Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15261 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15724-2005 proposto da:

ETA SISTEMI S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO D’ITALIA 19, presso l’avvocato COSTANTINI ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TOSCHES LUIGI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.T.M. BARI (SERVIZI TRASPORTI MUNICIPALI BARI – già A.M.T.A.B.

AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI) S.P.A. – P.I.

(OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso l’avvocato D’ALESSIO

ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMITO GIUSEPPE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 381/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. TOSCHES che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. M. ROMITO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari, accogliendo il gravame dell’A.M.T.A.B. (Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari Bari) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, proposta nell’ottobre 1993 dalla Eta Sistemi s.a.s. nei confronti dell’appellante (all’epoca Azienda Municipalizzata Trasporti Autofiloviari di Bari), di pagamento di L. 161.840.000, oltre accessori, quale corrispettivo della predisposizione di un programma informatico per il ricalcolo degli sgravi fiscali dei dipendenti.

La Corte ha preliminarmente disatteso la contestazione della procura ad litem di parte appellante, essendo stata sollevata soltanto alla fine del giudizio, nella memoria di replica, dall’appellata che aveva assunto sino a quel momento una posizione processuale incompatibile con il disconoscimento della vaslidità della procura stessa.

Nel merito, ha affermato: che in base alla disciplina applicabile all’ente convenuto (D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, artt. 56, 57, 58, 61, nonchè artt. 14, 15 e 26 del regolamento speciale dell’ente stesso), soltanto la Commissione Amministratrice aveva il potere di assumere impegni contrattuali per l’ente, e non il Direttore generale, una cui nota del 15 settembre 1992 era, invece, posta dall’attrice a fondamento della dedotta conclusione del contratto alle condizioni da essa indicate con lettera del 14 settembre 1992;

che detta Commissione aveva espresso l’avviso, con due Delib. 2 ottobre 1992 e Deleb. 28 ottobre 1992, che il prezzo della prestazione dovesse essere determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale; che tali delibere avevano valore di controproposta contrattuale, infine accettata dalla proponente Eta Sistemi s.a.s. in un accordo sottoscritto il 30 ottobre 1992; che non essendovi stata determinazione del prezzo da parte del perito di cui si è detto, qualificabile come arbitratore, ai sensi dell’art. 1349 e.e. il prezzo andava determinato dal giudice, sulla base della condivisibile consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado.

La domanda era stata quindi respinta perchè l’importo indicato dal CTU era tale da risultare coperto da quanto già ricevuto dalla creditrice.

La Eta Sistemi s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso, illustrato anche da memoria, la S.T.M. Bari (Servizi Trasporti Municipali Bari, già A.M.T.A.B. Azienda Mobilità e Trasporti Autofiloviari Bari) s.p.a..

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è così strutturato: alla rubrica “Motivazione errata, contraddittoria, ingiusta, dal sapore vagamente puntivo, illogica e viziata da petizione di principio – Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5,3 e 4) – Violazione delle norme previste in tema di interpretazione degli atti e dei contratti (art. 1362 e segg. c.c.)”, segue una esposizione delle critiche alla sentenza impugnata articolata in tre paragrafi.

1.1. – Il primo paragrafo contiene la censura della statuizione con cui è stata disattesa la contestazione della procura ad litem conferita dall’appellante. Si ricava, in particolare dal capoverso conclusivo del paragrafo, che la doglianza della ricorrente consiste nel rilievo che era “nullo l’atto di appello per difetto di ius postulandi del procuratore dell’appellante”. Dal precedente svolgimento della censura si ricava, inoltre, che tale difetto derivava dal fatto che il mandato difensivo era stato sottoscritto dal Presidente dell’ente appellante, mentre in primo grado era stato rilasciato dal Direttore.

1.1.1. – La censura è però inammissibile, perchè il mero rilievo della diversità degli organi dell’ente che avevano sottoscritto le procure ad litem rilasciate rispettivamente per il giudizio di primo e di secondo grado, non dice nulla sulle ragioni per cui sarebbe invalida la seconda, sicchè la critica risulta del tutto immotivata.

1.2. – Il secondo paragrafo riguarda la statuizione di rigetto della domanda. Esso non contiene la compiuta articolazione di alcuna censura di violazione di norme di diritto (ad onta dell’enunciazione nella rubrica), e la stessa doglianza secondo cui la Corte d’appello avrebbe stravolto i fatti, ignorando le osservazioni dell’appellata, si risolve nella pura e semplice ricostruzione della vicenda in maniera diversa da quella accertata dai giudici, senza l’articolazione di puntuali censure riconducibili al tipo previsto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si risolve, in altri termini, in censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.

1.3. – Con il terzo paragrafo viene censurata la statuizione di compensazione delle spese processuali, lamentandosene “l’assoluta erroneità e manifesta infondatezza”.

1.3.1. – Anche in questo caso sì tratta di doglianze inammissibili, dato che l'”erroneità” (ancorchè “assoluta”) e l'”infondatezza” (ancorchè “manifesta”) non integrano, in mancanza di specificazione, alcuno dei motivi di ricorso per cassazione tipizzati dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

2. – Il ricorso va in conclusione respinto. Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.200,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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