Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1526 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 21/01/2011), n.1526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ AQUILA SRL (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato

TIBERIO PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIGNERA G.

SILVIO, giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento

di competenza;

– ricorrente –

contro

CMB SRL (OMISSIS) – Costruzioni Meccaniche Bindi;

– intimata –

avverso la sentenza n. 215/2009 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Avverso la sentenza indicata in epigrafe La Aquila s.r.l. ha proposto istanza di regolamento necessario di competenza affidato a tre motivi.

Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ. ritenendo che l’istanza fosse da rigettare, dovendo essere dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Arezzo o di quello di Perugia.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. che di seguito si riporta:

“1. La Aquila s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Nicosia la C.M.B. – Costruzioni Meccaniche Bindi s.r.l. per sentire pronunciare la risoluzione del contratto di vendita del macchinario alienatole dalla convenuta per inadempimento di quest’ultima oltre la condanna al risarcimento dei danni.

La convenuta resisteva, eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito.

Il tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore di quello di Arezzo (foro delle persone giuridiche) o a favore di quello di Perugia (in base al forum contractus e al forum destinatae solutionis).

La Aquila s.r.l. ha proposto regolamento necessario di competenza affidato a tre motivi. Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimata.

2. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., deducendo la irrituale e incompleta proposizione dell’eccezione formulata nella comparsa di costituzione, atteso che la convenuta aveva affermato solo che (OMISSIS) sarebbe stato il luogo in cui le parti si sarebbero accordate sul regolamento contrattuale, essendo al riguardo irrilevanti i nuovi motivi aggiunti con la memoria depositata ex art. 183 cod. proc. civ. con cui si deduceva che il predetto foro si sarebbe radicato in considerazione del fatto che il contratto si sarebbe concluso al momento del versamento della caparra. La doglianza va disattesa.

Dall’esame della comparsa di costituzione – consentito dalla natura dell’impugnazione che, avendo ad oggetto la competenza, conferisce alla Corte di Cassazione (in tal caso, come in ogni ipotesi di error in procedendo, e’ anche giudice del fatto) il potere di accedere agli atti processuali – e’ risultato che la convenuta aveva eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito (oltre che ex artt. 18 e 19 cod. proc. civ.) ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ. sotto il profilo del luogo in cui, con la formazione del consenso, era sorto il contratto che si sarebbe perfezionato in (OMISSIS) presso la sede operativa della societa’ nonche’ relativamente al luogo di esecuzione dell’obbligazione di consegna del bene (che sarebbe avvenuta nello stabilimento di (OMISSIS) con la traditio del macchinario al vettore incaricato del trasporto), mentre il successivo riferimento al luogo in cui sarebbe stata data la caparra, quale luogo di conclusione del contratto, e’ del tutto irrilevante anche per quel che si dira’ infra.

Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1385 cod. civ. deduce che il momento perfezionativo del contratto non poteva identificarsi con il versamento della caparra che, essendo un patto accessorio al contratto, attiene al momento dell’esecuzione del negozio; in realta’, il contratto di vendita si era perfezionato nel momento e nel luogo in cui era pervenuta ad essa acquirente la conferma d’ordine del 7-10-2002 trasmessa via fax dalla venditrice: tale conferma d’ordine non poteva non considerarsi accettazione ne’ considerarsi una nuova proposta per il solo fatto che recava le parole aggiornamento dell’offerta, essendo stato il contenuto del contratto gia’ concordato telefonicamente, come era stato confermato dalla stessa convenuta con la comparsa di risposta:

in ogni caso, foro competente sarebbe quello di Nicosia anche nel caso in cui dovesse farsi riferimento al luogo in cui era stata versata la caparra corrisposta tramite bonifico disposto presso la filiale di (OMISSIS) della Banca “La Riscossa di Regalbuto”- Il motivo e’ infondato.

La sentenza ha correttamente escluso che la conferma d’ordine inviata via fax nella sede dall’acquirente in (OMISSIS) il 7-10-2002 dalla CMB integrasse atto di accettazione del contenuto del contratto (che, secondo la ricorrente, sarebbe stato gia’ concordato telefonicamente) e potesse cosi’ radicare la competenza per territorio del tribunale adito. Ed invero dall’esame degli atti e’ emerso che: a) la suddetta conferma d’ordine, con cui era dalla venditrice inviato l’aggiornamento della precedente offerta formulata il 30-9-2002 sempre dalla CMB, conteneva una serie di modifiche della precedente proposta in ordine alla prestazione convenuta e al prezzo pattuito; b) la previsione “validita’ dell’offerta: 10 gg. data odierna”, ivi contenuta, era evidentemente incompatibile con l’asserita conclusione del contratto che avrebbe determinato effetti vincolanti riconducibili alla (ormai definitiva) accettazione; c) l’espressione “…….la caparra confirmatoria al perfezionamento dell’ordinazione sara’….. ” stava a significare che fra le clausole contrattuali proposte dalla venditrice era prevista la dazione della caparra al momento della (futura) conclusione del contratto che si sarebbe per l’appunto perfezionato con l’ordinazione, logicamente da parte dell’acquirente che avrebbe dovuto accettare le nuove condizioni formulate con la conferma predetta, sicche’ – come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata – il riferimento alla caparra era inteso non nel senso che il contratto si sarebbe perfezionato con il versamento della caparra ma piuttosto che questa sarebbe dovuta corrispondersi al momento del perfezionamento del contratto, momento successivo per l’appunto coincidente con l’ordinazione che l’acquirente avrebbe dovuto comunicare alla venditrice nel sua sede; d) il riferimento agli accordi telefonici, ai quali pure si faceva riferimento nella citata conferma d’ordine stava significare che le parti avevano concordato non il contenuto del contratto – che doveva ancora essere pattuito e si sarebbe perfezionato previa accettazione delle nuove condizioni formulate – ma per l’appunto l’aggiornamento dell’offerta, ovverossia l’invio di una nuova proposta da formulare in base alle indicazioni e alle esigenze, comunicate telefonicamente, dell’acquirente.

Il terzo motivo (erroneamente indicato come quarto) denuncia il vizio di omessa o comunque insufficiente motivazione, deducendo che era mancata una indagine approfondita in ordine alla natura della conferma d’ordine e se la caparra confirmatoria possa ritenersi rilevante ai fini della conclusione del contratto.

Il motivo e’ inammissibile.

Poiche’ in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla prospettazioni delle parti, i vizi di motivazione del giudice “a quo”perdono ogni rilievo, giacche’ a tale eventuale manchevole attivita’- peraltro nella specie insussistente – sopperisce la Corte, la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato “error in procedendo”, provvede direttamente alla motivazione, che si sostituisce a quella del giudice di merito (Cass. 22526/2006)”.

Pertanto, l’istanza va rigettata, dovendo essere dichiarata la competenza per territorio del tribunale di Arezzo nella cui circoscrizione rientra la sede della convenuta o a favore di quello di Perugia in base al forum contractus e al forum destinatae solutionis (quest’ultimo non controverso); va assegnato il termine per la riassunzione del giudizio di mesi tre decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

rigetta l’istanza; dichiara la competenza per territorio del tribunale di Arezzo o di quello di Perugia con termine per la riassunzione del giudizio di mesi tre decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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