Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. I, 12/07/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/07/2011), n.15257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso l’avvocato PICONE
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO
MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il
10/03/2008 n. 652/07 c.c.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo,che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, S.A., impugnava nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bari del 10-03-2008, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Per giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. N. 8035 del 2006; n. 5275 del 2007) la disciplina dell’equa riparazione per irragionevole durata di procedimento non è applicabile ai giudizi in materia tributaria aventi ad oggetto provvedimenti impositivi del tutto estranei alle controversie in materia civile, per la loro palese connotazione pubblicistica. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011