Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15260 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 1620/12) proposto da:

Comune di Crotone, (c.f.: (OMISSIS)) in persona del sindaco pro

tempore sig T.P., autorizzato a proporre ricorso giusta

Delib. 16 dicembre 2011, n. 373; rappresentato e difeso dall’avv.

Maria Athena Lorizio ed elettivamente domiciliato nel di lei studio

in Roma, via Dora n. 1, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.F.A. (c.L.: (OMISSIS));

LU.Fa. (c.f.: (OMISSIS));

L.M.R. (c.f.: (OMISSIS));

L.C. (c.L.: (OMISSIS));

L.O. (c.f.: (OMISSIS));

L.N. (c.f.: (OMISSIS));

L.E. (c.f.: (OMISSIS));

eredi di L.M.;

parti tutte rappresentate e difese, in forza di procura a margine del

controricorso, in via congiuntiva e disgiuntiva, dall’avv. Umberto

Ferrari e dall’avv. Fabrizio Lucifero; con domicilio eletto presso

lo studio del secondo, in Roma, via Monte Zebio n. 37;

– controricorrenti-

nonchè nei confronti di:

B.A.G. (c.f.: (OMISSIS));

B.R. (c.f.: (OMISSIS));

B.M.P. (c.f.: (OMISSIS));

B.N. (c.f.: (OMISSIS));

quest’ultimo in proprio e quale procuratore di B.C.;

parti tutte anche eredi della comune madre M.E. parti

rappresentate e difese dall’avv. Paola Garofalo ed elettivamente

domiciliate presso lo studio dell’avv. Bruno Aguglia in Roma, via

Fabio Massimo n 9, giusta procura a margine del controricorso;

– altri controricorrenti –

avverso la sentenza n. 39/2011 della Corte di Appello di Roma,

deliberata il 3 novembre 2011; depositata il 14 novembre 2011; non

notificata;

Udita la relazione di causa, svolta all’udienza del 4 ottobre 2017

dal Presidente Dott. Bruno Bianchini;

aditi l’avv. Maria Athena Lorizio per il ricorrente; l’avv. Fabrizio

Lucifero, per delega dell’avv. Garofalo per i contro ricorrenti

L.;

adito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Crotone, con atto del 19 maggio 1995, chiese al Commissario per gli Usi civici della Calabria che si dichiarasse la demanialità del fondo (OMISSIS), di ritenuta proprietà di A., M., F.A. e Lu.Fa.; il giudizio, interrotto a seguito del decesso di L.A., fu riassunto nei confronti dei suoi eredi, i figli Fa. e M.R. i quali negarono la persistenza di diritti civici sui terreni assegnati ai loro avi con quotizzazione di più ampio territorio e previo sorteggio del 15 aprile del 1811.

A tale procedimento venne riunito altro, promosso dal medesimo Comune, contro A.G.; R.; M.P.; B.N. – quest’ultimo anche quale procuratore del fratello C. – eredi di M.E. – diretto, del pari, a far accertare e dichiarare l’appartenenza del predio “(OMISSIS)” al demanio civico.

Il Commissario, fatta eseguire perizia demaniale, accertò l’allodialità dei due appezzamenti per effetto della ricordata quotizzazione ed assegnazione in sorte, giusta quanto previsto dal regio decreto 3 dicembre 1808 – in esecuzione della legge 1° settembre 1806 sull’eversione dei domini feudali.

Tale decreto formò oggetto di reclamo innanzi alla Corte di Appello di Roma che, con sentenza n. 39/2011 lo rigettò, ritenendo che gli elementi di sospetto circa la regolarità delle operazioni di sorteggio e di assegnazione – individuati, tra gli altri, nella eccessiva celerità di esse, in rapporto al numero di lotti da assegnare – non avrebbero però trovato riscontro in un’effettiva invalidità procedimentale, così che doveva dirsi formalmente corretta l’assegnazione; quanto poi alla eccepita mancanza di un verbale di immissione in possesso – che, secondo l’assunto dell’ente territoriale, avrebbe reso incerto il dies a quo dell’inizio del decennio di interdizione di alienazione a terzi dei terreni assegnati, con la conseguente nullità ed inopponibilità dei successivi trasferimenti – opinò che in mancanza di una previsione espressa della necessità di una formale immissione in possesso, la traslatio della disponibilità dei predi doveva coincidere con 1′ assegnazione in sorte dei medesimi.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune, facendo valere due motivi di annullamento; i L. ed i B. hanno proposto separati controricorsi; tutte dette parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2016 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo di ufficio al fine di verificare la tempestività dell’opposizione in relazione allo speciale procedimento previsto della L. 10 luglio 1930, n. 1078, artt. 7 e 8.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Eccezione pregiudiziale.

Sostengono i controricorrenti B. che il ricorso non sarebbe stato tempestivamente notificato al proprio procuratore, che aveva trasferito il recapito professionale; trattandosi di cause scindibili – riunite innanzi al Commissario per ragioni di economia di giudizi – e considerando che il primo tentativo di notifica era del 3 gennaio 2012 e che la ripresa della procedura notificatoria era avvenuta dopo sei mesi, non potendo per tal ragione ricollegarsi alla prima iniziativa di notifica, il termine decorrente dalla notifica da parte propria della sentenza al ricorrente, avvenuta in data 19 gennaio 2012, sarebbe oramai decorso.

L’eccezione è infondata in quanto la costituzione della parte della cui invalida notifica si tratta, ha effetto sanante, come di recente ribadito – in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame – dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14917/2016.

Motivi

1 – Con il primo motivo si fa valere la violazione e la falsa applicazione delle disposizioni legislative dell’epoca sulle operazioni di ripartizione dei demani civici, sulla formazione delle quote, sul sorteggio e l’assegnazione delle medesime agli aventi diritto: si menzionano all’uopo il Decreto 3 dicembre 1808, gli artt. 22, 24, 25 “e segg.”; 30, 31 e 32 contenente istruzioni per l’esecuzione della L. 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei demani e del Decreto 8 giugno 1808 sulla divisione dei medesimi; il Decreto 8 giugno 1807, artt. 4 “e segg.”; la L. 12 dicembre 1816, art. 185 sull’amministrazione civile; si denunciano anche: la violazione delle norme e dei principi sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove; l’omesso esame dei vizi e delle irregolarità della procedura di quotizzazione; la violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. in merito all’attività del CTU; si deducono altresì la contraddittorietà; l’esistenza di errori e l’insufficienza della motivazione su punti decisivi.

1.a – Sostiene il Comune ricorrente che la Corte di Appello – che in questo aveva aderito alle conclusioni del consulente di ufficio -, pur dando atto dell’esistenza di “sospetti” di irregolarità nell’esecuzione delle procedure di quotizzazione e di assegnazione dell’epoca (essenzialmente a cagione: dell’eccessiva brevità delle stesse in relazione all’estensione dei territori; dell’emanazione del provvedimento del decurionato di Crotone di approvazione del progetto divisionale, di qualche giorno precedente l’approvazione da parte del Commissario del Re di divisione dei demani) nonchè delle successive procedure di vendita (in ragione del fatto che si era proceduto alla vendita dei fondi (OMISSIS) e (OMISSIS) pochi giorni dopo la scadenza del vincolo decennale di inalienabilità, nonchè della circostanza, per il fondo (OMISSIS), che la cessione era stata effettuata a chi già lo deteneva in affitto con contratto che aveva previsto il pagamento anticipato di diverse annualità di canone, poi scomputate in conto prezzo) aveva concluso per la formale correttezza delle stesse, così sottraendosi all’obbligo di una autonoma valutazione degli atti.

1.a.1 – Il mezzo è inidoneo a far compiere alla Corte una nuova delibazione del processo logico ed interpretativo compiuto dal giudice del reclamo: perchè in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione – generalmente ricondotto al canone della c.d. autosufficienza del ricorso medesimo -, non riporta i passi delle relazioni di ufficio e di parte da cui ha tratto le proprie argomentazioni; perchè neppure riporta il tenore originario del ricorso del Comune e le difese delle due parti, al fine di calibrarne la congruenza delle risposte; perchè si limita a contrapporre la validità dei “sospetti” all’inequivocabile rispetto delle forme procedurali, delle quali neppure – come correttamente osservato dalla Corte romana – deduce una simulazione; perchè le norme delle quali si assume la violazione o la non corretta applicazione alla fattispecie, non vengono analiticamente esaminate e compiutamente messe in relazione all’argomentazione che si va a censurare; perchè la violazione delle norme sulla consulenza di ufficio si riduce ad una non condivisione dell’atteggiamento “prudente” assunto dall’ausiliare nel porre l’accento sul rispetto formale delle procedure.

2 – Con il secondo motivo il Comune ricorrente contesta l’interpretazione del Decreto 3 dicembre 1808, artt. 31 e segg. circa l’avvenuta immissione in possesso delle quote sorteggiate e la validità degli atti di cessione nel periodo decennale di divieto di cessione; deduce altresì la presenza di un errore di motivazione, mettendo in rilievo che, nonostante non si fosse trovata traccia, negli archivi comunali, di certificati di immissione in possesso, la Corte romana ha ritenuto ad essi equivalente l’assegnazione, così rendendo certo il dies a giro del decennio di interdizione dalla vendita – decorrente appunto dalla immissione in possesso- e valida la cessione.

2.a – Il motivo non merita accoglimento in quanto la Corte territoriale ha posto a base della propria decisione una motivazione congrua e non in contrasto con le norme richiamate nel mezzo: se infatti è incontroverso che nessuna norma disciplinava la prova della immissione in possesso, la stessa poteva essere tratta dalla condotta tenuta dall’ente territoriale – concretante una traditio simbolica – allorchè lo stesso aveva compiuto le operazioni di sorteggio e soprattutto dal fatto che il Comune non aveva mai dedotto di aver comunque – dopo il sorteggio – esercitato una qualsiasi signoria sui predi in contestazione.

2.b – Infondata appare la divergente interpretazione che il ricorrente trae dalle norme – art. 31 decreto del 1808 – che consentivano agli assegnatari, prima del rogito di trasferimento, di permutare le quote (secondo la Corte del merito, costituendo tale facoltà una conferma del trasferimento del possesso per il sol fatto della assegnazione; sostenendo per contro il Comune che proprio la possibilità di permutare prima della scrittura di formale assegnazione stava a significare 1′ ancora non avvenuto trasferimento della signoria sulla quota) in quanto convincentemente la Corte romana ha esteso il concetto di disponibilità di fatto – e quindi di trasferimento del possesso – allo jus disponendi nascente dal trasferimento della quota stessa.

2.c – Non ha poi trovato smentita la circostanza, indicata nel controricorso, secondo la quale, nonostante le ricerche del consulente tecnico di parte presso l’archivio commissariale calabrese, mentre è stato reperito un gran numero di verbali di assegnazione, non si è trovato alcun verbale di consegna e di immissione in possesso delle quote, segno ulteriore della equiparabilità di cui appena sopra si è detto.

3 – La ripartizione delle spese segue le regole della soccombenza: le stessa vanno dunque poste a carico dei ricorrenti per ciascuna delle due parti controricorrenti, secondo la liquidazione indicata in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle due parti contro ricorrenti, liquidandole per ognuna, in Euro 3000 (tremila), per compensi, oltre IVA e spese forfettarie al 15 per cento ed Euro 200 (duecento) per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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