Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15258 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 24/06/2010), n.15258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso e

giusta Delib. G.M. 3 aprile 2006, n. PG 5352, dall’Avvocato GNONI

Santo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46,

presso il dott. Gian Marco Gres: (Studio Grez e Associati s.r.l.);

– ricorrente –

contro

A.E.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Emilia n. 2540 del

2005, depositata in data 13 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

è presente l’avv. FAUSTO BUCCELLATO (per delega);

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 13 gennaio 2006, il Giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l’opposizione proposta da A. E. avverso il verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia il 23 dicembre 2004.

Il Giudice riteneva che dovesse essere accolto il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta la incompletezza del verbale di contestazione, per la genericità della motivazione quanto alla mancata contestazione immediata della violazione.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di Reggio Emilia sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S..

Nel ritenere che il richiamo all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), contenuto nel verbale di contestazione, fosse insufficiente a dare conto delle ragioni della mancata contestazione immediata, il Giudice di pace avrebbe male interpretato detta disposizione, non tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 1 ter, il quale prescrive la specifica indicazione dei motivi che non hanno consentito la contestazione immediata della violazione solo nel caso in cui tali motivi siano diversi da quelli individuati nel precedente comma 1 bis.

Nella specie, l’accertamento della violazione era appunto avvenuto con apparecchiatura elettronica e quindi non vi era necessità di specificazione a verbale delle ragioni della mancata contestazione immediata.

Con il secondo motivo, il Comune denuncia vizio di motivazione omessa e comunque insufficiente, per avere il Giudice di pace fatto discendere l’accoglimento del motivo di opposizione concernente l’incompletezza del verbale dalla dedotta mancanza delle pagine 3 e 5 del verbale notificato. In realtà, avendo l’opponente fatto discendere da detta incompletezza del verbale la lesione di un proprio diritto di difesa, nel caso di specie nessuna lesione del diritto di difesa poteva dirsi intervenuta, stante l’opposizione proposta dalla destinataria del verbale asseritamente incompleto.

Il primo motivo è fondato.

L’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), dispone che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, nei seguenti casi: “(…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Al comma 1 ter, il medesimo articolo prevede che “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (…)”.

E’ sufficiente la lettura congiunta delle due disposizioni per rendere evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice di pace di Reggio Emilia, nel ritenere inidonea la indicazione contenuta nel verbale di contestazione delle condizioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), a fornire idonea giustificazione della mancata contestazione immediata della infrazione.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nei casi di violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura “autovelox”, “la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati” (cass., n. 23306 del 2004). L’eccesso di velocità deve quindi essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza “prima” del transito del veicolo davanti agli agenti, “poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti¯ (Cass., n. 9308 del 2007).

Si deve solo aggiungere che l’applicazione della richiamata normativa non muta nel caso in cui il limite di velocità superato dal conducente dell’auto sia di 50 kmh, come sembra ipotizzare il Giudice di pace, laddove rileva che, nel caso di specie, la sussistenza di una circostanza esimente dall’obbligo di contestazione immediata richiedeva una obiettiva specificazione di essa nella motivazione dell’atto di accertamento, dal momento che la normativa stessa non pone alcun onere motivazionale aggiuntivo nel caso in cui il limite di velocità superato dal conducente sia particolarmente basso.

Fondato è altresì il secondo motivo, dal momento che il Giudice di pace non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali l’incompletezza del verbale notificato all’opponente comportasse una lesione del diritto di difesa, avendo l’opponente tempestivamente proposto opposizione. Del resto, avendo il Giudice di pace rilevato la incompletezza del verbale quanto alla indicazione delle garanzie difensive, è appena il caso di rilevare che, nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo di chiarire che “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (Cass., n. 19819 del 2006).

In conclusione, essendo fondati entrambi i motivi nei quali si articola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia, il quale procederà all’esame delle ulteriori ragioni di opposizione dedotte dall’opponente.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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