Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15260 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.N., elettivamente domiciliata in l Roma, Via dei

Gonzaga n. 37, presso il sig. B.S. unitamente

all’avv. Olindo Di Francesco che la rappresenta e difende per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 354

cron. pubblicato in data 11 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

maggio 2011 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 4-11 marzo 2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione del decreto originario, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore di R.N. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lei promosso per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di invalido civile con ricorso del 20 dicembre 1992 dinanzi alla Pretura di Agrigento; il giudizio di primo grado si era concluso con sentenza dell’aprile del 1994, quello di appello con sentenza del 20 novembre 1997 mentre la fase di cassazione si era conclusa con sentenza del 2001.

Con decreto del 2 ottobre 3003 la Corte rigettava la domanda ma la pronuncia veniva annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 maggio 2006, n. 11469, per la erronea esclusione del danno morale in assenza di prova. La Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, dinanzi alla quale il processo era stato riassunto con ricorso del 15 gennaio 2008, accoglieva la domanda.

Osservava la Corte che il processo presupposto, considerato nelle tre fasi in cui si era sviluppato, consentiva di ravvisare una ragionevole durata di sei anni con una consequenziale eccedenza di due anni, e che il pregiudizio non patrimoniale dedotto in giudizio poteva essere determinato in Euro 2.000,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione R.N. con cinque motivi.

Non ha presentato difese il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole che il decreto impugnato abbia apportato una riduzione alla somma richiesta a titolo di equa riparazione pur in assenza di contestazioni al riguardo da parte dell’Amministrazione convenuta.

La censura è destituita di fondamento poichè l’onere di contestazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento della domanda che, se non tempestivamente contestati, esimono la parte che li allega dall’onere della prova, ma non si estende alla valutazione dei fatti allegati e all’accertamento della fondatezza della domanda che costituiscono e-spressione precipua della giurisdizione esercitata dal giudice.

Con il secondo motivo si denuncia il calcolo della durata del processo presupposto, durato complessivamente circa nove anni.

La censura non ha fondamento poichè il giudice del merito ha correttamente detratto i periodi temporali intercorsi nel passaggio dall’una all’altra fase del processo e ad ha ridotto conseguentemente l’eccedenza indennizzabile a soli due anni.

Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione ravvisato nel fatto che il decreto impugnato è pervenuto al calcolo dell’eccedenza indennizzabile senza analizzare l’elenco cronologico delle udienza tenute in ciascun grado di giudizio e l’attività svolta in ciascuna di esse.

Il motivo è inammissibile poichè si conclude con la mera interrogazione rivolta al giudice di legittimità concepita nei termini seguenti “dica la Corte se tale argomentare si appalesa viziato da omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero da difetto assoluto di motivazione”, e ciò in violazione del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. a norma del quale il motivo con il quale si denuncia un vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680, e successiva giurisprudenza conforme).

Con il quarto motivo la ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo in Euro 1.000,00 per ciascun anno di eccedenza, nonchè del mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000.00.

Il motivo è inammissibile in parte per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. con riferimento al vizio di omessa motivazione e in parte per difetto di autosufficienza poichè non viene specificata la sede in cui è stata richiesta la concessione del bonus in questione del quale il decreto impugnato non contiene menzione alcuna. Va aggiunto al riguardo che il motivo si conclude con la formulazione di quesiti multipli privi di ogni attinenza con le censure articolate.

Con il quinto ed ultimo motivo si censura l’omesso indennizzo del danno patrimoniale e si sostiene che il giudice avrebbe dovuto provvedere in via equitativa in considerazione dei maggiori oneri di difesa legale nel giudizio presupposto e nella svalutazione monetaria.

La censura è priva di fondamento perchè il decreto impugnato è stato emesso a definizione del giudizio di rinvio che è un giudizio chiuso, limitato all’attuazione del principio di diritto, principio che nella specie si sostanziava nell’affermazione che il danno morale non può essere escluso per il solo difetto di prova da parte del ricorrente e rimetteva al giudice di rinvio di darvi attuazione: ne conseguiva pertanto la preclusione di cigni altra questione come quella della sussistenza nella specie di un danno patrimoniale indennizzabile.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

La mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA