Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15257 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/06/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28680-2017 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2477/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

P.B. impugnava dinanzi alla CTP di Roma la cartella esattoriale emessa a suo carico da Equitalia Sud per il mancato pagamento del contributo unificato in favore del Giudice di Pace di Roma notificando il ricorso a mezzo di posta elettronica certificata.

La CTP di Roma con sentenza n. 12128/2016 dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che la notificazione in via telematica non fosse ancora consentita nel processo tributario.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte del contribuente la CTR del Lazio con sentenza in data 8.5.2017 rigettava l’appello ritenendo inesistente la notifica a mezzo pec.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. La controparte non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile nel processo tributario la norma generale che abilita gli avvocati alla notificazione degli atti a mezzo pec (violazione della L. n. 53 del 1994),” parte ricorrente deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la notifica a mezzo pec deve ritenersi valida e che in ogni caso la controparte ha avuto conoscenza dell’atto.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha tenuto conto del raggiungimento dello scopo dell’atto processuale asseritamente nullo (violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione alla L. n. 53 del 1994, ed all’art. 24 Cost.), parte ricorrente deduceva che la notifica a mezzo pec non può ritenersi inesistente in quanto detta notifica aveva raggiunto lo scopo di rendere edotte le controparti del giudizio proposto non comportando alcuna violazione del diritto di difesa.

Il primo motivo è infondato.

La L. n. 53 del 1994, art. 1, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.

Dalla citata disposizione si ricava, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguito disciplinata dalla citata L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, come inserito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 quater, convertito, con modificazioni nella L. 7 dicembre 2012, n. 221, che della L. n. 53 del 1994, art. 3, ha abrogato il comma 3 bis, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni.

La L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, u.c., della quale introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 46, comma 2, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dalla L. n. 53 del 1994, del suddetto art. 3 bis, commi 2 e 3, le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo tributario.

Per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con D.M. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primis nelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015.

A riguardo la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che nel processo tributario le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1 dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16; Cass. Sez. 6-5, n. 9430/18).

Pertanto nella specie, atteso che come risulta dalla sentenza della CTR del Lazio, all’epoca non era prevista tale possibilità, il ricorso andava notifica nelle forme ordinarie come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Nulla a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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