Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15260 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 17/07/2020), n.15260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5236/2014, proposto da:

R.W., rappresentato e difeso dall’avv. Durante Giuseppe del

foro di Matera ed elettivamente domiciliati in Roma, via Volterra,

n. 15, presso lo studio legale dell’avv. Tarsia Rosario;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 75/24/13 emessa inter partes il 4

luglio 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la sentenza sopradetta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando quella di primo grado, ha dichiarato inammissibile siccome tardivo il ricorso proposto da R.W. contro l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo ad I.R.PE.F. 2005.

La Commissione ha ritenuto che il dies a quo per il calcolo dei sessanta giorni previsto per l’impugnazione dell’accertamento decorresse dal 31 dicembre 2010, essendo stata consegnata la raccomandata dell’addetto postale al domicilio del contribuente il 20 dicembre, in applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Ricorre per la cassazione di detta sentenza il contribuente, denunciando violazioni multiple di legge.

L’agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 27 giugno 2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31.08.2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente, in un unico, cumulativo motivo, denuncia “illegittimità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 – violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8 – nullità della notifica dell’atto di accertamento – lesione dei principi dello statuto dei diritti del contribuente – rilevanza dell’errore scusabile – tempestività nella presentazione del ricorso- error in judicando al sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Premette in fatto che il 3 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate di Pavia aveva notificato, unitamente e contestualmente ad altri due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, l’avviso di Accertamento nT9V01H203071, per l’anno d’imposta 2005, con il quale accertava, a carico del ricorrente, una maggiore IRPEF pari a Euro 31.565,00, una maggiore addizionale regionale pari a Euro 1.210,00 e una maggiore addizionale comunale pari a Euro 356,00, ed era stata irrogata la sanzione unica diEuro 33.131,00.

Il 2 marzo 2011 era stati depositati tre ricorsi avverso i suddetti tre avvisi di accertamento.

Rinviata la prima udienza di trattazione per la proposta del contribuente di una definizione giudiziale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 48 di tutte e tre le controversie, l’Ufficio denunciava l’inammissibilità di due dei tre citati ricorsi per tardiva presentazione degli stessi, accogliendo la proposta di conciliazione solo per l’anno 2007 e sostenendo che i ricorsi per gli anni 2005 e 2006 erano stati presentati il sessantunesimo giorno dalla compiuta giacenza del piego presso l’Ufficio postale, che il 21dicembre 2010 avrebbe inviato una raccomandata di avvenuto deposito della “… raccomandata relativa al provvedimento impositivo presso gli Uffici postali ai fini del ritiro”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, in primo grado, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in grado d’appello, avevano dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili in quanto tardivamente proposti.

La Commissione Tributaria Regionale ha giustificato la sua decisione sostenendo che “dalla cartolina postale di ritiro dell’atto, prodotta dalla stessa parte appellante, si evince che il postino ha portato l’atto per la consegna al destinatario il giorno 20 dicembre 2010, non ha reperito il predetto destinatario ed ha immesso l’avviso nella cassetta postale. Il giorno successivo 21 dicembre 2010 ha inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito con raccomandata n. 764941341574 ed ha quindi depositato l’atto presso l’Ufficio postale: il destinatario ha recuperato l’atto in data 3 gennaio 2011”. Da ciò la certezza che, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, della, la notifica si era perfezionata.

Il ricorrente sostiene la violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza della violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, relativo all’attività di notificazione degli atti a mezzo posta. Deduce la decorrenza del, termine dalla data del 3 gennaio 2011, nella quale incontestatamente il plico fu ritiratò dall’Ufficio postale, e la sua ignoranza in ordine alla spedizione, in data 21 dicembre, della raccomandata di avviso di deposito dell’atto.

Il motivo è palesemente infondato.

In questo caso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, l’atto si intende notificato, e comincia quindi a decorrere il termine per la sua impugnazione, dal giorno di spedizione della raccomandata contenente l’avviso di deposito dell’atto all’Ufficio postale. Una volta ritirato, il 3 gennaio, il plico proveniente dall’Agenzia delle Entrate, il ricorrente avrebbe dovuto ricostruire il procedimento, complesso ma puntualmente descritto dal legislatore, in base al quale si perfeziona il procedimento di notificazione di un atto per il suo destinatario. Sul punto è consolidato l’orientamento di questa Corte, che ha ritenuto che la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè il termine per l’impugnazione decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, nell’attuale formulazione (Cass., 26088/2015; Cass., 6242/2017; Cass. 15374/2018).

Non rileva che l’Agente della riscossione, nella cartella successivamente notificata, abbia ritenuto l’avviso notificato il 3 gennaio 2011, perchè si tratta anche in questo caso di una ricostruzione errata del procedimento.

La correttezza del procedimento notificatorio rende irrilevanti e infondate tutte le doglianze espresse dal ricorrente con riguardo allo statuto del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, all’Agenzia delle Entrate, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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