Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15258 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2186-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S.

SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato FORENSE SRL GNOSIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA CONTACT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE;

– controricorrente –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALMAVIVA CONTACT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA

BRUZZONE;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 6914/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

 

Fatto

La soc. Almaviva Contact spa impugnava, nei confronti dell’Agente per la Riscossione, la cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata il 5/10/11, recante un ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale (OMISSIS) di Roma, e relativo a “somme dovute dopo la sentenza n. 126/3/11 della C.T.R. Lazio”, somme pretese a titolo di imposta di registro e per l’anno 2004, per l’importo di Euro 1.388.895 (di solo capitale).

Con il predetto ricorso, la contribuente eccepiva la mancanza dall’avviso di liquidazione; la illegittimità della cartella per difetto di motivazione, l’omessa sottoscrizione della cartella.

La difesa di Equitalia, costituendosi, evidenziava, tra l’altro, come “le somme iscritte a ruolo risultavano essere dovute dalla ricorrente e dalla coobbligata in solido Telecontact Center spa a seguito della sentenza n. 126/3/11 della C.T.R. del Lazio”. Evidenziava, inoltre, che la società Telecontact aveva impugnato la medesima cartella e che il suo ricorso era stato dichiarato inammissibile, dalla CTP di Napoli (sentenza n. 65/28/12), in quanto l’eccezione formulata sulla mancata emissione dell’atto presupposto andava rivolta all’ente impositore che non era stato chiamato in giudizio.

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 416/14/13 respingeva il ricorso ritenendo l’illegittimità dell’atto non preceduto dall’avviso di liquidazione. Con atto di appello, Equitalia spa impugnava la sentenza lamentando la mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell’ente creditore, chiedendo alla CTR di ordinare all’Ente creditore il deposito dell’avviso di liquidazione e dei documenti di notifica, oltre all’annullamento della condanna alle spese.

La soc. contribuente, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in appello, per sopravvenuta formazione del giudicato esterno favorevole nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della società coobbligata solidale. Infatti, la sentenza n. 178/3/13 emessa dalla CTR di Napoli, favorevole alla contribuente pronunciata nei confronti della società coobbligata Telecontact Center spa, in riforma della sentenza della CTP di Napoli n. 65/28/12, era passata in giudicato.

La CTR di Napoli, con la sentenza qui impugnata n. 6914/48/14, rigettava l’appello dell’Agente per la Riscossione, in ragione del sopravvenuto giudicato esterno favorevole, determinatosi nei confronti della coobbligata TELECONTACT Center spa.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso Equitalia Sud spa deducendo:

– Violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata, nell’aver esteso alla società Almaviva il giudicato favorevole formatosi in capo alla coobbligata solidale (Telecontac Center), per ragioni a questa personali, aveva violato disposto di cui all’art. 1306 c.c., comma 2.

Si costituiva la contribuente ALMAVIVA Contact spa, con controricorso.

Si costituiva altresì l’Agenzia delle Entrate che depositava controricorso e proponeva ricorso incidentale eccependo:

– Violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, e art. 2009 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., deducendo l’inopponibilità della sentenza relativa alla Telecontact Center spa, in quanto fondata su ragioni personali del condebitore, inopponibile al creditore.

La ALMAVIVA Contact spa, replicava con controricorso al ricorso incidentale dell’Agenzia. E depositava, inoltre, memoria ex art. 380 bis c.p.c., per l’odierna udienza chiedendo l’inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso principale deve essere accolto, assorbito il ricorso incidentale.

Risulta essenziale, ai fini della definizione della presente controversia, valutare se e in che misura il passaggio in giudicato della sentenza, che ha annullato il medesimo avviso di accertamento nel separato giudizio nei confronti della Telecontact Center s.p.a., possa essere fatto valere anche dalla contribuente Almaviva spa, quale responsabile solidale, nel diverso e separato giudizio dalla stessa qui proposto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, con plurime pronunce, rilevato che, ai sensi dell’art. 1306 c.c., comma 2, in materia di obbligazione solidale, la sentenza favorevole resa nei confronti di un condebitore solidale può essere opposta dagli altri debitori solidali, salvo che questa sia fondata su ragioni personali dei condebitore. “Nella specifica materia tributaria, questa Corte (Cass. civ., 9 febbraio 2018, n. 3204) ha ritenuto applicabile l’art. 1306 c.c., anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento, facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore) sull’avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti si sia direttamente formato un giudicato. Si è precisato, in particolare, che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre all’Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con riferimento all’epoca della decisione” (Cass. civ., n. 22885/2005; Cass. civ. n. 14696/2008; Cass. civ., n. 14814/2011; Cass. civ., n. 9577/2013; Cass. civ., n. 7255/1994).”

Come detto, tuttavia, “il limite alla estendibilità del giudicato esterno alla controversia instaurata dal condebitore solidale può trovare fondamento unicamente nel caso in cui la pronuncia non ha deciso su questioni personali del condebitore nei cui confronti la stessa è stata resa, in quanto la natura strettamente personale della pronuncia interrompe la valutazione della unitarietà della pretesa. “Cass. n. 19784/19.

La norma, in esame consente, quindi, l’estensione del giudicato, formatosi nel giudizio promosso dal coobbligato, solo quando tale giudizio abbia definito il rapporto obbligatorio con pluralità di parti. Ossia, ad es., quando sia dichiarata l’inesistenza dell’obbligazione o se ne sia accertata l’esistenza, con contenuto

o caratteristiche diverse, così definendo una diversa conformazione del rapporto obbligatorio.

Nella fattispecie in questione, tuttavia, nulla di tutto ciò è accaduto, in quanto il giudicato esterno opposto da ALMAVIVA è basato proprio su una ragione “personale” relativa alla coobbligata TELECONTACT, che ha lamentato di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di rettifica presupposto. Ha opposto, cioè una ragione insuscettibile di produrre effetti nei confronti dell’odierna ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto, assorbito il ricorso incidentale. La sentenza va cassata con rinvio per l’esame degli altri motivi.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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