Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1526 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24513-2013 proposto da:

COMPAGNIA FINANZIARIA & LEASING SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.M. nq di erede di MANTOVANI

ENRICA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 31,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato DOMENICO ANTONIO MORANO giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI COMO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO DI COMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DI DOMENICO per delega

dell’Avvocato MORANO che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La Compagnia Finanziaria & Leasing S.p.A. nonchè M.M., in qualità di erede di M.E., propongono otto motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 74/12/13 del 9 aprile 2013 con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia – decidendo in sede di rinvio a seguito di sent. C. Cass. n. 3347/11 – ha ritenuto legittimi l’avviso di classamento (cat. D/8, con rendita di Lire 57.975.000, pari ad Euro 29.941,59) e quello di liquidazione ed irrogazione di sanzioni loro notificati dall’amministrazione finanziaria, nel (OMISSIS), in relazione ad un appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) di un fabbricato sito in Como, e fatto oggetto di permuta tra le parti nel (OMISSIS).

In particolare, ha ritenuto la CTR che: – il giudizio di rinvio dovesse essere circoscritto a quanto rilevato dalla corte di cassazione, vale a dire “alla questione dell’attribuzione della rendita catastale all’unità immobiliare oggetto dell’atto di classamento impugnato”; – tale attribuzione di rendita e relativo classamento fossero legittimi, vertendosi nella specie non già di un appartamento abitativo, ma di uno spazio commerciale open space di circa 400 m2 strettamente collegato, con scala mobile e rampa di scale interne, ai piani inferiori destinati ad attività commerciale; il tutto come da variazione presentata dalla proprietà nel 1987 per cambio di destinazione in attività commerciale.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. a); per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, posto che l’avviso di liquidazione qui impugnato, avente ad oggetto imposta principale e non complementare, era stato notificato oltre il termine triennale decorrente dalla richiesta di classamento presentata dalla proprietà all’UTE il 19 giugno 1998.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10; per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la carenza di motivazione dell’avviso di classamento, privo di stima diretta necessaria per gli immobili in classe “D”.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per erronea determinazione della rendita catastale, nella specie attribuita utilizzando – quale moltiplicatore del valore venale del bene – un tasso di fruttuosità superiore a quello (2%) applicato ai piani sottostanti del medesimo fabbricato.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; per avere il giudice di rinvio omesso di riscontrare due questioni poste dai ricorrenti, concernenti l’illegittimità della determinazione della rendita e l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, in quanto notificato oltre il termine triennale di decadenza; ciò, nonostante che il riscontro di tali questioni non fosse precluso dalla decisione di cassazione con rinvio.

p. 1.2 Questi motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, in quanto non tengono in alcun conto le peculiarità del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c..

Costituiscono principi giurisprudenziali assodati quelli in base ai quali: all’accoglimento del ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia consegue che la corte del rinvio, quale nuovo giudice di merito, debba limitare il riesame fattuale alle sole circostanze attinenti ai punti decisivi indicati nella sentenza di cassazione, nonchè a quelle che risultino legate ad essi da un nesso di dipendenza logica (giusta il principio del “ne bis in idem”, applicabile anche all’annullamento per vizio di motivazione), valutando nuovamente quei punti della controversia ritenuti, nella sentenza di annullamento, potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa rispetto a quella annullata; il giudice di rinvio ha dunque il potere/dovere di svolgere un nuovo apprezzamento complessivo della vicenda processuale, ma solo entro l’ambito dei rilievi contenuti nella sentenza di cassazione in relazione alle statuizioni di appello cassate (Cass. nn. 16171/15; 8244/05; 17266/02); – il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento, e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno; ciò perchè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla, o a limitare, gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità; con la conseguenza che deve escludersi, tra il resto, la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda (dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini) pur essendo la stessa rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del processo (Cass. ord. n. 7656 del 04/04/2011); – quello di rinvio è un giudizio a cognizione limitata, in quanto il “thema decidendum” è circoscritto dall’ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, sicchè il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione (Cass. n. 9474 del 19/05/2004).

Ciò posto in linea generale, va osservato come la sentenza n. 3347/11 tra le parti, con la quale questa corte di legittimità ha cassato la sentenza di appello, rinviando la causa ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, abbia ritenuto fondato il ricorso per cassazione limitatamente al terzo motivo colà proposto; con il quale i ricorrenti avevano dedotto un vizio di motivazione.

Vizio costituito dal fatto che il giudice di appello aveva fondato il proprio convincimento di merito su una sentenza CTR (n. 332/43/00) concernente il classamento di un immobile posto ad un piano dello stabile diverso da quello oggetto del presente giudizio: “essendo pacifico tra le parti che l’attuale ricorrente ha, con atto di permuta, ceduto l’immobile sito al terzo piano per acquistare quello sito al quarto piano, e riferendosi le due sentenze ad immobili diversi, il giudice a quo avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica per i cespiti oggetto del classamento in esame, o motivare in ordine all’identità tra le caratteristiche dei due immobili”.

Oggetto del rinvio non era dunque l’applicazione di un determinato principio di diritto, bensì – alla stregua di quanto accade in ipotesi di cassazione ai sensi del n. 5) e non del n. 3) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, la motivata riconsiderazione di un determinato e non altrimenti estendibile elemento di fatto; costituito dalle caratteristiche rivestite dallo specifico immobile dedotto in giudizio, e dalla congruità del classamento con attribuzione di rendita di cui esso era stato fatto oggetto con gli avvisi impugnati.

Sempre dalla sentenza di rinvio si desume, inoltre, il ritenuto assorbimento degli altri due motivi di ricorso proposti dai contribuenti, rispettivamente concernenti “l’incompletezza della sentenza”, ed un ulteriore vizio motivazionale con il quale si censurava il “tasso di fruttuosità” ritenuto corretto dal giudice di merito quale fattore di moltiplicazione nella determinazione della rendita catastale. Censura, quest’ultima, in ordine alla quale la sentenza di legittimità ha inoltre rilevato l’inammissibilità per difetto del necessario requisito legale di autosufficienza.

Posto che, come premesso, nel giudizio di rinvio non possono essere nuovamente dedotti aspetti che hanno già trovato una definitiva soluzione in corso di causa risultando in tal modo coperti da giudicato interno ancorchè implicito – consegue evidente l’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione qui in esame.

Essi sono infatti volti a suscitare una nuova pronuncia su aspetti di causa ormai definiti e preclusi, quali: – l’asserita decadenza dell’amministrazione finanziaria per mancato rispetto del termine triennale D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 2, lett. a), (primo e quinto motivo di ricorso); – la carenza di motivazione degli atti impositivi e, in particolare, dell’avviso di classamento (terzo motivo); profilo preliminare rispetto al merito del classamento e che, ove ritenuto fondato, questa corte di legittimità non avrebbe ritenuto assorbito; – il tasso di fruttuosità nella specie applicabile (quarto motivo), sul quale, come detto, la sentenza di rinvio si è anzi espressamente pronunciata con affermazione che non è stata soltanto dì assorbimento, ma anche di inammissibilità della censura; per ciò solo non più proponibile.

p. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, artt. 4 e 9, con conseguente illegittimità del classamento dell’immobile e, in particolare, inapplicabilità nella specie della categoria “D”; trattandosi di “un normale appartamento sito al terzo piano di un normale condominio ad uso abitativo sito nel centro storico di Como, di particolare valore architettonico, a cui si accede solamente dal ballatolo condominiale”, non già di un fabbricato ad uso commerciale ed insuscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Tale circostanza risultava anche dall’autonoma e definitiva attribuzione di accatastamento notificata alla M. nel dicembre 2004, con classificazione C2 e rendita di Euro 723,04.

Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; nonchè motivazione contraddittoria ed insufficiente. Per avere la CTR omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva basato il proprio convincimento su un elemento – la richiesta di variazione per destinazione commerciale presentata dalla proprietà all’UTE dieci anni prima della permuta – inconferente poichè, come risultante da perizie tecniche di parte prodotte in giudizio, tale richiesta si riferiva ad una solo provvisoria destinazione ad uso commerciale dell’appartamento del 3^ piano (dedotto in una locazione poi cessata, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a fine rapporto); sicchè la situazione reale dell’appartamento non era più quella descritta nella richiamata variazione del 1987.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dalla descrizione dell’immobile contenuta nella perizia redatta dal geometra T.A. e nella dichiarazione giurata dell’architetto Ma.; risultanze dalle quali emergeva come, già prima della permuta, fosse venuto meno qualsivoglia collegamento funzionale tra l’appartamento abitativo in oggetto ed i piani sottostanti adibiti a negozio su più livelli.

Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; costituito dalla evidente sproporzione tra la rendita attribuita all’ immobile in oggetto, posto sul solo terzo piano (Lire 57.975.000), e quella complessivamente attribuita – con sentenze CTP Como 51/05/99 e CTR Lombardia 332/43/2000 – a tutti e tre i piani sottostanti (Lire 58.149.760).

p. 2.2 Nemmeno queste doglianze possono trovare accoglimento.

Esse mirano infatti ad inammissibilmente suscitare nella presente sede di legittimità – quasi si trattasse un “quinto” grado di giudizio – un’ulteriore rivisitazione dei risvolti fattuali ed estimativi della vicenda.

I cui contorni essenziali muovono dall’alternativa tipologica dell’immobile in oggetto che, secondo i ricorrenti, avrebbe natura di normale unità abitativa raggiungibile soltanto dal ballatoio condominiale ma che, secondo il giudice di merito, costituirebbe invece uno spazio commerciale open space di circa 400 m2 strettamente collegato, con scala mobile e rampa di scale interne, ai piani inferiori destinati ad attività commerciale. E ciò in forza di un convincimento che ha ritenuto di valorizzare l’istanza di variazione precedentemente proposta dai contribuenti, e ritenuta probante anche con riguardo al periodo della permuta e di emissione degli avvisi qui impugnati.

Si tratta dunque di una valutazione prettamente fattuale, così come è a dire in ordine al giudizio concernente lo stato dei luoghi e l’interdipendenza funzionale dei locali; che il giudice di merito ha ritenuto connotati da una “colleganza stretta” tra l’immobile in oggetto e quelli – pacificamente commerciali perchè adibiti a negozio plurilivello – posti ai piani inferiori; così come garantita “mediante scala mobile e rampa di scale interna che accede al piano inferiore (…)”.

Si verte di valutazione fattuale congruamente argomentata e qui intangibile sotto tutti i profili lamentati: – inclusione nella categoria “D”; – individuazione delle fonti probatorie del convincimento di giudice di merito; – efficacia dimostrativa attribuibile al classamento di immobili contigui.

Tutto ciò va detto, a fortiori, della doverosa considerazione degli attuali limiti di rilevanza del vizio di motivazione, così come evincibili dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; disposizione – qui applicabile ratione temporis – che ha trovato un preciso ed assai rigoroso assetto interpretativo nella sentenza SSUU n. 8053/14, la quale ne ha affermato l’applicabilità anche in sede di impugnazione delle sentenze della commissione tributaria regionale.

Senonchè, appare evidente dallo stesso tenore delle censure qui in discussione come non si tratti, nella specie, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, bensì della contestazione di una delibazione fattuale resa, ed argomentata, dal giudice di merito proprio all’esito della disamina di tutti gli elementi della fattispecie concreta.

Il ricorso va dunque rigettato; stante la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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