Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 28/04/2009, dep. 24/06/2010), n.15257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO

REGOLO 12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCARELLI STANISLAO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3322/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13/10/06, depositata il 07/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Napoli il 7 novembre 2006 respingeva l’appello proposto da P.P. avverso C.R., per impugnare la sentenza resa il 30 luglio 2003 dal tribunale di Benevento, relativa ad azione di regolamento di confini e usucapione di un terreno conteso tra le parti (in (OMISSIS), contrada (OMISSIS), fg (OMISSIS) part. (OMISSIS) e partt. (OMISSIS) e (OMISSIS)). P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28 dicembre 2007.

C. è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando la tardività del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio, trattenuta una prima volta la causa a decisione, a seguito di riconvocazione in data 12 novembre 2009 emetteva ordinanza ex art. 384 c.p.c.; rilevava che il ricorso era inammissibile per ragioni diverse da quelle di cui alla relazione notificata ex art. 380 bis c.p.c. e assegnava alle parti termine per memorie ex art. 384 c.p.c..

Parte ricorrente depositava nuova memoria.

Nel giudizio d’appello l’intimato era domiciliato in Napoli, alla via Duomo n. 266, presso l’avv. Barretta. La notifica del ricorso per cassazione venne colà tentata il 19 dicembre 2007, ma la relata dell’ufficiale giudiziario risultò negativa a causa di trasferimento alla via (OMISSIS). La notifica fu reiterata con successo il 28 dicembre 2007, cinque giorni dopo lo spirare del termine lungo per l’impugnazione.

Parte ricorrente non è in tal caso incorsa in decadenza dall’impugnazione atteso che la ripresa del procedimento notificatorio, con richiesta all’ufficiale giudiziario di nuova notifica, è intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Cass. SU 17352/010).

Con l’unico motivo di ricorso, la P. lamenta tutti i possibili vizi di motivazione (così contemporaneamente lamentando sia la omissione che la contraddittorietà della motivazione, il che è evidentemente contraddittorio) per errata valutazione degli elementi probatori acquisiti ai fini della dichiarazione di acquisto per usucapione della zona di terreno in contestazione. Il motivo è privo della indispensabile chiara indicazione del fatto controverso, in relazione alla quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, come vuole l’art. 366 bis c.p.c..

Le Sezioni Unite (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08; 16528/08) hanno infatti chiarito che la censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve pertanto essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass. 8897/08;

16002/07). Tale formulazione non si rinviene nel ricorso, esposto con narrazione complessa, senza concentrare in un punto riassuntivo la censura specificamente dedotta.

Il ricorso è inoltre inammissibile perchè si risolve nella richiesta di un riesame del merito della vicenda, richiesto in guisa di rinnovo del giudizio d’appello, giustificato contrapponendo alla tesi dei giudicanti quella del ricorrente. Ma il ricorso per cassazione, quando richiede una nuova valutazione di risultanze probatorie, è ammissibile solo nei limiti del controllo della logicità e congruità della motivazione. A tal fine il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. 11886/06; 8960/06;

7610/06). Ciò è del tutto mancato nell’atto in esame, che continua a rinviare a quanto asseritamente dichiarato dai testi escussi, alla relazione peritale, alla presunta inveridicità della natura de relato delle dichiarazioni di alcuni testi, senza però riportare per intero il testo delle deposizioni o della ctu. In tal modo non consente alla Suprema Corte, che non ha accesso agli atti di causa quando sia denunciato un vizio in indicando, di verificare la sussistenza dei vizi e soprattutto la loro decisività, cioè l’idoneità a ribaltare la valutazione complessiva data dal giudice di merito, a causa della sua illogicità o palese insufficienza, che non risultano palesi dalla lettura della sentenza.

Una volta di più va quindi ricordato che “Il disposto dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.” (Cass. 15805/05; 9243/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile tenuta, il 28 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

 

 

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