Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1526 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1526 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 9556/2013 proposto da:
MICELI BEATRICE e FERRERI NUNZIO, rappresentati e difesi in
forza di procura speciale in calce al ricorso dall’Avvocato
Roberto Corsello ed elettivamente domiciliati in Roma, Via degli
Scipioni n. 110 presso lo studio dell’Avvocato Carmela
Migliazzo;
– ricorrenti contro
FERRARA ARTURO, FERRARA ADELINA, FERRARA LUISA e
SCIORTINO CARMELA, rappresentati e difesi in forza di procura
speciale in calce al controricorso dall’Avvocato Antonino
Catalano, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste 173,
presso lo studio dell’Avvocato Liliana Terranova;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 22/01/2018

avverso la sentenza n. 230/2013 della Corte d’appello di
Palermo, depositata il 18 gennaio 2013;
udita la relazione della causa. svolta nella camera di consiglio
del 20 ottobre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso.

coniugi Nunzio Ferreri e Beatrice Miceli convenivano in giudizio,
innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Arturo, Adelina e Maria
Luisa Ferrara, affinché il tribunale accertasse e dichiarasse che
gli attori fossero gli esclusivi proprietari della porzione di area
libera annessa alla particella catastale di cui al mappale urbano
n. 32 del Comune di Lercara Friddi, non edificata, confinante
con il fabbricato di proprietà degli stessi e con quello
appartenente ai convenuti. Chiedevano inoltre la cessazione
immediata dell’occupazione abusiva dell’area e di rimuovere la
tettoia illegittimamente installata, nonché di accertare che i
medesimi Ferrara avevano illegittimamente installato nel muro
perimetrale di esclusiva proprietà degli attori una struttura
portante in ferro a supporto di una tettoia a copertura dell’area
libera di cui sopra e, per l’effetto, ordinarne la rimozione, con
richiesta di risarcimento dei danni e il favore delle spese;
che i convenuti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano il
loro difetto di legittimazione passiva, assumendo che la
proprietaria dell’area in contestazione fosse un soggetto
diverso, identificato in Carmela Sciortino, moglie del convenuto
Arturo Ferrara e madre di Adelina e Maria Luisa Ferrara;
che, integrato il contraddittorio nei confronti della
Sciortino, questa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
delle domande attrici e, in via riconvenzionale, l’acquisto per
usucapione sia della striscia di terreno contesa, sia del diritto al
mantenimento della tettoia oggetto di causa;

Ritenuto che con atto di citazione del 2 aprile 2002, i

che, espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di
Termini Imerese, con sentenza depositata il 2 novembre 2005,
dichiarava illegittima l’installazione, nel muro perimetrale
dell’edificio di proprietà degli attori, della struttura portante in
ferro a sostegno della tettoia di copertura dell’area libera,

provvedere, a loro cura e spese, alla rimozione della struttura;
che avverso la sentenza proponevano appello Nunzio
Ferreri e Beatrice Miceli;
che Arturo, Adelina, Maria Luisa Ferrara e Carmela
Sciortino resistevano al gravame proponendo appello
incidentale;
che la Corte di appello di Palermo, con sentenza
depositata il 18 febbraio 2013, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di rimozione
della tettoia, confermando nel resto la sentenza impugnata e
ponendo a carico degli appellanti le spese del primo grado e
metà di quelle d’appello;
che per la cassazione della pronuncia della Corte d’appello
di Palermo ricorrono Nunzio Ferreri e Beatrice Miceli sulla base
di tre motivi;
che Arturo, Adelina, Maria Luisa Ferrara e Carmela
Sciortino si sono costituiti con controricorso.
Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1027 c.c.. in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti contestano la
qualificazione del diritto al mantenimento della tettoia in
termini di servitù atipica, evidenziando che l’utilità che possa
derivare da una tettoia non abbia i caratteri della realità
richiesti dall’art. 1027 c.c., costituendo invero una mera

posta fra le due proprietà, ordinando ai convenuti di

comodità personale e non un’utilità per il fondo che ne possa
accrescere la fruibilità;
che il motivo è infondato;
che la servitù prediale, inquadrata tra i diritti reali limitati
o di godimento su fondo altrui, si distingue dagli altri diritti

lasciato all’autonomia dei privati;
che per le servitù volontarie è rilevante l’accordo
contrattuale o la dispósizione di ultima volontà (Cass. 27 luglio
2006, n. 17121), mentre per gli altri modi di costituzione delle
servitù apparenti – usucapione e destinazione del padre di
famiglia – il contenuto del diritto deve risultare o dalle modalità
di esercizio di fatto della servitù o dallo stato in cui il
proprietario ha posto o lasciato le cose;
che lo schema legale implica l’imposizione, sul fondo
servente, di un peso per l’utilità di altro fondo appartenente a
diverso proprietario, consentendo al proprietario del fondo
dominante di esercitare sul fondo servente facoltà che
altrimenti non avrebbe per il migliore o più ampio sfruttamento
del suo fondo e per il proprietario del fondo servente la
limitazione o compressione delle facoltà di utilizzazione o
fruizione del suo fondo;
che, nel caso di specie, la corte d’appello, con giudizio
insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente un
diritto al mantenimento della tettoia, il cui godimento è stato
protratto per oltre vent’anni, a vantaggio del fondo dominante,
riconoscendone l’utilità prescritta dalla legge;
che con il secondo motivo di ricorso si contesta la
violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 949 c.c. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. I ricorrenti
evidenziano che corte d’appello avrebbe errato nella

reali limitati perché il suo contenuto non è predefinito, ma è

qualificazione della domanda in termini di rivendica, laddove le
parti invece avrebbero introdotto un’azione negatoria della
servitù. Nel caso di specie, infatti, i legittimi proprietari del
bene avevano agito per far dichiarare l’inesistenza di diritti
affermati da altri sulla cosa e ottenere la cessazione della

diritti e servitù sul fondo altrui. Pertanto, l’onere probatorio
sarebbe stato correttamente assolto dagli odierni ricorrenti con
la sola produzione dell’attò pubblico di compravendita versato
in atti;
che il motivo è inammissibile;
che per costante giurisprudenza di questa Corte,
l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione
riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un
accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità
quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo
pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne
risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua
formulazione testuale nonché del contenuto sostanziale, in
relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 24
luglio 2012, n. 12944; Cass. 2 novembre 2005, n. 21208);
che, nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha
chiaramente interpretato la domanda degli attori in termini di
rivendica, così come aveva fatto il tribunale in prime cure, sulla
base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio e
avanzato in sede di gravame con l’atto d’appello;
che con il terzo motivo di ricorso si rileva l’omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 5 c.p.c. La Corte d’appello di Palermo avrebbe del
tutto omesso di esaminare e di pronunciarsi su un fatto
decisivo della vicenda e su un punto specifico dei motivi di

turbativa volta ad affermare, abusivamente e illegittimamente,

appello. I ricorrenti sottolineano che con il quarto motivo di
appello avevano dedotto che il proprio consulente di parte
aveva evidenziato al consulente nominato dal tribunale, sotto il
profilo strettamente tecnico, che la porzione di corte oggetto
del giudizio di rivendica fosse stata rilevata nel mappale urbano

attori e acquistata dalla “coop. L’Arcolaio”. Tale circostanza
sarebbe estremamente rilevante, indicando il segno grafico
della “graffa” la natura pertinénziale dell’area individuata. A
ulteriore conferma di quanto esposto, il consulente di parte
aveva specificato che al catasto, nella scheda relativa all’unità
immobiliare di proprietà attorea, fossero indicati “cortili
usufruibili” fin dal 1939, avvalendosi delle planimetrie e
dell’estratto di mappa datato 1940, allegate alla relazione
tecnica, da cui emergerebbe con chiarezza la titolarità dell’area
oggetto di rivendica in capo agli attori. A fronte di tali
deduzioni, nessuna decisione è stata adottata sul punto dalla
corte d’appello;
che il motivo è inammissibile;
che in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., è consentito denunciare in cassazione oltre
all’anomalia motivazionale che si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa e
obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,
n. 8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo
(Cass. 23 marzo 2017, n. 7472);

di Lercara Friddi “graffata” alla particella 32 di proprietà degli

che nel caso di specie i ricorrenti non si dolgono del
mancato esame di un fatto storico ma della qualificazione
giuridica dell’area oggetto di rivendica in termini di pertinenza
sulla base della presenza del mappale di una “graffatura” e di
ulteriori dati catastali, circostanze che, peraltro, di per sé sole

la “graffatura” è un dato catastale che riveste un esclusivo
rilievo formale (Cass. 21 settembre 2016, n. 18470). I dati
catastali, infatti, non hanno valore di – prova ma di semplice
indizio, costituendo un sistema secondario e sussidiario rispetto
all’insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria (Cass. 3
marzo 2009, n. 5131), che nel caso di specie sono stati ritenuti
inidonei a provare quanto sostenuto dagli attuali ricorrenti;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti,
che si liquidano in complessivi euro 2700,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%
e ad accessori di legge.

non assumono carattere decisivo ai fini del decidere, in quanto

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile, il 20 ottobre 2017.

FunzionzA ,..:
Dott.ssa Donteii, ,

DEPOSITATO
Rom a,

e-,:LLER114,

L

Il Presidente

a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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