Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1526 del 27/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 1526 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 4869-2013 proposto da:
ISTITUTO NINETTA ROSANO S.R.L. – CASA DI CURA TRICARICO,
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA
4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVERIO
ROCCO CETRARO, per delega in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 27/01/2014

- ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, succeduta
all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Paola, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAZZU’ CARLO, per delega a margine
del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1343/2011 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 29/12/2011;

o

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
uditi gli avvocati Saverio Rocco CETRARO, Carlo MAZZU’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

h.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Istituto Ninetta Rosano s.r.l. – Casa di Cura Tricarico propone
ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro che ha dichiarato, in riforma della sentenza
di primo grado del Tribunale di Paola, il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario quanto ad un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei suoi
confronti dalla ASL n. 1 di Paola (nelle more divenuta ASP di Cosenza),

per prestazioni effettuate ad assistiti residenti nella stessa Regione, ma
appartenenti a diversa USL (c.d. mobilità infraregionale).
La ASP di Cosenza resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di Appello ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione
sul presupposto che la controversia coinvolgesse la validità o il contenuto
della convenzione presupposta, con particolare riferimento
all’abbattimento dei corrispettivi tariffari in esito all’accertato
superamento del budget annuale.
Con il primo motivo la Casa di Cura contesta la pronuncia sul rilievo
che, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (1/6/05),
essa vantava un diritto soggettivo perfetto, essendo successivi a quella
data gli atti amministrativi citati dalla Corte di Appello.
1.1.- Il mezzo è fondato, per quanto di ragione. Va premesso che secondo queste Sezioni Unite – la controversia avente ad oggetto
l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto
concessorio, ma soltanto dell’effettiva debenza dei corrispettivi maturati
in favore del concessionario del servizio, non coinvolge una verifica
dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei
poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità,
canoni o altri corrispettivi ed è pertanto soggetta alla giurisdizione del
giudice ordinario (SS.UU. ord. n. 7946 del 2008). Ora, il

petitum

sostanziale della Casa di Cura è di natura esclusivamente patrimoniale,
muovendo dal presupposto che essa vantava un diritto soggettivo al
pagamento al momento della richiesta di decreto ingiuntivo, restando
estranea ai profili di giurisdizione, attenendo al merito, ogni

3

per l’effetto revocando il decreto ingiuntivo opposto per € 1.586.623,90

considerazione relativa alla fondatezza della domanda o alla liquidità ed
esigibilità del credito azionato in via monitoria.
La deliberazione n. 924 del 2005 della Giunta Regionale (e la
deliberazione n. 284 del 2005 del Commissario Straordinario della USL n.
1 di Paola, che ad essa fa riferimento), su cui la Corte di Appello fonda in
gran parte la propria pronuncia, sono d’altro canto successive alla notifica
del decreto opposto e non possono perciò valere, in base ai principi, a
spostare la giurisdizione.

ordinario.
2.- Con il secondo motivo la Casa di Cura ribadisce l’infondatezza
delle eccezioni di controparte non esaminate dalla Corte di Appello in
quanto ritenute assorbite.
2.1.- Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo,
trattandosi di questioni rimesse al giudice di rinvio.
3.-

Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la

sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese,
alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM
la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso,
assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
civili, il 14 gennaio 2014.

Va perciò dichiarata sulla controversia la giurisdizione del giudice

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA