Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/07/2020, (ud. 29/05/2019, dep. 17/07/2020), n.15257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15043-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA SPA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio

dell’avvocato MARIO FERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO MIRMINA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.C.G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

Sez. Dist. di CATANIA, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 54/18/12, depositata il 19/04/2012, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha rigettato l’appello concernente i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari, previsti per i contribuenti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 13/12/1990, nello specifico, con riferimento alla cartella di pagamento emessa nei confronti di D.C.G.C. per il periodo d’imposta relativo al 1992;

in particolare, per quanto qui rileva, la CTR ha fondato la pronuncia di rigetto, ritenendo, seppure, implicitamente, che, con l’ordinanza della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990, conseguisse, automaticamente, la sospensione dei termini per tutti gli adempimenti tributari, esclusivamente, nei confronti dei contribuenti, e che, di conseguenza, incombeva sull’Ufficio l’onere di provare che il contribuente aveva avanzato richiesta di accesso alle agevolazioni;

avverso tale pronuncia ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi;

Riscossione Sicilia S.P.A., ritualmente intimata, resiste con controricorso e ricorso incidentale. D.C.G.C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, e della L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, per avere la CTR errato nel ritenere che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di riscossione, atteso che nella fattispecie in contestazione doveva trovare applicazione, solo, la disciplina speciale contemplata nella L. n. 388 del 2000, art. 138;

2. con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa e/o comunque insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, rappresentato dall’avere la CTR omesso di motivare in ordine all’asserita decadenza in cui sarebbe incorsa l’azione amministrativa;

3. con il ricorso incidentale la Riscossione Sicilia S.P.A., denuncia con i primi due motivi, la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la CTR errato nel dichiarare la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo, nonchè, con il terzo mezzo di gravame, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione in merito all’eccezione sollevata in appello sulla mancata integrazione del contraddittorio, nei suoi confronti, nel corso del giudizio di primo grado;

4. il ricorso principale s’appalesa infondato;

5. i motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente in quanto connessi;

6. il Collegio ritiene, sul “thema decidendum” che occupa, di dover dare continuità ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi di recente (Cass. 2434/2017, Cass. 9494/18, Cass. 801/18, Cass. 21123/18, Cass. 17691/17, Cass. 24586/17), secondo il quale: “In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’O.M. per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicchè l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari”, “l’O.M. per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 1, che prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione delle imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 5, comma 3, secondo cui “in ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo (richiesti per beneficiare della sospensione) devono essere accompagnate da domanda di sospensione”, “la necessità che l’interessato presenti, oltre alla documentazione necessaria, anche apposita domanda al fine di beneficiare della sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali, costituisce argomento decisivo per ritenere ii carattere non automatico ma facoltativo e volontario della fruizione dei benefici”;

7. sempre sul punto di recente, anche Cass. n. 10703/18, ha ribadito che la sospensione ministeriale dei termini per i versamenti di natura tributaria non ha carattere automatico, con la conseguenza che l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari;

8. ciò premesso in punto di diritto in merito al primo motivo, risulta assorbito il secondo con il quale si lamenta l’omessa motivazione sulla questione connessa alle doglianze dedotte con il primo motivo, atteso che nella specie, il dispositivo risulta conforme a legge, e l’assenza di motivazione in diritto può essere ovviata mediante esercizio del potere emendativo di cui all’art. 384 c.p.c.;

9. alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale va, rigettato, del pari va disatteso quello incidentale, poichè i primi due motivi (sostanzialmente adesivi a quanto censurato dal ricorrente principale con il primo motivo) risultano assorbiti dalle conclusioni formulate in merito al ricorso principale, mentre il terzo motivo s’appalesa inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto non riporta e trascrive nel ricorso, il contenuto dell’eccezione dedotta nel giudizio di secondo grado, relativa alla mancata estensione del contraddittorio nei suoi confronti, richiesta dallo stesso ricorrente nel corso del giudizio di primo grado. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il pagamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, nei confronti del ricorrente principale, trattandosi di una parte ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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