile. Ed
invero, l’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era
esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia
pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere,
per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5)
non consistere in un vizio di assunzione del fatto, ne’ in un errore nella scelta del criterio di
valutazione del fatto medesimo. Sicché detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti
di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso,
inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi
giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a
determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. 1731/2014).

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2640/12

Ordinanza pag. 2

comunicazione alle parti costituite. La ricorrente ha depositato memoria.

Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame: dalla lettura dell’ordinanza oggetto di
impugnazione non è dato rilevare alcun elemento per affermare che la valutazione circa la
corretta instaurazione del contraddittorio da parte del giudicante sia stata determinata da un
errore di fatto.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della

che si liquidano in complessivi C 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
la Corte

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero

dell’Economia e delle Finanze; dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate e

condanna la ricorrente alla rifusione, in favore

dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi E
2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, 10/6/2015

Depositata in Cancelleria

ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del giudizio

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