Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15259 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 24/06/2010), n.15259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – Sezione Polizia Stradale di Aosta, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

S.M.D., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato MAZZAROPPI Lucio,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Casalmonferrato n. 21, presso

l’Avvocato Paolo Papa;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Pontecorvo n. 347/05,

depositata in data 14 dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto che la

Corte disponga la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale Ciccolo, il quale si è riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 14 dicembre 2005, il Giudice di pace di Pontecorvo accoglieva l’opposizione proposta da S.M. D. avverso il verbale di contestazione, elevato dalla Polizia stradale di Aosta il 10 febbraio 2005, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, avvenuta il 30 dicembre 2004 sulla strada (OMISSIS).

Il Giudice rilevava innanzitutto che la costituzione dell’amministrazione poteva avvenire o in cancelleria ovvero in udienza, con consegna della memoria di costituzione e della allegata documentazione nelle mani del giudice; e poichè nessuna di tali evenienze si era verificata nel caso di specie, il Giudice dichiarava la contumacia dell’amministrazione, che aveva inviato una comunicazione a mezzo del servizio postale; dichiarazione, questa, che comportava la impossibilità di tener conto della documentazione allegata.

Quanto alla costituzione in Cancelleria, il Giudice di pace rilevava che la Dott.ssa R.W. si era costituita in cancelleria su delega del Prefetto di Frosinone del 27 settembre 2005, depositata in atti, ma agli atti non risultava la delega al medesimo Prefetto da parte della Dott.ssa V.P., a sua volta delegata dal Presidente della Regione Valle d’Aosta, quale titolare in quella regione delle funzioni prefettizie, a rappresentare e difendere l’ente resistente. La mancanza di tale delega comportava la nullità dell’attività difensiva svolta e non consentiva quindi di tener conto della documentazione depositata in cancelleria.

Nel merito, il Giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo violato il principio della contestazione immediata della violazione, in quanto l’apparecchiatura utilizzata (autovelox 105 59705) permetteva l’immediata rilevazione dell’illecito e la non elevata velocità avrebbe consentito la possibilità di fermare il veicolo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell’Interno – Sezione Polizia Stradale di Aosta sulla base di due motivi; resiste, con controricorso, l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 171 cod. proc. civ., comma 3, e della L. legge n. 689 del 1981, art. 22, come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2004, nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 2.

Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia erroneamente dichiarato la sua contumacia pur essendosi esso Ministero ritualmente costituito mediante spedizione a mezzo posta del fascicolo presso la cancelleria. Invero, posto che per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale deve ritenersi ammissibile il deposito del ricorso della L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23 a mezzo del servizio postale, ragioni di parità delle parti impongono di ritenere ammissibile la costituzione dell’amministrazione con il medesimo mezzo.

Dalla erronea dichiarazione di contumacia dell’amministrazione discende, ad avviso del Ministero ricorrente, la nullità della sentenza, perchè la detta dichiarazione di contumacia ha impedito al giudice di pace di prendere in considerazione l’eccezione di incompetenza tempestivamente formulata.

Con il secondo motivo, il ricorrente Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., n. 1 bis, lett. f). Tale disposizione consente, infatti, che la contestazione immediata non venga effettuata nel caso in cui, come in quello di specie, l’accertamento della violazione sia avvenuto a mezzo dei dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4.

Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, formulata dalla controricorrente.

In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la notificazione del ricorso per cassazione nei confronti dell’opponente che sia stato autorizzato a stare in giudizio di persona e non abbia fatto dichiarazione di residenza o di domicilio nel Comune del giudice adito, va eseguita presso la parte personalmente e non, pena la sua inesistenza, mediante deposito presso la cancelleria del primo giudice, atteso che la L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 5, il quale prescrive, in presenza delle suddette condizioni, che le notificazioni vengano eseguite mediante deposito in cancelleria, trova applicazione nei confronti dei soli atti intermedi del processo, non già dell’atto di impugnazione della sentenza (Cass., n. 8883 del 2006).

Ne consegue che, ai fini della valutazione della tempestività della impugnazione, non può tenersi conto della notificazione della sentenza avvenuta all’amministrazione presso la cancelleria dell’ufficio del giudice di pace in data 27 gennaio 2006, come dedotto dalla controricorrente, dovendosi invece ritenere applicabile il termine lungo, nella specie osservato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

Dall’esame degli atti, consentito in questa sede in considerazione della natura del vizio dedotto, emerge infatti che l’amministrazione ricorrente ha provveduto a spedire alla Cancelleria del Giudice di pace di Pontecorvo la documentazione posta a fondamento della contestazione, e di tale circostanza da atto la stesa sentenza impugnata. Nel ritenere che detta documentazione non fosse stata depositata dall’amministrazione e nel ritenere conseguentemente non proposta l’eccezione di incompetenza territoriale, il Giudice di pace non ha quindi considerato che, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 98 del 2004), è ora consentito l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione e che quindi deve ritenersi ammesso l’utilizzo del medesimo strumento in favore dell’Amministrazione non solo per la trasmissione all’Ufficio giudiziario competente per il giudizio di opposizione della documentazione posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio opposto, ma anche per il deposito della memoria di costituzione (in tal senso, v. Cass., n. 1205 del 2009, non massimata, la quale, in motivazione, ha ritenuto regolare la costituzione in giudizio da parte della Prefettura, avvenuta tramite spedizione del relativo plico, comprensivo della comparsa e dei documenti prodotti, a mezzo posta, sulla base del rilievo che “sussiste una identica ratio con la fattispecie decisa con sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004, con la quale è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso oppositivo a mezzo del servizio postale”).

Quanto, poi, alla produzione documentale da parte dell’amministrazione opposta, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “nel giudizio di opposizione all’ordinanza – ingiunzione, disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, l’inosservanza della forma prevista dal citato art. 23, comma 2, per far pervenire al giudice la documentazione ivi specificata, non incide sullo scopo al quale è preordinata la previsione normativa, sicchè il fatto che la documentazione sia stata inviata per posta (anzichè essere depositata in cancelleria) non determina alcuna nullità, nè comporta l’irrilevanza della stessa documentazione, una volta che essa sia stata acquisita al fascicolo processuale e non sussista alcun dubbio sulla sua provenienza” (Cass., n. 1572 del 1996). In senso analogo, v. Cass., n. 8037 del 2002, secondo cui “nell’opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall’amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell’amministrazione opposta. Pertanto il giudice adito deve valutarli – tenendo conto della ripartizione dell’onere probatorio a carico di ciascuna delle parti – in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria”.

Nè può essere trascurato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 5160 del 2009, secondo cui “l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 cod. proc. civ., comma 3; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione”.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata perchè il Giudice di pace di Pontecorvo non ha esaminato l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dal Ministero dell’Interno.

All’accoglimento del motivo di ricorso, consegue poi la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Courmayeur, posto che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell’opposizione a sanzione amministrativa si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che, di regola, coincide – quando non risulti diversamente – con il luogo dell’accertamento (Cass., n. 14818 del 2009).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, essendo devoluta la cognizione del merito dell’opposizione al Giudice di pace di Courmayeur, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, previa riassunzione nei termini di legge.

Al giudice dichiarato competente è rimessa altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Giudice di pace di Courmayeur, dinnanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità, previa riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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