Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15260 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3196-2016 proposto da:
N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TRASTEVERE
244, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DUCCIO CAMPANI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2359/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,
depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con scrittura privata del (OMISSIS) S.R. vendeva a M.M. la quota di proprietà di 315/1000 di un terreno sito in P.. Con successiva scrittura privata del (OMISSIS) M.M. vendeva a N.V. la quota pari a 630/1000 del medesimo terreno, di cui 315/1000 già di sua proprietà ed altri 315/1000 acquistati da S.R.. In data (OMISSIS), con atto stipulato per ministero di notaio, S.R. e M.M. vendevano a N.V., ciascuno per la propria quota di 315/1000, la quota complessiva di 630/1000 del terreno di che trattasi. A seguito di accesso effettuato dall’agenzia delle entrate presso la sede dell’impresa di N.V. il (OMISSIS), veniva rinvenuta la scrittura privata datata (OMISSIS) con cui M.M. aveva venduto a N.V. la quota complessiva di 630/1000 del terreno. L’ufficio riteneva trattarsi di vero e proprio atto di compravendita che non era stato sottoposto a registrazione e notificava alla parte l’avviso di liquidazione con cui liquidava le imposte di registro e catastali con relative sanzioni. Proponeva ricorso il contribuente affermando che la scrittura privata del (OMISSIS) costituiva un preliminare di compravendita, tanto è vero che le parti erano addivenute alla stipula dell’atto traslativo della proprietà il successivo (OMISSIS). Sosteneva, poi, il contribuente che l’imposta di registro avrebbe dovuto essere liquidata nella misura dell’1% e quella catastale in misura fissa ricorrendo i presupposti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, poichè si trattava di area soggetta a piano urbanistico particolareggiato. La commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva sul rilievo che dalle espressioni usate dalle parti nella stipula dell’atto del (OMISSIS) si evinceva inequivocabilmente che si trattava di atto traslativo della proprietà e non di preliminare di compravendita. Rilevava poi la CTR che l’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, non spettava poichè non era stata realizzata la utilizzazione edificatoria del terreno entro il termine di cinque anni.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente N.V. affidato ad un motivo. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c.. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c., instando per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1418,1325 e 1346 c.c.. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto considerare che il contratto stipulato tra le parti il (OMISSIS) era nullo per indeterminatezza dell’oggetto in quanto la porzione di terreno oggetto della cessione non risultava individuata dalle parti, le quali avevano fatto riferimento alla planimetria complessiva. Conseguentemente l’atto impositivo era illegittimo in quanto basato su un contratto privo di oggetto.
2. Osserva la Corte che il contribuente, con nota del 21 gennaio 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Ciò comporta l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse. Non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva. Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. n. 31732 del 07/12/2018).
PQM
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021