Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15260 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 24/06/2010), n.15260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Gracchi n. 209 presso lo studio dell’Avvocato Cesare Cardoni,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CONTICELLI Guido per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPALBIO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Orbetello n. 139/06,

depositata in data 27 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha confermato le conclusioni

scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 27 febbraio 2006, il Giudice di pace di Orbetello rigettava l’opposizione proposta da B.G. avverso il verbale di accertamento elevato a suo carico dalla Polizia Municipale del Comune di Capalbio per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il Giudice di pace rilevava che la strada sulla quale era stata effettuata la rilevazione della velocità eccessiva, oggetto della contestazione, era inclusa in apposito decreto prefettizio, sicchè doveva escludersi la necessità della contestazione immediata. Nè, secondo il Giudice di pace, potevano trovare accoglimento le censure relative alla taratura dell’apparecchio di rilevazione utilizzato (censure peraltro prospettate in sede di udienza di discussione). Il Giudice di pace dichiarava comunque applicabile, ratione temporis, la sentenza n. 27 del 2005 della Corte costituzionale in ordine alla inapplicabilità delle sanzioni accessorie.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre B.G. sulla base di tre motivi; l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. e art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e).

La censura si appunta sulla contraddittorietà della motivazione addotta dall’amministrazione a giustificazione della mancata contestazione immediata, rilevando che dalla stessa era rilevabile la mancanza di circostanze effettivamente impeditive di detta contestazione immediata, avendo in particolare l’amministrazione scelto di non avvalersi di una doppia pattuglia per l’accertamento.

Il ricorrente formula anche un quesito di diritto a conclusione del motivo.

Il motivo è manifestamente infondato, giacchè esso ripropone censure svolte nel giudizio di opposizione e non tiene conto della motivazione sulla base della quale il Giudice di pace ha rigettato il corrispondente motivo di opposizione, e cioè che la strada risultava inserita tra quelle per le quali la contestazione immediata deve ritenersi non necessaria.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 194 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, art. 23, penultimo comma, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per la parte in cui ha escluso la necessità della taratura dell’apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità, rilevando che nei decreti di omologazione degli apparecchi Traffiphot più evoluti di quello nella specie utilizzato si fa esplicito riferimento alla taratura, pur non individuandosi l’organo preposto a detta verifica.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istituitiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie” (Cass., n. 23978 del 2007). Inoltre, si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002), art. 142 C.d.S., comma 6, e art. 345 reg. C.d.S., “nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l’adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla L. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo – preventivi, in corso di utilizzazione e successivi – dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all’accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature” (Cass., n. 29333 del 2008).

A tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, la sentenza impugnata si è attenuta e quindi il motivo di ricorso in esame è manifestamente infondato.

Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., e della L. n. 65 del 1986, art. 3 (legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale). Si duole il ricorrente del fatto che il Giudice di pace non abbia esaminato il motivo di opposizione con il quale egli aveva dedotto che la polizia municipale di Orbetello aveva operato al di fuori del centro abitato e che il Comune non aveva fornito la prova che il tratto di strada ove era stata rilevata la violazione appartenesse ad esso Comune.

Il motivo è inammissibile, dal momento che dolendosi del mancato esame, da parte del giudice del merito, di un articolato motivo di opposizione, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4 (Cass., n. 12952 del 2007; Cass., n. 25825 del 2009).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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