Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1526 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 25/01/2021), n.1526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16436/2019 r.g. proposto da:

O.J., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Ennio

Cerio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Campobasso,

alla via Mazzini n. 112;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO depositato il

18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 09/12/2020 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.J., nativo della Nigeria, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 18 aprile 2019, reso nel procedimento n. 2168/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitario. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne che: 1) il racconto del richiedente (che aveva riferito di aver lasciato la Nigeria a causa di un’ernia ombelicale che gli procurava dolore e che i medici del posto non riuscivano a risolvere), sfornito di qualsivoglia documentazione sanitaria che lo corroborasse, esulava dall’ambito di riconoscimento dello status di rifugiato; 2) dai rapporti internazionali consultati, specificamente individuati ed indicati, non era emerso che la zona della Nigeria di provenienza dell’ O. fosse oggetto di guerre civili o situazioni di conflitto generalizzato; 3) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, non essendo state dedotti e dimostrati stati patologici di rilievo (tale non essendo una mera ernia ombelicale, peraltro carente di certificazione medica), nè specifiche condizioni di vulnerabilità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

1) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2-3, al D.P.R. n. 21 del 2015, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c), e comma 5”. Si assume che l’intera vicenda narrata avrebbe preteso una imprescindibile contestualizzazione e la stessa patologia riferita non avrebbe dovuto considerarsi in termini astratti di gravità, bensì alla luce sia delle precarie condizioni del sistema sanitario nel Paese di origine sia dei ben evidenti limiti, culturali e di istruzione, riferibili al richiedente. Si lamenta, inoltre, il mancato approfondimento riguardo al periodo di permanenza di quest’ultimo in Libia;

2) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32”. Si ascrive al decreto impugnato di aver denegato la protezione sussidiaria “…senza, però, verificare la situazione specifica del Paese di provenienza dell’istante e rimanendo, in sostanza, ancorato al racconto, dallo stesso reso, circa le ragioni che lo avevano indotto a lasciare il Paese”. Si sostiene che “se, da un lato, i fatti costitutivi del diritto alla protezione devono necessariamente essere indicati dal richiedente – su cui grava pure un onere di cooperazione – dall’altro, non può addebitarsi, allo stesso, il silenzio sulla situazione di indiscriminata violenza, come sussistente in Nigeria, datosi il parallelo dovere di cooperazione del Giudicante e la conseguente verifica di credibilità da fondarsi sulle pertinenti informazioni del Paese di origine, assunte, ove necessario, officiosamente… Il Tribunale adito, invece, ha solo apparentemente svolto tale compito di verifica, per giungere ad una decisione in contrasto con le sue stesse premesse”;

3) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32”, lamentandosi il mancato riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

2. Le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione, si rivelano insuscettibili di accoglimento nel loro complesso.

2.1. Invero, il tribunale molisano: 1) non ha dubitato della credibilità del racconto del richiedente protezione circa le già riportate ragioni del suo aver lasciato la Nigeria, ma ha escluso, affatto correttamente, che le stesse rientrassero tra quelle legittimanti la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato (cfr. pag. 2 del decreto impugnato), oltre che della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Ogni argomentazione volta a censurare asserite ragioni di ritenuta inattendibilità dell’ O. si rivela, dunque, non in linea con la suddetta ratio decidendi del provvedimento impugnato; ii) ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che in Nigeria, Delta State, sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (cfr. amplius, pag. 3-4, del menzionato decreto). Va ricordato, allora, che, come chiarito da Cass. n. 29056 del 2019, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè, in tal caso, l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione. Nella specie, peraltro, l’ O. nemmeno ha allegato l’esistenza di fonti alternative che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio; 3) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinare-alla stregua della disciplina, da ritenert applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato l’assenza di stati patologici di rilievo (tale non giudicando una mera ernia ombelicale, peraltro carente di certificazione medica) o di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione.

2.2. A tanto deve solo aggiungersi che: a) è sicuramente vero che l’accertamento che il giudice investito di una domanda di protezione internazionale deve effettuare involge la complessiva situazione socio politica del Paese di provenienza della richiedente asilo, soprattutto (ma non solo) sotto il profilo dello specifico rischio da lui/lei lamentato, ma è altrettanto innegabile che l’eventuale omissione di una puntuale verifica concernente, in particolare, quest’ultimo aspetto può assumere rilevanza esclusivamente laddove sulle circostanze fattuali poste a fondamento della dedotta situazione di rischio il/la richiedente medesimo/a sia considerato attendibile. Nella specie, la ritenuta natura di vicenda esulante dal perimetro della protezione internazionale attribuita al narrato del ricorrente consentiva al tribunale di limitare (come concretamente accaduto) la propria indagine alla sola situazione socio politica della zona della Nigeria di provenienza del primo; b) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 2355 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018); c) circa la valutazione della permanenza in Libia, asserito Paese di transito, oggi dedotta dal ricorrente, la corrispondente doglianza mira ad un accertamento di elementi fattuali che non risultano aver formato oggetto di specifica trattazione nel decreto impugnato, nè sono stati indicati nel loro “se, come, quando e dove” essi siano stati posti al giudice di merito (cfr. Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 6542 del 2004), osservandosi, altresì, quale ulteriore causa di inammissibilità della censura, che nemmeno sono state specificate ragioni di rilevanza di un tale accertamento, non riguardante il Paese di origine e dunque di rimpatrio del richiedente protezione internazionale (cfr. Cass. n. 9302 del 2018, in motivazione).

2.3. Al cospetto del descritto impianto argomentativo, sotteso al diniego di tutte le forme di protezione ftify.r-ri~D e corredato da una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte, i formulati motivi si rivelano complessivamente inammissibili, atteso che il tribunale ha fondato il proprio giudizio su di una lettura integrata, siccome stabilito dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), delle dichiarazioni rese da O.J. e delle informazioni circa il suo Paese di origine ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento sia della protezione maggiore (status di rifugiato e protezione sussidiaria) che di quella minore.

2.4. A fronte di tale corretta operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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