Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15257 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25553-2013 proposto da:
MAGI FEDERICO MGAFRC95D21F205U, MAGI LAURA
EMANUELA, MAGI MARCO, gli ultimi due rapprentati da MAGI
UMBERTO MGAMRT6OTO4F205V, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO FALCITELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato
FAUSTA MATTEO giusta procura in calce al ricorso;
– ficoirend contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricarrente –

3333

Data pubblicazione: 21/07/2015

avverso il provvedimento n. 39/32/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 13/03/2013,
depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CONTI.
In fatto e in diritto
La CTR Lombardia, con sentenza n.39/32/13, depositata il 21.3.2013,
accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza
resa dalla CTP di Como con la quale era stato accolto il ricorso proposto da
Magi Federico e Magi Umberto contro l’avviso di liquidazione relativo alla
decadenza del beneficio dell’agevolazione prima casa ai fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali per un immobile ritenuto di lusso dall’ufficio.
Secondo la CTR nella denunzia di variazione catastale era indicata una
superficie lorda dell’immobile pari a naq.288 che, depurata da murature,
cantine, soffitte, ecc…, dimostrava una superficie utile di mq.255, come tale
superiore ai mq. 240 fissati dal DM 2 agosto 1969. Evidenziava, quanto alla
dedotta autonomia del piano terra e della cantina posta al piano seminterrato,
che le parti avrebbero dovuto provvedere alla rettifica dell’accatastamento.
Le parti contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.E’ stata
depositata memoria dai ricorrenti.
Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art.6 D.M. 2.8.1969.La CTR
aveva errato nel considerare ai fini della superficie utile gli spazi pertinenziali,
dovendosi fare riferimento all’unità dell’alloggio.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt.132 c.2 n.4 c.p.c. e
dell’art.111 c.6 Cost. La CTR aveva trascurato di esaminare, con un iter logico
sufficiente, l’obiezione che il piano interrato non concorre a costituire la unità
singola rilevante ai fini del beneficio fiscale.
Con il terzo motivo e per il caso che dovesse applicarsi al processo tributario il
novellato art.360 c.1 n.5 c.p.c. si lamenta l’omessa, insufficiente motivazione
della sentenza per avere trascurato di considerare l’autonomia del piano terra e
di quello interrato rispetto all’unità singola rilevante per la fruizione del
beneficio.
L’Agenzia delle entrate ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, involgente
censure di fatto e comunque l’infondatezza dei motivi, avendo la CTR
correttamente valutato i dati catastali dell’immobile, considerando il piano
interrato rilevante ai fini della superficie utile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile e comunque infondato.
Giova premettere che in base all’art. 6, D.m. n. 1072 del 2.08.1969, sono
classificate come abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi
superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze,
le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
Ora questa Corte ha ritenuto che “…a) nel calcolo della superficie utile per
kic. 2013 n. 25553 sez. MT – ud. 23-04-2015
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23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

Ric. 2013 n. 25553 sez. MT – ud. 23-04-2015
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stabilire se un’abitazione sia di lusso deve computarsi quella relativa ai vani
interni all’abitazione, ancorché privi dell’abitabilità, in quanto requisito non
richiamato dal DM 2 agosto 1969; b) non è possibile alcuna interpretazione che
ne ampli la sfera operativa, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o
benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione
analogica (cfr. Cass. n. 10807 del 2012).”-Cass.n.17439/2013;Cass.n.5692/14-.
Ora, la CTR ha considerato che la superficie lorda dell’immobile era pari a
mq.288 che, decurtata dalle parti indicate dal DM 2 agosto 1969, ammontava a
mq.255. Si tratta di un accertamento che il giudice di appello ha compiuto senza
in alcun modo violare la norma parametro indicata dalla parte ricorrente,
avendo per l’appunto considerato, quali vani interni dell’abitazione, quelli che
la parte aveva provveduto ad accatastare in modo unitario, in mancanza di
prova che la parte avrebbe dovuto fornire attraverso la modifica
dell’accatastamento dell’unico. Nessuna violazione di legge, ad onta di quanto
prospettato dai ricorrenti in memoria, può dunque profilarsi in relazione
all’accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla reale situazione dei luoghi
anche sulla base del materiale fotografico esaminato che non può sindacarsi da
parte di questa Corte.
11 secondo motivo è inammissibile.
Ed invero, la sentenza deve ritenersi nulla per violazione dell’art.132 cit.
quando risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si
fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in
argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”-Cass.n.161/2009-.Si è
ancora aggiunto che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132,
comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l’esplicita confutazione delle
tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti
a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente,
al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto
convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le
prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso,
che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in
modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni,
disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la
decisione adottata.-cfr.Cass.n.8294/1 l-.
Orbene, per le considerazioni svolte esaminando il primo motivo di ricorso
appare evidente che nel caso di specie non ricorre alcuna ipotesi di nullità della
sentenza per mancata motivazione della decisione.
11 terzo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, applicandosi al
procedimento in esame la novella di cui all’art.360 c.1 n.5 c.p.c., in relazione
alla data di deposito della sentenza -21.3.2013- non potendosi dunque applicare
la precedente formulazione della norma sopra ricordata.Tale censura, in ogni
caso, involge questioni di diritto ed è stata, quindi, mal formulata con
riferimento al prospettato vizio di motivazione.
Le superiori considerazioni idonee a confutare gli argomenti difensivi ribaditi
nella memoria dei ricorrenti, giustificano il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia nella
misura specificata in dispositivo
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 500,00 per compensi,
oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi delPart.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13 comma I quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 23.4.2015 nella camera di consiglio della sesta s ione civile in

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