Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO

MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

10/03/2008 n. 652/07 c.c.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, S.A., impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari del 10-03-2008, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Per giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. N. 8035 del 2006; n. 5275 del 2007) la disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata di procedimento non è applicabile ai giudizi in materia tributaria aventi ad oggetto provvedimenti impositivi del tutto estranei alle controversie in materia civile, per la loro palese connotazione pubblicistica. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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